Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto i chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
Si legge che l’art. 13 comma 3 del D.M. n. 120/2014 preveda l’esenzione dalle verifiche di idoneità per i legali rappresentanti che abbiano ricoperto e ricoprano anche il ruolo di responsabile tecnico e, al momento della domanda, abbiano maturato almeno 20 anni di esperienza nel settore oggetto di iscrizione.
Sono ammesse interruzioni intermedie, uguali o inferiori al 20% del tempo suindicato, ma che non siano intervenute nell’ultimo anno di attività.
Ciò non toglie che il soggetto che anche sia dispensato per determinate attività, qualora voglia intraprenderne altre per le quali non abbia maturato l’esperienza suindicata, dovrà comunque sostenere l’esame di abilitazione.
Scarica in pdf il testo del provvedimento: circolare n. 10 del 16 ottobre 2019