Con l’entrata in vigore in data 2 febbraio 2016 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 sono state previste numerose modifiche al d. lgs. 152/2006.
In particolare, per quanto riguarda il commercio di rifiuti ferrosi in forma di ambulante, l’art. 30 della legge 221/2015 inserisce il comma 1-bis all’art. 188 del d. lgs. 152/2006:
“«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5»”.
L’aggiornamento introdotto implica che da ora in avanti i produttori iniziali (o detentori) di rifiuti di rame e metalli ferrosi e non ferrosi sono obbligati a consegnare tali rifiuti soltanto a soggetti autorizzati, con espressa esclusione della possibilità, da parte degli ambulanti, di raccogliere e trasportare i rifiuti predetti.