In data 24 novembre 2025 è stato emanato il Decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 24 novembre 2025 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025).
Il nuovo decreto, che entrerà in vigore dal 1° febbraio 2026, introduce i nuovi criteri ambientali minimi (CAM), per l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione
e adeguamento, di cui all’Allegato 1 del decreto predetto.
L’art. 1 del decreto de quo precisa che decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento (e quindi dal 1° febbraio 2026), le disposizione del decreto si applicano:
a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta e’ inviato a partire da tale data;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;
c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.
L’art. 2 del decreto riguarda le specifiche per la continuazione all’applicazione del Decreto MASE 23 giugno 2022 n. 256, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi“, così come modificato dal Decreto MASE 5 agosto 2024.
L’art. 3 del decreto infine riguarda l’ambito delle definizioni, indicando che:
- Si applicano le definizioni di prodotto da costruzione del Reg. (UE) 2024-3110 per la commercializzazione dei prodotti
- Si applicano le definizioni dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 («Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia») per gli interventi edilizi; - Restano fatte salve le definizioni rinvenibili in normative specifiche di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 («Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 («Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti («Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”»);
- Si applica la definizione di «solar reflectance index» o «indice di riflessione solare» quale valore attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia della capacita’ del materiale di riflettere la radiazione solare, sia della capacita’ di emettere la radiazione solare assorbita come radiazione termica.
Scarica in pdf il testo del provvedimento:
