In data 28 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 10 ottobre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio” (G.U. n. 251 del 28 ottobre 2025).
Il nuovo provvedimento, in vigore dal 29 ottobre 2025, disciplina la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all’allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162».
La norma si applica per gli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonché alle riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2.
Una specificazione viene operata per le modifiche sostanziali degli impianti: in tal caso, è previsto che la regola tecnica si applichi solo alle parti oggetto di modifica, fatto salvo il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti che non siano oggetto di modifica.
Scarica in pdf il testo del provvedimento: D.M. MASE 10 ottobre 2025
Norme collegate:
d. l gs. 14 settembre 2011 n. 162, recante “Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche’ modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006” (G.U. n. 231 del 4 ottobre 2011, in vigore dal 5 ottobre 2011)
Direttiva 2009/31/CE del 23 aprile 2009, “relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio” (G.U.C.E. L140 del 5 giugno 2009)
