In data 11 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 213 del 11/09/2024) il D.M. 28 giugno 2024 n. 127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006“.
Tale decreto, in vigore dal 29 settembre 2024, si aggiunge alla disciplina dettata per la cessazione dalla qualifica di rifiuto di determinate tipologie di materiali, nel caso concreto i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altre tipologie di rifiuti inerti di origine minerale, dettando le condizioni attraverso le quali le predette categorie possano essere sottratte alla qualifica di rifiuto e a tutte le prescrizioni derivanti dal Titolo Quarto del d. lgs. n. 152/2006.
La nuova normativa identifica le definizioni interessate dall’applicazione delle disposizioni ambientali così come segue:
a) «rifiuti inerti derivanti dalle attivita’ di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) della Decisione UE 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del d.m.;
b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del d.m.;
c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attivita’ di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
d) «aggregato riciclato»: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
e) «aggregato artificiale»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
f) «aggregato recuperato»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lett. a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o piu’ operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-ter, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006, e delle disposizioni del d.m.;
g) «lotto di aggregato recuperato»: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
h) «produttore di aggregato recuperato» o «produttore»: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
i) «dichiarazione di conformita’»: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorieta’ rilasciata dal produttore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato.
I rifiuti così come sopra definiti cessano di essere qualificati come rifiuti e vengono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero e’ conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del d.m. , con la specifica che l’aggregato recuperato e’ utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 del d.m. .
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato e’ responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonche’ della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
La dichiarazione di conformita’ e’ inviata all’Autorita’ competente e all’ARPA territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, telematicamente con uno dei metodi indicati dall’art. 65 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale).
La conservazione di copia anche in formato elettronico della dichiarazione di conformità è obbligo in capo al produttore di aggregato recuperato per 5 anni dalla data di invio, con obbligo altresì di messa a disposizione in caso di controlli.
Per dimostrare la sussistenza dei criteri prescritti per l’inclusione nella categoria degli EOW, il produttore di aggregato recuperato deve prelevare un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformita’ alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalita’ di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682, con obbligo di conservazione per 1 anno dalla data di invio della dichiarazione di conformit che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.
E’ previsto l’obbligo per il produttore di aggregato recuperato di dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri prescritti, comprensivo del controllo della qualita’ e dell’automonitoraggio.
Scarica in pdf il testo del decreto ministeriale: d.m. 28 giugno 2024 n. 127