END OF WASTE – Qualche precisazione (anche se in ritardo) del Ministero dell’Ambiente – Nota prot. 10045/2016

In data 1° luglio 2016 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato una nota (prot. n. 10045) avente ad oggetto la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in applicazione dell’art. 184-ter d. lgs. 152/2006 che tratta appunto la materia dei c.d. “End Of Waste”.

Come noto, sono attualmente previsti 3 criteri specifici per i quali un rifiuto possa cessare dalla sua qualifica e divenire un EOW:

a) utilizzazione comune della sostanza o dell’oggetto per scopi specifici;

b) esistenza di un mercato o domanda per tale oggetto o sostanze;

c) soddisfacimento ddi requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetto della normativi e degli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) assenza di impatti complessivi negativi su ambiente o salute umana derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto.

La cessazione della qualifica di rifiuto può pertanto avvenire in presenza dei requisiti sopra elencati all’esito di un’attività di recupero (compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo).

L’srt. 6 della Direttiva Rifiuti (2008/98/CE) aveva previsto che i criteri specifici di cui sopra potessero essere determinati da regolamenti comunitari, disponendo che, in loro assenza, gli Stati membri potessero decidere caso per caso in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 6, comma 3 direttiva 2008/98/CE), con obbligo però di notifica alla Commissione europea di tali decisioni.

L’art. 184 ter, comma 2 d. lgs. 152/2006 stabilisce, in tema di cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) che i criteri di riferimento “sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero , in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 […]”. La locuzione “ovvero” è palesemente alternativa, perchè stabilisce che le decisioni da applicarsi caso per caso possano valere soltanto se non vi siano disposizioni di livello comunitario.

La norma citata prevede inoltre che, nelle more dell’applicazione di uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, continuino ad essere applicate le seguenti disposizioni:

– decreto 5 febbraio 1998, 12 giugno 2012 n. 161 e 17 novembre 2008 n. 269;

– circolare Ministro dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN fino a 6 mesi dall’entrata in vigore dell’art. 184-ter d. lgs. 152/2006 stesso;

– art. 9-bis lett. a) e b) del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

Proprio ‘art. 9-bis citato afferma che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale in tema di EOW, le caratteristiche dei materiali da qualificarsi come EOW si considerano conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del d. lgs. 152/2006 e del d. lgs. 59/2005, attribuendo alle Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzatori ambientali la facoltà di definire i criteri degli EOW per ogni singolo impianto.

In sostanza, la gerarchia per l’individuazione dei criteri degli EOW è la seguente:

1) Regolamenti comunitari;

2) decreti del Ministero dell’ambiente;

3) Autorizzazioni delle Regioni o degli enti da queste individuati.

Fatte queste debite premesse, le normative comunitarie attualmente emanate in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto sono state 3:

  • Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” (in vigore dal 9 ottobre 2011);
  • Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” (in vigore dal 31 dicembre 2012 e applicato dall’11 giugno 2013);
  • Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio” (in vigore dal 15 agosto 2013 e applicato dal 1° gennaio 2014).

A questi si aggiunge a livello nazionale il D.M. 14 Febbraio 2013, n. 22 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”.

Pertanto, allo stato attuale i criteri di matrice comunitaria per la determinazione degli EOW sono stati stabiliti per 3 tipologie di materiali (rottami metallici, rottami di vetro, rottami di rame), essendo i tre regolamenti citati già pienamente operativi in quanto entrati in vigore. Essi hanno pertanto la prevalenza necessaria trattandosi di provvedimenti direttamente applicabili alla legislazione italiana quale Stato membro dell’Unione europea, a cui segue la disciplina dei combustibili solidi secondari (CSS) in quanto disciplinata da apposito decreto ministeriale. Per il resto, le Regioni e i soggetti da loro delegati restano in possesso della facoltà di determinazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto tramite i provvedimenti autorizzatori rilasciati ex artt. 208 e 209 del d. lgs. 152/2006.

A questo punto si fa fatica a comprendere la tempistica della nota del Ministero dell’ambiente de quo, considerato che la disciplina attuale aveva già ben delineato le dinamiche inerenti la qualificazione o meno di rifiuto alla luce dei criteri inseriti nelle normative comunitarie, nel decreto ministeriale sui CSS e nella continuazione dell’applicazione delle vigenti normative.

Vale la pena forse precisare in ogni caso che gli impianti che non si siano adeguati ai regolamenti comunitari attraverso il rilascio di nuova autorizzazione ambientale non possano qualificare i materiali sopra citati come EOW, con la conseguenza necessaria dell’applicazione della disciplina in tema di rifiuti di cui al Titolo IV del d. lgs. 152/2006.

Scarica la Nota prot. 10045 Ministero Ambiente – EOW