La tematica dei dispositivi di controllo dell’attività dei lavoratori è sempre stata considerata una materia molto delicata, tanto da essere stata oggetto della riformulazione dell’art. 4 della Legge n. 300/70, prima con il d. lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (che ne ha modificato l’art. 4) e successivamente con il d. lgs. 24 settembre 2016 n. 185, che ne ha modificato il terzo periodo del comma 1 dell’art. 4 predetto. L’attuale formulazione dell’art. 4 della Legge n. 300/70 recita come segue:
Con la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016 il nuovo Ispettorato del Lavoro ha affrontato la questione stabilendo che l’art. 4, comma 2 della Legge n. 300/70 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Con tale assunto si rende pertanto necessario verificare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”, considerando che l’interpretazione letterale del disposto normativo valuta quali strumenti di lavoro gli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che siano mezzi indispensabili al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione. L’Ispettorato del Lavoro conclude che tali apparecchi, in via generale, siano da considerarsi aggiuntivi e che quindi, non essendo utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa bensì per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro, debbano sottostare al disposto di cui all’art. 4 comma 1 della Legge n. 300/70: pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Si badi bene, qualora però i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa e non si possa prescindere dall’uso di tali strumenti, ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) gli stessi sitemi di geolocalizzazione possono essere considerati quali veri e propri strumenti di lavoro, come tali esenti dall’autorizzazione ex art. 4 comma 1 predetto.
Scarica il testo del provvedimento: Circolare INDL n. 2 del 7 novembre 2016