In data 22 aprile 2026 è stato pubblicato il Regolamento Delegato 2026/296 del 9 febbraio 2026 (in G.U. L 2026/296 del 22/04/2026) avente ad oggetto le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti, ad integrazione del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili (ESPR).
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 12 maggio 2025 e verrà applicato a partire dal 19 luglio 2026, stabilisce inoltre la tipologia di comunicazione da inviare al gestore dei rifiuti, presso il quale i prodotti invenduti elencati nell’Allegato VII del Reg. UE 2024/1781 dovranno essere distrutti in base a 3 determinate deroghe:
- pericolosità del prodotto ai sensi del Reg. UE 2023/988;
- violazione della proprietà intellettuale accertata con pronuncia giudiziaria passata in giudicato, o con una decisione n esito ad una procedura di risoluzione alternativa delle controversie o con una notifica emanata da un titolare di diritti, da un’autorità competente o da un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti o scaturita da un’indagine interna svolta dall’operatore economico, a condizione che quest’ultimo possa comprovare debitamente la violazione;
- prodotto soggetto a licenza valida e giuridicamente applicabile o a obbligo contrattuale analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla cui base la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisca una violazione di tali diritti di proprietà intellettuale e il suddetto periodo è giunto a scadenza, a condizione che l’operatore economico possa comprovare debitamente la violazione e sia in grado di dimostrare che la distruzione è la misura correttiva appropriata e proporzionata;
- inadeguatezza del prodotto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione, in quanto sia tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono: (i) protetti da diritti di proprietà intellettuale; (ii) considerati inappropriati;
- ragionevole considerazione di inaccettabilità del prodotto per l’uso da parte dei consumatori a motivo di danni, compresi danni materiali, deterioramento o contaminazione, compresi problemi di igiene, siano essi causati dai consumatori o avvenuti durante la manipolazione del prodotto da parte degli operatori economici o di altri attori coinvolti nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita al dettaglio o nello stoccaggio e la riparazione e il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi;
- inidoneità del prodotto per lo scopo a cui è destinato a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione la cui riparazione non è tecnicamente fattibile;
Di seguito il file in pdf del Regolamento Delegato: Regolamento delegato (UE) 2026-296 del 9 febbraio 2026
