In data 30 dicembre 2006 è stato pubblicato il Reg. CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 (in GUCE L 396 del 30 dicembre 2006), recante la disciplina per ” la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”.
E’ stato quindi introdotto un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, nonchè un’Agenzia (ECHA – Agenzia europea delle sostanze chimiche) preposta alla gestione del sistema REACH. Sono state sostituite da questo provvedimento ben 40 tra direttive e regolamenti, con la conseguente applicabilità di un unico sistema normativo in materia di sostanze chimiche.
Gli scopi principali della normativa REACH sono due:
1) assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, tramite il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato prima del settembre 1981) nonchè quelle di nuova costituzione (intevenuta dopo il settembre 1981);
2) rafforzare la competitività del settore delle sostanze chimiche e l’innovazione.
Viene indicata come sostanza “un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione“.
Il Regolamento REACH è costituito da XV Titoli, suddivisi in 141 articoli e 17 Allegati tecnici.
Sono previste diverse tempistiche per l’entrata in vigore dei vari Titoli:
- dal 1º giugno 2007 sono entrati in vigore:
- Titolo IV (Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento, art. 31-36)
- Titolo IX (Tariffe e oneri, art.74)
- Titolo X (Agenzia, art.75-111)
- Titolo XIII (Autorità competenti, art.121-124)
- Titolo XIV (Applicazione, art.125-127)
- Titolo XV (Disposizioni transitorie e finali, art.128-141, escluso art.136)
- dal 1º giugno 2008 sono entrati in vigore:
- Titolo II (Registrazione delle sostanze, art.5-24)
- Titolo III (Condivisione dei dati, art.25-30) e registrazione preliminare delle sostanze “soggette a regime transitorio” (dal 1º giugno al 1º dicembre 2008, vedi art.28)
- Titolo V (Utilizzatori a valle, art.37-39)
- Titolo VI (Valutazione, art.40-54)
- Titolo VII (Autorizzazione, art.55-66)
- Titolo XI (Inventario delle classificazioni, art.112-116, escluso art.113 che entrerà in vigore il 1º dicembre 2010)
- Titolo XII (Informazioni, art.117-120)
- Articoli 128 (libera circolazione), 134 (preparativi per l’istituzione dell’Agenzia) e 136 (misure transitorie riguardanti le sostanze esistenti)
- dal 1º giugno 2009 entra in vigore il Titolo VIII (Restrizioni, art.67-73 e connesso Allegato XVII)
Il Titolo X istituisce l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA – European Chemicals Agency, la quale ha il compito di gestire nonchè di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.
NOTA: Il Titolo XI è stato successivamente soppresso e sostituito dal Titolo V del Regolamento 1272/2008, denominato “CLP” (Classification, Labelling and Packaging).
Vengono escluse dal campo di applicazione del REACH:
- le sostanze radioattive (a cui si applica la direttiva 96/29/Euratom);
- le sostanze assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo, in zone franche o in depositi franchi in vista di una riesportazione oppure ancora in transito;
- le sostanze intermedie non isolate [una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza. Si distinguono le sostanze intermedie non isolate (sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo), le sostanze intermedie isolate in sito (sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata, quando la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi avvengono nello stesso sito) e le sostanze intermedie isolate trasportate (sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata o fornita ad altri siti)];
- il trasporto di sostanze pericolose;
- i rifiuti.
Inoltre, le regole relative alla registrazione, agli utilizzatori a valle, alla valutazione ed all’autorizzazione non si applicano alle sostanze utilizzate nei medicinali per uso umano o veterinario o nelle derrate alimentari o negli alimenti per animali (inclusi gli additivi), a condizione che rientrino nell’ambito d’applicazione della legislazione comunitaria sui medicinali o sugli alimenti.