LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI. Nuova nota esplicativa dell’INL.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota 8 luglio 2025, n. 5945 la quale facendo seguito alla precedente nota  n. 811 del 29 gennaio 2025, fornisce ulteriori precisazioni in relazione alla materia dei locali interrati e seminterrati.
In particolare, la nuova nota si occupa della comunicazione che il datore di lavoro è obbligato ad effettuare all’INL relativamente all’utilizzo dei locali interrati e seminterrati ritenuti idonei alle attività lavorative in base alla documentazione allegata (cfr. art. 65, comma 3, d. lgs. n. 81/2008).
In tema di definizione di locale interrato e seminterrato, la nota precisa che stante l’assenza di univoca definizione a livello nazionale, se rende necessaria che ogni comunicazione in deroga ex art. 65 del d. lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato si riferisca al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.
In ogni caso, il Regolamento edilizio-tipo previsto dall’art. 4, comma 1-sexies, All. A del D.P.R. n. 380/2001 prevede le seguenti definizioni:
  • Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del
    terreno posto in aderenza all’edificio.
  • Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in
    parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore
    rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Per quanto riguarda le comunicazioni inoltre, dovrà essere verificata la presenza di una serie di elementi descritti nell’apposita tabella della nota, con una descrizione nella relazione del tipo di attività che si andrà
a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente.

Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi, in riferimento al punto 1.1. della nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025 la quale precisava già, alla voce “divieti”, che fosse possibile utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei per le lavorazioni ivi indicate purché il datore di lavoro dichiarasse, nella relazione, che la lavorazione non darà luogo “all’emissione di agenti nocivi” (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, etc.).

In caso di carenza o incompletezza della documentazione della comunicazione in deroga invece, è previsto che l’Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione proceda, entro i 30 giorni dalla presentazione della stessa, alla richiesta di “ulteriori informazioni” di cui all’art. 65 comma 3 del d.lgs. 81/2008, comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto e comunicando, contemporaneamente, il diniego all’uso dei locali medesimi.

In tema di vigilanza, qualora durante l’accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività, rilevano 3 ipotesi:

Caso 1: dichiarazione non veritiera

L’ufficio riterrà non veritiera una dichiarazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

✓ emissioni di agenti nocivi,
✓ non idonee condizioni di aerazione,
✓ non idonee condizioni di illuminazione,
✓ non idonee condizioni di microclima.

Per quanto concerne invece l’eventuale mancato rispetto dei requisiti dell’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008, in quanto applicabili, dovrà ritenersi non veritiera la dichiarazione in presenza di violazioni di più precetti rientranti nelle categorie omogenee 1.5, 1.6, 1.7 (almeno due precetti in almeno due diverse categorie).

Pertanto, l’Ufficio dovrà procedere:

  • alla notizia di reato ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei confronti del richiedente, in quanto l’art. 76 del menzionato decreto prevede una responsabilità penale per i soggetti privati che rilasciano dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso;
  • alla contestazione della violazione ai sensi dell’art. 65 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, imponendo tramite verbale di prescrizione l’interruzione delle lavorazioni vietate.

Caso 2: mancato rispetto di uno o più requisiti di cui all’allegato IV del d.lgs. n. 81/2008 (ad eccezione delle categorie omogenee 1.5, 1.6 e 1.7), in quanto applicabili:

Salvo quanto previsto nel caso 1, l’Ufficio dovrà procedere alla:

  • contestazione della violazione di cui all’art. 65 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, con apposito verbale di
    prescrizione.

Caso 3: evidenza di una o più asseverazioni non veritiere si dovrà procedere, oltre a quanto indicato nel caso 1, anche alla:

  • comunicazione al relativo Albo professionale del tecnico asseveratore abilitato, per violazione del
    codice deontologico;
  • notizia di reato ai sensi dell’art. 482 del c.p.p. nei confronti del tecnico asseveratore.

Caso 4: utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prima dei trenta giorni dalla data di presentazione della Comunicazione o dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste:

  • contestazione della violazione di cui all’art. 65 comma 1 del d.lgs. 81/2008 con apposito verbale di prescrizione.

Scarica in pdf il testo del provvedimento:

nota INL n. 5945 del 8 luglio 2025

nota INL n. 811 del 29 gennaio 2025