In data 4 luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 153 del 04/07/2025 – Suppl. Ord. n. 24) il testo del d. lgs. 19 giugno 2025 n. 102, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano“.
Il provvedimento normativo dedicato alle acque destinate al consumo umano, in vigore dal 19/07/2025, contiene alcune modifiche/correttivi alla precedente normativa di settore (d. lgs. n. 28/2023) e in particolare:
- modifica una serie di articoli e allegati (ovvero gli artt. 2-16, 18-21, 23-26 nonchè gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX);
- introduce in particolare limiti più restrittivi per alcune sostanze, come le PFAS (da 0,50 µg/l a 0,10 µg/l) e il TFA (10 microgrammi per litro);
- indica nell’art. 21, comma 2-bis nell’art. 21 l’obbligo per le Regioni, le Province Autonome, le Autorità sanitarie e i gestori idro-potabili di adottare con tempestività (ed in ogni caso con il limite ultimo del 12 gennaio 2027) le misure necessarie affinchè le acque destinate al consumo umano rispettino il valore di parametro per l’acido trifluoroacetico (TFA), così come indicato nell’Allegato I, Parte B.
E’ interessante notare come l’attenzione data dal provvedimento a sostanze emergenti che necessitano di costante monitoraggio per il potenziale rischio per la salute umana si è concentrata in particolare sull’acido trifluoroacetico (TFA), un acido forte (CF3COOH) simile all’acido cloridrico il quale a temperatura ambiente si presenta come liquido incolore con un caratteristico odore pungente molto simile all’aceto; tale sostanza è nota per essere nociva se inalata, ustionante a livello cutaneo, tossica per gli ambienti acquatici anche a basse concentrazioni, contaminante persistente e mobile nell’ambiente, nonchè prodotto di degradazione di alcuni PFAS.
Inoltre, il TFA, a contatto con basi e metalli (in particolare metalli leggeri) produce una reazione fortemente esotermica (ovvero sprigiona calore), e se a contatto con litio alluminio idruro (LiAlH4) provoca esplosione. Senza contare che a contatto con l’acqua tale sostanza reagisce violentemente generando idrogeno gassoso e idrossido di litio e alluminio, i quali sono corrosivi per la pelle e per le mucose.
Scarica in pdf il testo del provvedimento: d. lgs. 19 giugno 2025 n. 102
