TERRE E ROCCE DA SCAVO – LA DISCIPLINA NORMATIVA

In data 21 settembre 2012 (GU Serie Generale n.221 del 21 settembre 2012, entrato in vigore il 6 ottobre 2012) è stato pubblicato il decreto 10 agosto 2012 n. 161 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione  delle  terre  e rocce da scavo”.

E’ necessario riproporre l’iter legislativo che ha condotto all’emanazione di tale provvedimento.

Il d. lgs. 152/2006 aveva affidato la gestione delle terre e rocce da scavo all’art. 186, il quale stabiliva i criteri e le condizioni per il riutilizzo dei materiali da scavo, prevedendone la verifica nell’ambito delle procedure di VIA o di rilascio del titolo abilitativo dell’intervento.

L’art. 39, comma 4, del d. lgs. n. 205/2010 ha poi abrogato l’art. 186 predetto, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 49 del d.l.  del 24 gennaio 2012 n. 1, avente proprio ad oggetto le modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

In base all’art. 49, legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto “Cresci Italia”), l’utilizzo delle terre e rocce da scavo e` regolamentato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il d. m. 161/2012 è stato pertanto emanato al fine di attuare i criteri qualitativi da soddisfare affinche´ i materiali di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Esso inoltre stabilisce le procedure e le modalità da adottare affinchè l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per  la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente.

Vengono esclusi da tale decreto i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti.

 

I REQUISITI SECONDO I QUALI I MATERIALI DA SCAVO SONO CONSIDERATI SOTTOPRODOTTI.

L’art. 4, comma 1, de. d.m. 161/2012 *, i materiali da scavo sono da considerarsi sottoprodotti quando:

  • il materiale deve essere generato durante la realizzazione di un’opera di cui costituisca parte integrante e il cui scopo primario non sia la produzione del residuo;
  • il materiale deve essere impiegato in conformita` al Piano di Utilizzo:

a) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati,      ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari o altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
b) in processi produttivi, in sostituzione dei materiali di cava;

  • il materiale deve essere idoneo all’utilizzo diretto, senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all’Allegato 3;
  • il materiale deve soddisfare, per l’utilizzo individuato nel Piano di Utilizzo, i requisiti di qualità ambientale elencati nell’Allegato 4.
* ricalcando i criteri generali prescritti dall’art. 184 bis del d. lgs.  n. 152/2006, in applicazione degli artt. 183, comma 1, lett. qq) e 184 bis, del decreto predetto.

La sussistenza delle condizioni predette viene comprovata dal proponente con il Piano di utilizzo, ed essendo una deroga al regime ordinario, al proponente spetta sia l’onere di dimostrarne l’esistenza delle condizioni per applicare il regime di deroga sia l’onere di qualificare il materiale di scavo.

Il Piano di utilizzo va presentato almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera (art. 5, comma 1). L’Autorita` competente, entro 90 giorni dal ricevimento, approva o rigetta (salvo proroghe per integrazioni o approfondimenti) il Piano di utilizzo.

QUANDO IL MATERIALE DA SCAVO E’ SOTTOPRODOTTO E QUANDO RIFIUTO

 Il d.m. 161/2012 individua 7 casi in cui il materiale da scavo cessa di essere un sottoprodotto e diventa un rifiuto:

1) allo scadere dei 2 anni dlala presentazione del Piano di Utilizzo senza che siano iniziati i lavori (salvo deroghe motivate e salvo proroga di massimo un anno): viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006;

2) in caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo: viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con  conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 152 del 2006;

3) fatto salvo il caso di modifica sostanziale del piano di Utilizzo (cfr. art. 8), quando viene meno una delle condizioni di cui all’art. 4, comma 1 (cfr. supra): in questo caso cessano gli effetti del Piano di Utilizzo e nasce l’obbligo di gestire il materiale da scavo come rifiuto;

4) decorso il periodo di deposito del materiale escavato, il quale non può avere durata più lunga del Piano di Utilizzo: viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformita` al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale
deve essere trattato quale rifiuto;

5) in caso di omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U., che va resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità: il materiale escavato cessa con effetto immediato di essere sottoprodotto;

6)  in caso di omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte di soggetto terzo (da indicare dal proponente nella D.A.U.): il materiale da scavo cessa con effetto immediato di essere qualificato come sottoprodotto;

7) in caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo il d.m. 161/2012: il materiale scavato sarà considerato rifiuto.

L’ESONERO DEI PICCOLI CANTIERI
Il d.m. 161/2012 ha da subito creato perplessità relativamente alla sua applicazione ai cantieri di piccole dimensioni.

Dopo interpretazione del Mnistero dell’Ambiente, secondo la quale erano esclusi i cantieri con produzione inferiore a 6.000 metri cubi di materiale da scavo, con d.l. 43/2013 (c.d. Decreto “emergenze”) sono stati esonerati i piccoli cantieri, restando invece applicabile la normativa a tutti i cantieri con opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Con d. l. 69/2013, convertito il Legge n. 98/2013 (c.d. Decreto del “fare”), è stato aggiunto all’art. 184 bis del d. lgs. 152/2006 il comma 2-bis, il quale sancisce che ““il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’ articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’ articolo 109 del presente decreto”.

I piccoli cantieri sono invece disciplinati dall’art. 41-bis del decreto predetto, il quale prevede una disciplina semplificata.

1) Per i cantieri sotto i 6.000 mc

Al fine di qualificare il materiale da scavo come sottoprodotto servono 4 condizioni:

a) l’utilizzo diretto dei materiali presso più siti o cicli produttivi deve essere certo;

b) in caso di riutilizzo sul suolo (recuperi, ripristini, ecc.) devono essere rispettate le CSC di riferimento e i materiali da scavo non devono costituire una fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee (salvi i valori naturali di fondo);

c) il riutilizzo in cicli produttivi non deve determinare rischi per la salute o variazioni qualitative e quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime;

d) il riutilizzo dei materiali da scavo non presuppone alcun trattamento, fatta salva la normale pratica industriale.

Tali ocndizioni possono essere autocertificate all’ARPA dal proponente, indicando le quantità di materiali da scavo destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo (massimo 1 anno, salvo che l’opera in cui è previsto il riutilizzo abbia tempistiche diverse).

La dichiarazione di utilizzo non sostituisce i permessi o le autorizzazioni necessarie per gli scavi o per le opere o cicli in cui avviene il riutilizzo, le quali, quindi, devono comunque essere ottenute ai sensi della normativa applicabile.

Ogni modifica va comunicata entro 30 giorni al Comune in cui avvengono gli scavi.

Il produttore dei materiali scavati (e non il proponente) deve comunicare ad ARPA e Comune l’avvenuto riutilizzo in conformità a quanto dichiarato.

2) Per i cantieri sopra i 6.000 mc ma non sottoposti a VIA o AIA

Il comma 5 dell’art. 41 bis prevede che “le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2 bis dell’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto”.

L’art. 41-bis citato costituisce una deroga all’art. 266 comma 7 del d. lgs. 152/2006, con la conseguenza che tutti i piccoli cantieri, anche quelli sottoposti a VIA o AIA, ricadrebbero comunque nella procedura semplificata con conseguente ulteriore ristringimento del campo di applicazione del d.m. 161.

 

Scarica il testo del provvedimento: d.m. 10-08-2012 n. 161 – Terre e rocce da scavo