Al fine di disciplinare le condizioni per l’iscrizione all’Albo delle imprese che vogliano occuparsi di raccolta e trasporto di rifiuti da capsule di caffè usate, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha emanato la deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 in cui vengono indicati ulteriori aggiornamenti sulla materia.
In particolare, il provvedimento in esameva a modificare la precedente deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, la quale regolava i criteri minimi di dotazione per i veicoli e per il personale preposto a tale attività, ed indicava il rifiuto con il codice EER 20.01.99.
Le dotazioni minime sono ora indicate nel nuovo Allegato D della Tabella D2 della deliberazione n. 3/2025 che va a sostituire l’Allegato contenuto nella deliberazione n. 5/2016 così come segue:
ALLEGATO D (Articolo 1, comma 4)
TAB. D2: REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 1: SOTTOCATEGORIA ATTIVITA’ ESCLUSIVA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DI UNA O PIU’ DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI:
Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11);
batterie e accumulatori (20 01 33* e 20 01 34);
farmaci (20 01 31* e 20 01 32);
cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009;
oli e grassi commestibili (20 01 25); capsule di caffè o altri infusi esausti (20 01 99).
Scarica in pdf il testo del provvedimento: deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025