Con interpello ambientale (n. 33507 del 21 febbraio 2025) ex art. 3-septies d. lgs. n. 152/2006 il Comune di Cerro Tanaro, in Provincia di Asti, ha sottoposto un quesito al Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) “caso per caso” per alcune tipologie di terre e rocce da scavo non ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.
In particolare, sono stati richiesti al MASE chiarimenti sui seguenti punti:
a) se sia corretto e cautelativo per la qualifica di EoW che le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica, i rifiuti interrati, i riporti, etc., sottoposti a solo trattamento meccanico, possano indifferentemente rispettare in uscita i limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, Parte Quinta [Quarta], titolo V del d.lgs. n. 152/06 in base alla loro specifica destinazione d’uso;
b) se le terre e rocce da scavo sub a) debbano rispettare anche (e non solo) i criteri e i limiti fissati dal Dm 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica;
c) se siano sufficienti lavorazioni meccaniche di trito vagliatura per ricondurre nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica i cui limiti in entrata rientrano nella colonna B (sito ad uso commerciale e industriale);
d) quali debbano essere i “tempi di attesa” strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤ 3.000 mc/cadauno;
e) se le autorizzazioni ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 già rilasciate in assenza di parere vincolante di Arpa possano legittimamente continuare ad operare sino al loro rinnovo/riesame, oppure sino alla richiesta di una modifica sostanziale, oppure ancora sino a quando il produttore degli aggregati recuperati su base volontaria deciderà di sua iniziativa di sottoporre la sua autorizzazione ad una ulteriore valutazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino;
f) se è possibile che taluni rifiuti che possono essere recuperati in regime agevolato ai fini di un loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (piste interne, copertura giornaliera, etc…) secondo i dettami prescrittivi e vincolanti di cui al Dm 05/02/1998 e s.m.i., tra cui il test di cessione di cui all’allegato 3, e che non assumono neppure la qualifica di materia prima seconda, possano, per contro, essere comunque definiti EoW, seppur con destinazione specifica e in assenza del richiamato test di eluizione, posto che, come ricordato nel citato interpello novarese “(…) in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”.
Con parere n. 204986 del 3 novembre 2025, il MASE ha risposto ai quesiti proposti come segue.
