In data 21 luglio 2020 è stato pubblicato il Regolamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31 marzo 2020 n. 78, recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (G.U. n. 182 del 21/07/2020).
Il provvedimento, in vigore dal 5 agosto 2020, definisce le modalità per l’attribuibilità della qualifica di “end of waste” ai rifiuti costituiti da gomma vulcanizzata derivante dagli pneumatici fuori uso, che verranno qualificati gomma vulcanizzata granulare (GVG) se conformi a ai requisiti tecnici indicati nell’Allegato 1 del decreto ministeriale. La GVG risultante sarà utilizzabile esclusivamente per gli scopi indicati nell’Allegato 2.
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’.
Il produttore deve attestare il rispetto dei criteri predefiniti tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 all’autorita’ competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente con una delle forme telematiche previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione indicate nell’art. 65 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
L’OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DI CAMPIONE DI GOMMA.
Un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformita’ alla norma UNI 10802:2013, deve essere conservato ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti prescritti per il periodo di 5 anni. Il campione dovrà essere idoneo a consentire la ripetizione delle analisi.
Gi adempimenti di cui sopra non si applicano però alle imprese titolari di certificazione EMAS secondo il Reg. CE n. 1221/2009 o in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
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