NUOVA DISCIPLINA PER I RAEE: COSA CAMBIA?

VADEMECUM RAEE AGGIORNATO AL D.L. 131/2024

La normativa riguardante la gestione dei RAEE è stata recentemente oggetto di riforma e snellimento a seguito dell’entrata di vigore della Legge n. 166 del 14/11/2024, che ha convertito con modificazioni il D. L. n. 131 del 16/09/2024.

Tale nuovo provvedimento ha modificato gli artt. 10 e 11 del d. lgs. n. 49 del 14/03/2014 [1], e le modifiche sono entrate in vigore dal 15/11/2024.

Le norme di riferimento si sono snellite perché il decreto-legge convertito di cui sopra ha abrogato i decreti ministeriali aventi ad oggetto il regolamento con modalità semplificate di gestione dei RAEE [2] e il regolamento con modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE di piccolissime dimensioni e i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto [3] .

Possiamo riassumere le novità come segue:

  • l’iscrizione al CDC RAEE sostituisce l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali in quanto non più necessaria
  • Non è più necessario tenere uno Schedario per il deposito preliminare di RAEE, ma è necessario solo effettuare la comunicazione annuale dei volumi di RAEE gestiti
  • Il trasporto dei RAEE (compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito) viene ora accompagnato da un DDT attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione (cfr. allegato);
  • I distributori o loro soggetti incaricati che effettuano il ritiro non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti né alla comunicazione tramite MUD;
  • il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, in due modi:
  1. ogni tre mesi o
  2. quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti di secondo l’Allegato 1 del D.M. 20 febbraio 2023, n. 40 (cfr. allegato).

6) il deposito preliminare dura massimo 1 anno, anche quando il quantitativo ritirato e depositato non raggiunge i 3.500 kg;

7) il deposito preliminare alla raccolta va effettuato in luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato, nel quale i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili, nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. Va garantita l’integrità delle apparecchiature mediante l’adozione di ogni precauzione idonea a evitare il deterioramento delle apparecchiature medesime e la fuoriuscita di sostanze pericolose;

8) i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta allestiti da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni qui elencate;

9) vi è obbligo di conservazione per 3 anni dei dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare.

[1] Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

[2] Ovvero i D.M. 08/03/2010 n. 65.

[3] Ovvero il D.M. 31/05/2016 n. 131.

 

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vademecum raee

MODULO DDT RAEE