ALBO GESTORI AMBIENTALI E CONCORDATO CON CONTINUITA’ AZIENDALE: condizioni per l’iscrizione secondo il Comitato Nazionale

In data 8 febbraio 2017 il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha rilasciato un parere tecnico riguardante la corretta applicazione dell’art. 10, comma 2, lett. g) del d.m. 3 giugno 2014 n. 120, il quale, in tema di requisti prescritti per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, prevede che  possano essere iscritti al’Albo Gestori Ambientali le imprese che “g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera“.

Il Comitato Nazionale ha precisato che le procedure concorsuali tradizionali siano differenti dalla procedura di concordato con continuità aziendale, prevista dall’art. 186-bis della Legge fallimentare, poichè la finalità di quest’ultima non è quella di liquidazione del patrimonio aziendale e del soddisfacimento dei creditori.

Pertanto, l’ammissione all’Albo Gestori Ambientali di un’impresa assoggettata al concordato con continuità aziendale sarà possibile laddove la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.

Scarica il testo in pdf del provvedimento: circolare n. 172 del 8 febbraio 2017