A seguito di interpello ambientale da parte della Provincia di Viterbo (interpello n. 89422 del 1° giugno 2023) relativo a End of Waste di carta e cartone, il MASE ha fornito un chiarimento sul tema.
In particolare, l’amministrazione provinciale ha posto il quesito se «a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal dm 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 05/02/1998».
Partendo dal dettame dell’art. 184-ter del d. lgs. n. 152/2006 relativo all’elencazione delle attività, delle condizioni e dei criteri specifici per i quali un rifiuto cessi di essere qualificato come rifiuto, il Ministero ha risposto a tale quesito precisando che in assenza di criteri comunitari che dettino la disciplina sull’eow, si ricorra all’ausilio di decreti ministeriali per adottare soluzioni “caso per caso”.
Per quanto inerente l’ipotesi degli eow di carta e cartone, i d.m. 22 settembre 2020 n. 188 ha indicato i criteri specifici sul tema, individuando le tipologie di rifiuti ammessi ed indicando una serie di attività per implementare i processi e le tecniche di trattamento, che in sostanza vengono risolte in operazioni di cernita manuale ed eventuali operazioni di riduzione volumetrica.
La risposta ministeriale si sofferma anche sul caso in cui l’eventuale assenza di un codice di recupero R appropriato, l’operazione di recupero possa comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11, come indicato nela nota 7 dell’Allegato C alla Parte IV del d. lgs. n. 152/2006 in relazione all’operazione R12.
Nel caso concreto, è stato richiesto rinnovo dell’autorizzazione, con modifica non sostanziale per effettuare operazioni di recupero R12, avendo già autorizzazione ex art. 208 T.U.A. per operazioni R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) e R3 (riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi – comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), applicando le specifiche dettate dal d.m. n. 118/2020.
Il Ministero ha precisato che il riferimento all’operazione R12 è utilizzabile solo quando non sia possibile individuare un’operazione di recupero appropriata: nel caso in esame, essendo l’operazione definibile come R3 per recupero di carta e cartone, non era necessario ricorrere all’operazione R12.
Sulla possibilità di rilasciare un’autorizzazione al recupero R3 di materia prima secondaria di carta e cartone invece, si è precisato come i criteri specifici dettati dal d.m. n. 188/2020 abbiano sostituito il ricorso al d.m. 5 febbraio 1998 e ai d.m. n. 161/2002 e n. 269/2005.
Di seguito il testo dell’interpello ambientale:
Interpello ambientale della Provincia di Viterbo 1° giugno 2023, n. 89422
Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 con ss.mm.ii.in merito al DM 118/2020 e attività di recupero R3/R12 allegato C parte IV, D. Lgs. 152/06 con ss.mm.ii.
Spett.le Direzione Generale per l’Economia Circolare
visto l’art. 3 septies del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii. che introduce la possibilità di inviare a codesto Ministero istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, con la presente, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, si intende porre all’attenzione di Codesto Spettabile Ministero un interpello relativo all’esatta interpretazione da dare alla disposizione normativa citata in oggetto, che trae origine da fattispecie istruttorie di competenza di questa Provincia.
A tal fine, si allega alla presente, l’interpello predisposto dall’Ufficio “Gestione Rifiuti” dell’Unità di Progetto Tutela del Territorio della Provincia di Viterbo.
Allegato
Interpello ex art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 in merito al DM 118/2020 e attività di recupero R3/R12 allegato C parte IV, D.Lgs. 152/06.
Normativa di rilievo
1) Art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152-Cessazione della qualifica di rifiuto nello specifico il comma 2: L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
2) Allegato C parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152- Operazioni di recupero
3) ALLEGATO IV parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152- Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano – lettera z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
4) Decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 recante i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
la scrivente Provincia di Viterbo – Unità di Progetto Tutela del Territorio ha ricevuto con pec acquisita al prot. n. 3948 del 02/02/2023 formale richiesta da parte della ditta “DM srl” di rinnovo con modifica non sostanziale ai sensi dell’art 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Viterbo.
La ditta è attualmente autorizzata per la messa in riserva R13 per 15.000 t/a e per 3.000 t/a in R3- Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi per la linea di recupero di rifiuti di carta e cartone. Nello specifico, la modifica riguarda tale linea di recupero di rifiuti di carta e cartone e consisterebbe nel trattare in R12- Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 un quantitativo pari a 12.000 t/a su cui applicare i criteri specifici dell’End of Waste secondo il DM 118/2020, mantenendo sempre in essere le operazioni di recupero in R3 sulle 3.000 t/a.
La richiesta della Provincia di Viterbo scaturisce dal fatto che l’ARPA Lazio della Sezione di Viterbo in seguito a controlli effettuati presso l’impianto della ditta DM srl, ha trasmesso alla scrivente con prot. 38500 del 29.11.2022 gli esiti di tali attività di controllo, riscontrando il mancato rispetto delle prescrizioni dell’atto autorizzativo, relativamente al superamento del quantitativo previsto per l’operazione di recupero R3 per i rifiuti di carta e cartone.
La Provincia, pertanto, ha comunicato al proponente di non poter procedere all’accoglimento dell’istanza, trattandosi a suo avviso di una modifica sostanziale ai sensi dell’art 208 del D.Lgs 152 e s.m.i., in quanto essendo la ditta già autorizzata in R3 per il recupero di carta e cartone, non necessità del passaggio in R12 poichè esiste già un’attività di recupero.
La Provincia di Viterbo ha fondato il proprio diniego sul possibile presupposto che l’inserimento di un aumento dei quantitativi da avviare a recupero in R12 sia un modo per ovviare alla procedura di verifica di cui al co 9 art. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che scatterebbe nel momento in cui la richiesta venisse fatta per aumentare i quantitativi avviati alle operazioni di recupero in R3, configurandosi quest’ultima come una modifica sostanziale.
Tenuto conto che la scrivente con PEC prot 14651 del 28-4-23 aveva trasmesso il medesimo interpello ad una Direzione del Ministero non competente in materia (nota di riscontro ministeriale acquisita al prot 15666 dell’8-5-23)
Tanto premesso, la scrivente Provincia di Viterbo ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs n.152/2006 e smi, chiede a codesto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di dare indicazioni in merito alla possibilità di poter rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’End of waste disciplinati dal DM 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998.
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Parere del ministero dell’Ambiente e della transizione energetica 26 marzo 2024, n. 54114
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006. Attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone: Applicazione della disciplina dell’end of waste di cui al decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 ed attività di recupero R3/R12 di cui all’allegato C parte IV, d.lgs. 152/2006.
Quesito
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152/2006 la Provincia di Viterbo ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti di carta e cartone. In particolare, è stato chiesto di chiarire se:
– a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal dm 118/2020 e l’altra a recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 05/02/1998.Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo applicabile:- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, e, in particolare:• articolo 184-ter, rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
• articolo 208, rubricato “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
• Allegato C della Parte IV recante le Operazioni di recupero.- decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”.- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
L’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006, dispone che “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
Il successivo comma 2 del citato articolo 184-ter stabilisce che, in mancanza di criteri comunitari, questi possono essere adottati caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Per i rifiuti costituiti da carta e cartone, in assenza dei criteri comunitari, è stato emanato il decreto ministeriale 22 settembre 2020, n. 188, nel quale sono indicati i criteri specifici e sono precisate le condizioni affinché tali materiali possano cessare di essere rifiuti. Il medesimo decreto individua le tipologie di rifiuti ammessi e identifica, altresì, una serie di misure da implementare in riferimento ai processi ed alle tecniche di trattamento, tra le quali la selezione dei rifiuti di carta e cartone, e la rimozione e separazione di qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone. Il processo di recupero, in estrema sintesi, si sostanzia in operazioni di cernita manuale e, eventualmente, in operazioni di riduzione volumetrica.
Con riferimento poi alle attività di recupero è opportuno evidenziare che la descrizione dell’operazione di recupero identificata dalla lettera R12, di cui all’Allegato C, della Parte IV del d.lgs. 152/2006, è integrata dalla nota (7) contenuta nel medesimo allegato, secondo cui in mancanza di un codice R appropriato, la citata operazione può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni da R1 a R11.
Ciò premesso, nel merito del quesito posto, sembrerebbe che l’impresa che ha presentato la richiesta di rinnovo, con modifica non sostanziale, abbia già in essere un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per le operazioni R13 ed R3 ovvero per l’esercizio delle operazioni di recupero di carta e cartone, rispettivamente per 15.000 t/a e per 3.000 t/a. La medesima impresa avrebbe parimenti richiesto la modifica di tale autorizzazione per poter effettuare operazioni di recupero in R12 per un quantitativo pari a 12.000 t/a, a cui applicare i criteri specifici dell’end of waste secondo il dm 118/2020 e, contemporaneamente di poter effettuare l’operazione R3 ai sensi del dm 5/02/1998 per un quantitativo pari a 3.000 t/a.
Premesso che il procedimento autorizzatorio è di competenza esclusiva delle amministrazioni regionali o provinciali e considerate anche le generiche indicazioni fornite sul regime autorizzatorio dell’impianto in questione, occorre evidenziare che l’attività R12 risulta utilizzabile solo qualora non sia possibile individuare una operazione di recupero appropriata; al contrario, quando la corretta operazione di cui all’Allegato C è stata già definita, nel caso di specie dall’operazione R3 per il recupero di carta e cartone, non sembra necessario ricorrere all’operazione R12.
Inoltre, sempre riguardo alla possibilità di rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione al recupero R3 di materia prima seconda di carta e cartone secondo il dm 5 febbraio 1998, si riporta quanto indicato dall’articolo 184-ter, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006: “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.161 e 17 novembre 2005, n. 269”.
Nel caso in commento, dunque, l’entrata in vigore del dm 188/2020 farebbe decadere tale possibilità.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Scarica in pdf il testo dell’interpello e il relativo chiarimento: interpello ambientale n. 89422 del 1° giugno 2023