IL VERBALE AI SENSI DEL D. LGS. 758/94 – IMPUGNABILITA’?

Il verbale redatto dagli ispettori del lavoro elevato ai sensi del d. lgs. 758/94 non è un provvedimento impugnabile nè in sede di giudizio civile nè in sede di giurisdizione amministrativa.

La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha infatti qualificato tale provvedimento come un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso in relazione alla direzione funzionale dell’autorità giudiziaria (ex art. 55 c.p.p.), con la conseguenza che tale provvedimento non possa essere impugnato avanti il Giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta all’autorità del Giudice penale, presso cui poter far valere le ulteriori doglianze in caso di prosecuzione dell’attività penale (così Cass. Civ., Sez. Unite, 9 marzo 2012 n. 3694).

Uniformemente peraltro si sono registrate pronunce da parte della giurisdizione amministrativa, orientata nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’atto adottato non è considerabile come atto amministrativo bensì come atto proveniente da ufficiale di polizia giudiziaria nel corso di accertamenti da cui emergono potenziali fattispecie di matrice penale (cfr. TA.R. Veneto, Sez. III, 26 novembre 2008, n. 3701; TA.R. Brescia, Sez. II, 15 gennaio 2010 n. 54; Cons. Stato, Sez. IV, 31 ottobre 2011 n. 5821).

Il verbale in oggetto non è peraltro nemmeno impugnabile in sede civile invocando il regime di cui alla Legge 689/81 in tema di depenalizzazione, poichè in conformità all’art. 34 della legge 689/81, sono espressamente escluse dalla depenalizzazione tutte le leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro. In una pronuncia del Tribunale Civile di Monza si è argomentato che nell’ipotesi “di reato contravvenzionale in materia di lavoro, si applica l’art. 24 d.lgs. 758/94, che prevede una particolare modalità di estinzione del reato se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento, previsto dall’art. 21, comma 2, in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. Il verbale di contravvenzione impugnato è stato elevato, dunque, in presenza di un’ipotesi di illecito penale configurante reato contravvenzionale, punito con pena detentiva, alternativa a quella pecuniaria, sottratta alla cognizione del giudice civile, che conosce esclusivamente degli illeciti di natura amministrativa di cui alla L. n. 689/81 c.d. di depenalizzazione” (cfr. Trib. Civile di Monza, Sez. I, 11 gennaio 2010).

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