Ministero dell’Ambiente – decreto 14 novembre 2016 – Qualità delle acque destinate al consumo umano – modifica del d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 (All. I)

BREVE INTRODUZIONE. LE ACQUE POTABILI E LA NORMATIVA VIGENTE.

Ai sensi della normativa vigente in tema di acqua potabile, il d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 definisce le acque potabili come “acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori“.

Per essere potabile, l’acqua deve necessariamente non “contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana“, oltre a non dover superare determinati valori massimi di sostanze non qualificate come non propriamente nocive per la salute.

In attuazione della Direttiva 98/83/CE, in Italia sono stati emanati i d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e d. lgs. 2 febbraio 2002 n. 27. In tali decreti è previsto che sulle acque potabili, su cui il giudizio di idoneità spetta all’ASL territorialmente competente, vengano eseguiti due tipi di controllo, uno analitico chimico-fisico e uno microbiologico (controlli interni, di responsabilità del Gestore del Servizio idrico integrato, effettuati in laboratori interni; controlli esterni effettuati dalle Aziende Asl insieme alle Arpa territorialmente competenti), sulla base di 62 parametri di qualità chimica, fisica e batteriologica che l’acqua deve rispettare per essere considerata potabile, suddivisi in parametri microbiologici (Parte A) e parametri chimici (Parte B) dell’Allegato I del d. lgs. 31/2001.

I principali parametri analizzati sono:

  • chimici (solfati, cloruri, calcio, sodio, potassio, magnesio, nitrati, ecc.);
  • solventi clorurati;
  • metalli (ferro, manganese, cromo, etc.);
  • microinquinanti (diserbanti, pesticidi, prodotti intermedi delle aziende chimico-farmaceutiche, etc.);
  • microbiologici (coliformi totali e fecali, enterococchi, etc.).

Eventuali deroghe ai valori dei parametri fissati possono essere stabilite “entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempre ché l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo” (cfr. art. 13 d.lgs. 31/2001).

Le deroghe non possono avere durata maggiore di 3 anni (rinnovabile per altri 3 anni), su concessione del Ministero della Sanità dopo richiesta delle regioni o delle province autonome. Un ulteriore periodo triennale di deroga sarebbe previsto solo con la sottoposizione di tale richiesta di deroga alla Commissione Europea, a cui spetta la decisione sulla loro concessione o meno.

Come prevedibile però, le deroghe non sono state utilizzate nel tempo per permettere un idoneo adeguamento alle autorità competenti al fine di realizzare tutti gli interventi necessari per operare una diminuzione dei valori non conformi ai limiti di legge fissati, con la conseguenza che, dal 2003 in avanti (anno in cui era previsto l’obbligo delle Regioni di conformarsi ai parametri normativi fissati dal d. lgs. 31/2001) si sono verificate situazioni nelle quali i valori limite non sono stati rispettati e l’acqua potabile data da bere ai cittadini conteneva concentrazioni non conformi.

Il nuovo decreto emanato dal Ministero dell’Ambiente contiene la possibilità di definire, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito.

Di seguito il testo del decreto.

Decreto 14 novembre 2016

Ministero della Salute Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano».

(G.U. n.12 del 16-1-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualita’ delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’ del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell’Istituto superiore di sanita’ e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell’Allegato I del piu’ volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:
possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;
tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie piu’ a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all’esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;
Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e’ stato richiesto il concerto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreta:

 Art. 1
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all’Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:
a) e’, infine, aggiunta la seguente riga:

===================================================================
|                                      |     Valore di       |  Unita’ di  |                |

 | Parametro                 |     parametro     |   misura    |  Note     |
+==================================================================
| Cromo esavalente    |         10                |     µg/l       | Nota 12 |

b) e’, infine, aggiunta la seguente nota:

+———–+———————+
|                  | La ricerca del                 |
|                  |parametro deve essere  |
|                  |effettuata quando il       |
|                  |valore del parametro     |
|                  |Cromo supera il              |
| Nota 12   |valore di 10 µg/l.            |
+———–+———————+

 Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2016

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti