PUBBLICATA LA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81 SULLA TUTELA DEI LAVORATORI AUTONOMI E SULLO SMART WORKING.

In data 3 giugno 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 135 del 13/06/2017) la legge 22 maggio 2017 n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e  nei  luoghi del lavoro subordinato“, in vigore dal 14 giugno 2017.

Il nuovo provvedimento normativo è suddiviso in due parti, la prima riguardante la tutela del lavoratore autonomo, la seconda riguardante la disciplina del “lavoro agile” (smart working).

LA TUTELA DELLAVORO AUTONOMO.

L’art. 2 introduce una tutela del lavoratore autonomo nelle tansazioni commerciali, rendendo applicabile la disciplina del d. lgs. 231/2002 anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli.

L’art. 3 si occupa delle clausole abusive, le quali vengono anche dichiarate prive di effetto qualora attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso. Si considerano altresì abusive e prive di effetto anche le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Viene altresì considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

In questi casi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche mediante promozione di conciliazione avanti gli organismi abilitati.

L’art. 4 si occupa dei diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto da parte del lavoratore autonomo: salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto stesso e a tale scopo compensata, il lavoratore autonomo andrà retribuito ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 e al d. lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (codice della proprietà industriale).

L’art. 9 prevede la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente: viene ora stabilita la deducibilità entro il limite annuo di Euro 10.000,00= (e non più il 50% dell’ammontare delle spese), per spese derivanti da iscrizione a master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonchè le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggi e soggiorni. E’ prevista l’integrale deducibilità entro il limite annuo di Euro 5.000,00= per le spese adibite a servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni di mercato del lavoro, erogate dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Infine sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

L’art. 11 delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti inerenti la semplificazione della normativa sulla salute e sulla sicurezza degli stidui professionali, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attivita’ lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

L’art. 12 prevede la promozione da parte delle pubbliche autorità-stazioni appaltanti della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dei centri per l’impiego e degli organismi autorizzati alle attività di intermediazione, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi vengono equiparati alle piccole e medie imprese.

Altra importante novità è costituita dalla possibilità per i lavoratori autonomi, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di:

a) costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, tramite il “contratto di rete” di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) costituire consorzi stabili professionali;

c) costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall’articolo 48 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

L’art. 13 riguarda l’indennità di maternità estendendone l’applicazione (per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi) dall’effettiva attività lavorativa.

L’art. 14 tutela la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, prevedendo che tali condizioni soggettive non comportino l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa su richiesta del lavoratore stesso senza corrispettivo economico, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

In caso di maternità, previo consenso del committente, viene prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome (già prevista dal d. lgs. 151/2001, art. 4 comma 5) da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, che siano in possesso dei necessari requisiti professionali, nonchè dei soci, anche tramite riconosimento di forme di compresenza della lavoratrice e del sostituto.

Qualora la malattia o l’infortunio sia così grave da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi viene sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino a massimo 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

L’art. 15 modifica l’art. 409 c.p.c. aggiungendo alle fattispecie previste in tema di controversie di lavoro aggiungendo, al comma 3 in tema di collaborazione coordinata, la seguente dizione: “la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite dal comune accordo delle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.

Inoltre viene aggiunta la categoria dei lavoratori autonomi nell’art. 634 c.p.c. in tema di prova scritta ai fini dell’emissione di decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonchè per prestazioni di servizi.

LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE.

L’art. 18 prevede il lavoro agile (che viene applicato, in quanto compatibile, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e fatte salve specifiche diverse disposizioni) quale modalita’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro viene individuato quale soggetto responsabile per la sicurezza ed il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore.

L’art. 19 prevede la forma scritta del rapporto di lavoro agile ai fini della regolarità del rapporto e della prova. Il contratto scritto disciplina altresì l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresi’ i tempi di riposo del lavoratore nonche’ le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L’accordo contrattuale puo’ essere a termine o a tempo indeterminato (in questo il preavviso di recesso è non inferiore a trenta giorni). Nel caso di lavoratori disabili (cfr. art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68) il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non puo’ essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo’ recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Il trattamento economico e normativo non deve essere inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del d. lgs.  15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Al lavoratore agile il diritto all’apprendimento permanente, in modalita’ formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

L’art. 21 disciplina il potere di controllo e disciplinare, prevedendo che tali poteri debbano essere indicate nel contratto di lavoro nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/78. L’accordo de quo individua le condotte che daranno luogo alle sanzioni disciplinari.

L’art. 22 si occupa della sicurezza sul lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro le prerogative proprie in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Viene pertanto consegnata al lavoratore e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle particolarità di esecuzione della prestazione di lavoro. Il lavoratore dovrà però contribuire a collaborare col datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi alla prestazione lavorativa.

L’art. 23 disciplina l’assicurazione obbligatoria per gli infortui e le malattie professionali, statuendo che si applicano a tale tipologia di contratto le disposizioni previste dalla Legge 28 novembre 1996 n. 608 (art. 9 bis). Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Scarica il testo in pdf del provvedimento: legge 22 maggio 2017 n. 81