Rfiuti. Trasporto non autorizzato, terzo estraneo proprietario del veicolo, condotta occasionale e confisca obbligatoria. Cassazione Penale.

Cass. Pen., Sez. III n. 55286 del 30 dicembre 2016 (ud. 21 luglio 2016)

Pres. Ramacci – Est. Liberati

Rifiuti. Trasporto non autorizzato. Terzo estraneo al reato proprietario del veicolo. Restituzione delle cose sequestrate. Presupposti e limiti. Artt. 256, 259 e 260 d. lgs. n.152/2006. Configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi. Condotta occasionale. Reato ha natura istantanea. Confisca obbligatoria del mezzo. Confisca in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, è sufficiente anche una condotta occasionale, perché tale reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
La confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.
Cass. Pen., Sez. III n. 55286 del 30 dicembre 2016 (ud. 21 luglio 2016)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA 
sul ricorso proposto da Leone Paolo, nato a Villa Castelli il 21/10/1963
avverso la sentenza del 16/9/2015 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 settembre 2015 il Tribunale di Brindisi ha condannato Paolo Leone alla pena di euro 8.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, per avere eseguito un trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi, costituiti da sedie a sdraio, lavatrici, contenitori in ferro, telai ed una scocca di un veicolo Ape 50, in assenza della prescritta autorizzazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, lamentando, con un primo motivo, violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, per l’errata affermazione della propria responsabilità nonostante l’occasionalità del trasporto, e, con un secondo motivo, violazione dell’art. 260 ter d.lgs. 152 del 2006, per l’illegittimità della confisca del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, di proprietà di un terzo, e di cui, quindi, non avrebbe potuto essere disposta la confisca, essendo, frattanto, stato restituito alla proprietaria.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, evidenziando l’occasionalità del trasporto di rifiuti contestatogli, è inammissibile a cagione della sua genericità, avendo omesso il ricorrente qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, invece, sono state, del tutto correttamente, sottolineate l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, della mancanza di una veste professionale in capo all’autore del trasporto o della qualifica di imprenditore, e la sufficienza anche di una sola condotta tipica per poter ritenere integrato il reato.
Tali considerazioni costituiscono corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152 del 2006, è sufficiente anche una condotta occasionale, perché tale reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014, Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 24428 del 16 giugno 2011, D’Andrea, Rv. 250674; Sez. 3, n. 21665 del 8 giugno 2010, Hrustic, Rv. 247605), in quanto il requisito della stabilità o continuatività della condotta non è contemplato dalla norma, che sanziona la condotta di chiunque provveda ad un trasporto di rifiuti, anche se episodicamente, con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali (Sez. 3, n. 26435 del 23/03/2016, Pagliuchi, Rv. 267660).
Ne consegue l’inammissibilità della doglianza, che con tali considerazioni, conformi ad un consolidato orientamento interpretativo, ha del tutto omesso di confrontarsi, limitandosi a prospettare, invero in modo generico, l’occasionalità del trasporto.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata violazione dell’art. 260 ter d.lgs. 152 del 2006, in relazione alla disposta confisca dell’autocarro Fiat 35 targato CS980NR, in quanto già oggetto di dissequestro a favore della terza proprietaria del veicolo, è infondato.
3.1. Per quanto riguarda la mancanza della disponibilità materiale del veicolo, restituito alla terza proprietaria prima della pronunzia della sentenza impugnata, che impedirebbe, ad avviso del ricorrente, di disporne la confisca, va osservato che la disponibilità materiale del bene oggetto della confisca (nella specie obbligatoria, ai sensi dell’art. 259, comma 2, d.lgs. 152 del 2006, che, in caso di condanna per i reati relativi al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, d.lgs. 152 del 2006, contempla la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, con la conseguente infondatezza della censura di violazione dell’art. 260 ter d.lgs. 152 del 2006) non costituisce condizione per l’adottabilità del provvedimento ablatorio, non essendo ciò previsto né dall’art. 240 cod. pen. né dall’art. 259 d.lgs. 152 del 2006, ma attiene, piuttosto, qualora il bene non sia sottoposto a vincolo, alla fase di esecuzione della confisca, per la quale occorrerà la ricerca e la materiale apprensione del bene, ma non impedisce di disporla, né la condiziona.
Al riguardo questa stessa Sezione terza ha già affermato che “La confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri” (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe, Rv. 255113; conf., Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 5, n.9738 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015, Monti, Rv. 264282).
Si tratta di orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, e che determina, conseguentemente, la infondatezza di tale profilo di censura.
3.2. Per quanto riguarda la prospettata estraneità del proprietario del veicolo al reato, anch’essa, ad avviso del ricorrente, ostativa alla confisca, va osservato che al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti, il terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, ha l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non è collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 18515 del 16/01/2015, Ruggeri, Rv. 263772; conf. Sez. 3, n. 12473 del 02/12/2015, Liguori, Rv. 266482; Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749, nella quale è stato ulteriormente chiarito che “il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene”; conf. Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Anselmi, Rv. 243621).
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale, dopo aver richiamato tale orientamento interpretativo, ha escluso l’estraneità della terza proprietaria del veicolo al reato ed anche che la stessa avesse dimostrato di non aver posto in essere una condotta negligente, evidenziando come la proprietaria, Loredana Flora Neglia, sia la moglie dell’imputato e fosse a bordo del veicolo, a fianco all’imputato, allorquando il veicolo venne fermato in occasione del trasporto dei rifiuti.
Ne consegue la correttezza e logicità della affermazione di non estraneità al reato della terza proprietaria, e della, conseguente, disposizione della confisca del veicolo di proprietà della stessa, che comporta l’infondatezza della censura al riguardo proposta dal ricorrente.
4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/7 /2016