A completamento della panoramica normativa per la piena operatività del RENTRI, per cui è stata prevista l’istituzione del sistema di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto delle imprese che si occupano di rifiuti, l’Albo Gestori Ambientali ha emanato altre 3 delibere inerenti ulteriori modifiche alla disciplina, che coinvolgono sia aspetti documentali sia estensioni per il trasporto di rifiuti.
Vediamo quali sono in relazione alle rispettive delibere:
Delibera n. 4/2024
Viene abrogata la Delibera n. 1/2010, avente ad oggetto l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali relativa alle modalità semplificate per la gestione RAEE da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Viene abrogata Delibera n. 2/2019 relativa alle modifiche della modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali con procedura semplificata (ex art. 16 Decreto 3 giugno 2014 n. 120).
Delibera n. 5/2024
Estensioni per la Categoria 5
Le imprese che intendano iscriversi in Categoria 5, potrà essere iscritta per trasportare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, anche:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa
risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.
L’impresa con veicoli ad uso proprio o locati per uso proprio con contratto di locazione senza conducente (ex art. 84 comma 4 Codice della Strada) che vogliano iscriversi in Categoria 5, ferma la disciplina del trasporto per conto terzi (ex legge 6 giugno 1974, n. 298), potrà essere iscritta per trasportare anche i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente (ex art. 31 legge 6 giugno 1974, n. 298). In tali casi nel provvedimento di iscrizione/variazione di iscrizione verrà riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.
Estensioni per la Categoria 4
Le imprese che intendano iscriversi in Categoria 4 potrà essere iscritta per trasportare, compatibilmente con le caratteristiche tecniche e gli eventuali vincoli autorizzativi dei veicoli, anche i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale.
L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 4, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta
per trasportare:
a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore;
c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l’impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.
Moduli per la domanda di iscrizione e variazione dell’iscrizione
Vengono introdotti i Modelli A e B (allegati alla Delibera) che sostituiscono il modello di domanda di iscrizione e il modello di variazione di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Delibera n. 6/2024
Modulistica per l’iscrizione con procedura semplificata
Vengono introdotti nuovi modelli relativi a:
- Modello (A) di comunicazione per iscrizione e rinnovo iscrizione Albo con procedura semplificata per aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici ex d. lgs. n. 267/2000 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni;
- Il Modello (B) di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, per imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 L al giorno ex art. 212, comma 8 d. lgs. n. 152/2006.
Scarica il testo delle Delibere dell’Albo Gestori Ambientali:
Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024