Con interpello ambientale (n. 123368 del 14 luglio 2025) ex art. 3-septies d. lgs. n. 152/2006 l’Associazione “Amici della Terra” ha richiesto parere al MASE riguardante la gestione dei rifiuti pericolosi da diporto nell’ottica del RENTRI.
In particolare, è stato chiesto al Mase di «chiarire che gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti dai pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.lgs 197/2021 possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Marpol 73/78, D.lgs 197/2021 e D.lgs 152/2006».
Con parere n. 188094 del 13 ottobre 2025, il MASE ha risposto al quesito proposto precisando che ai sensi del d. lgs. n. 197/2021 sussistono, per i gestori di impianti portuali di raccolta, obblighi di tracciabilità tra cui rientra l’adempimento dell’iscrizione al sistema di tracciabilità RENTRI.
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Di seguito il testo integrale dell’interpello e della relativa risposta del MASE al quesito proposto:
Interpello ambientale di Confindustria 14 luglio 2025 n. 132268
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Interpello ambientale dell’associazione Amici della Terra onlus 14 luglio 2025, n. 132268
Il presente interpello è formulato in relazione alla problematica relativa alla corretta ed uniforme applicazione a livello nazionale delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 relativo agli impianti portuali di raccolta ed in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art.188-bis del D.lgs 152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti.
Premesso che:
– l’art. 232 “rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico” comma 1 del D. Lgs 152/2006, così come modificato dal D. Lgs. n. 23 dicembre 2022 n. 213 dispone che: “La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197”;
– il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197
“Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” che disciplina le procedure relative alla gestione, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi ed individuati ai sensi dei relativi allegati della Marpol 73/78, tra cui anche le acque reflue (Annesso IV Marpol 73/78) e costituisce lex specialis in materia;
– l’art. 3 comma 1 del D.lgs 197/2021 “Ambito di Applicazione” prevede che detto decreto si applica a: “tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione di quelle adibite a servizi portuali ai sensi dell’art. 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l’eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali”;
– nella definizione di nave ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 197/2021 vi rientrano anche i pescherecci e le imbarcazioni da diporto;
– che al successivo comma 2 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 197/2021 si stabilisce che “i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 comma 3 lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006 ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall’equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera b-ter del medesimo decreto legislativo”;
– che all’art. 4 comma 6 del D. Lgs 197/2021 detti rifiuti vengono gestisti, dalla fase della raccolta a bordo nave alla fase intermedia di stoccaggio fino alla fase finale di recupero e/o smaltimento, dagli impianti portuali di raccolta che sono autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte quarta del decreto legislativo 152 del 2006 (art. 208) fatta salva, ricorrendone le condizioni, l’applicazione dell’articolo 185 bis del citato decreto;
– che ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.Lgs. n. 197/2021 il gestore dell’impianto portuale di raccolta provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.
Si fa presente quanto segue
in molti porti nazionali a causa di carenze di spazi demaniali da adibire ad aree di messa in riserva e deposito preliminare, i piani di gestione dei rifiuti approvati dalle Autorità di Sistema Portuale prevedono il ricorso all’istituto del deposito temporaneo ex art. 185 bis del D. Lgs 152/2006 che viene gestito dal gestore dell’impianto portuale che si configura per fictio iuris come produttore, consentendo in tal modo non solo il conferimento e la piena tracciabilità di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non conferiti dai pescatori e dai diportisti ma anche le esigenze logistiche di detta utenza (infatti a differenza delle navi per dette imbarcazioni non si hanno orari e giorni definiti né prevedibili per il conferimento dei rifiuti da loro prodotti).
Allo stato attuale pertanto il pescatore e il diportista conferiscono i propri rifiuti presso detti depositi temporanei, organizzati per lo più con il sistema dei cassonetti, ove all’atto del conferimento del rifiuto viene rilasciato dal gestore dell’impianto portuale al pescatore e/o cooperativa di pescatori (se iscritto alla stessa), al diportista o marina del diporto (a cui il singolo diportista fa capo) l’allegato III D.lgs 197/21 in cui vengono indicate le varie tipologie di rifiuti conferiti ai sensi della Marpol 73/78, con particolare riferimento a quelli pericolosi.
Il gestore dell’impianto portuale emette successivamente il formulario di trasporto nel momento in cui provvede ad avviare i rifiuti conferiti dai pescatori e diportisti nei suddetti depositi temporanei a recupero e/o smaltimento fuori dall’area portuale. Per garantire maggiore tracciabilità dal luogo di produzione a quello di smaltimento/recupero il gestore dell’impianto portuale riporta nelle annotazioni del formulario la dicitura “rifiuti prodotti dai pescatori del porto di XXX o “rifiuti prodotti dal diporto di YYYY…”.
Alla copia del formulario che rimane al gestore dell’impianto portuale e relativo ai quantitativi dei rifiuti raccolti nel deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento, vengono allegate le ricevute di conferimento (allegato III del D.lgs 197/2021) garantendo oltre che la piena tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di trattamento finale anche il coordinamento delle norme vigenti in materia ovvero Marpol 73/78, D.Lgs 197/2021 e D.Lgs 152/06.
Ora stante il fatto in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/06 sembrerebbe che i pescatori che producono rifiuti pericolosi, nello svolgimento della loro attività commerciale, dovranno iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre ed entro i 60 giorni successivi (13 febbraio 2026) ma la lex specialis contenuta nel D.lgs 197/2021i n particolare l’art. 4 comma 8 del D.lgs 197/2021, come anticipato nelle premesse, assegna al gestore dell’impianto portuale gli adempimenti in materia di tracciabilità per i rifiuti prodotti dalle navi, diporto e pescherecci
si chiede a codesto autorevole Ministero
di chiarire che gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti dai pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.lgs 197/2021 possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Marpol 73/78, D.lgs 197/2021 e D.lgs 152/2006.
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Parere del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 13 ottobre 2025, n. 188094
Oggetto: interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 – Applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 relativo agli impianti portuali di raccolta e, in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art.188-bis del D.lgs. 152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti – riscontro
1. PREMESSE
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, acquisita con prot. n. 132268 del 14 luglio 2025, AMICI DELLA TERRA ONLUS ha chiesto chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 197/2021 relative agli impianti portuali di raccolta e, in particolare, alla corretta applicazione degli adempimenti della tracciabilità previsti dall’art.188-bis del D.lgs. n.152/2006 da parte degli impianti portuali per conto di pescherecci e diportisti.
L’istante, in particolare, pone il seguente quesito:
- ………di chiarire che gli obblighi di iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi prodotti dai pescatori e diportisti in presenza di un impianto portuale di gestione del servizio individuato ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.lgs. 197/2021 possano continuare ad essere ottemperati da quest’ultimo secondo le modalità sopra esposte e nel pieno rispetto della Marpol 73/78, D.lgs. 197/2021 e D.lgs. 152/2006.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito posto, si riporta di seguito il quadro normativo applicabile:
- Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la Direttiva 2010/65/UE e abroga la Direttiva 2000/59/CE;
- Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 197 “Recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”;
- Art. 232 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rubricato “Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico”;
- Art. 188-bis del Decreto legislativo n. 152/2006 rubricato “Sistema di tracciabilità dei rifiuti”.
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, considerato il quadro normativo sopraesposto e alla luce dell’istruttoria condotta si rappresenta quanto segue.
L’art. 232 del D.lgs. n. 152/2006 prevede che “La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197”.
Nello specifico, il D.lgs. 197/2021, lex specialis in materia, recepisce la Direttiva (UE) 2019/883 e disciplina le procedure relative alla gestione, trasporto e avvio a recupero e/o smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle navi ed individuati ai sensi dei relativi allegati della Marpol 73/78, ove per nave deve intendersi (art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. 197/2021) “un’imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell’ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti” e per rifiuti delle navi deve intendersi (art. 2, comma 1, lett. c) del d.lgs. 197/2021) “tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina, le acque reflue e i sedimenti prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati”.
Ai sensi dell’art. 4 del citato D.lgs. 197/2021 ogni porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle imbarcazioni che vi fanno abitualmente scalo. Tali impianti, necessari per rispondere all’esigenza di trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi, sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l’applicazione dell’articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
Il conferimento dei rifiuti ai suddetti impianti avviene sulla base del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti redatto ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 197/2021, integrato con il Piano regionale di gestione dei rifiuti. Ai sensi del medesimo articolo, il Piano deve contenere le informazioni di cui all’Allegato 1 del D.lgs. 197/2021 tra cui, fra le altre informazioni, la descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi nonché la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi stesse.
L’art. 5 del citato D.lgs. n. 197/2021 contiene alcune disposizioni rilevanti ai fini dell’individuazione della corretta procedura da applicare, in particolare:
– Al comma 4 viene indicato che “Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, la stessa d’intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l’autorità d’ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima per i fini di interesse di quest’ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione svolge le attività di cui all’articolo 11, comma 1, e all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e provvede ad ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
– al comma 8 viene stabilito che “I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall’applicazione dei commi da 1 a 4 (inerente al Piano di raccolta e gestione rifiuti) solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all’articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l’esenzione è comunque applicabile dall’Autorità competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunica annualmente il nome e l’ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.”.
Per quanto qui di interesse e in materia di tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle navi, l’articolo 7 della Direttiva (UE) 2019/883 e l’articolo 6, comma 1, del citato D.lgs. 197/2021 stabiliscono che l’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005, diretto verso un porto dell’Unione, compila un apposito modulo e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all’autorità marittima secondo le seguenti condizioni alternative:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all’arrivo se il porto di scalo è noto;
b) non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall’arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.
Il format del suddetto modello è contenuto all’Allegato 2 del D.lgs. 197/2021 e viene definito “formato standard del modulo di notifica anticipata per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta”.
Inoltre, ai sensi del successivo articolo 6, comma 2, è previsto che le informazioni della sopra richiamata notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel c.d. sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all’art. 13 del D.lgs. 197/2021, anche in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 196/2005 relativo all’attuazione della Direttiva 2022/59/CE concernente l’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
Per quanto concerne le navi oggetto dell’istanza di interpello, occorre specificare che la notifica anticipata dei rifiuti non si applica alle navi di stazza inferiore a 300 GT, compresi i pescherecci, e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri, coerentemente con l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del D.lgs. 196/2005
All’art. 7 del D.lgs. 197/2021 è previsto che, al momento del conferimento dei rifiuti da parte delle navi, il gestore dell’impianto portuale di raccolta o l’Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati, compilano il modulo “ricevuta conferimento rifiuti” di cui all’Allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. L’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave, l’agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, secondo quanto prevista dall’articolo 13 del D.lgs. 197/2021. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni.
Con particolare riferimento agli oneri di tracciabilità dei rifiuti e alla tenuta dei relativi registri, l’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 197/2021 stabilisce espressamente che “Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilità di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione”.
Ai sensi di tale disposizione, pertanto, i gestori degli impianti portuali di raccolta, con riferimento ai rifiuti da essi gestiti, provvedono:
– alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale di cui all’art. 189 del D.lgs. 152/2006;
– alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
– all’iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’art. 188 bis del D.lgs. 152/2006.
4. CONCLUSIONI
Nel contesto normativo sopra descritto e in considerazione del quesito posto dall’istante emerge che per le navi rientranti nell’ambito di applicazione del D.lgs. 196/2005 sussistono gli obblighi di tracciabilità derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. 197/2021. Inoltre, per i gestori degli impianti portuali di raccolta sussistono gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 4, comma 8, del medesimo decreto, tra cui quello di iscrizione al sistema di tracciabilità RENTRI.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Scarica in pdf il testo dell’interpello e del parere del MASE: interpello n. 132268 del 14 luglio 2025 e risposta MASE n. 188094 del 13 ottobre 2025
