Con interpello ambientale (n. 91577 del 14 maggio 2025) ex art. 3-septies d. lgs. n. 152/2006 la Provincia di Campobasso ha richiesto parere al MASE riguardante la possibilità di autorizzare preventivamente la miscelazione per gli End of Waste (EOW) in relazione all’attuazione del d.m. 28 giugno 2024 n. 127, che stabilisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale e che sostituisce il precedente d.m. 27 settembre 2022 n. 152.
In particolare, sono stati richiesti al Mase «chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell’ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024».
Con parere n. 190663 del 15 ottobre 2025, il MASE ha risposto al quesito precisando che l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.
Interpello ambientale della Provincia di Campobasso 14 maggio 2025, n. 91577
Oggetto: attuazione del DM 28 giugno 2024, n. 127. Cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri inerti di origine minerale – End of Waste
Con riferimento all’art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 che consente alle Province, oltre ad altri Enti, di inviare al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale, questa Provincia intende rivolgere istanza a codesto Ministero al fine di ottenere soluzione interpretativa ad uno degli aspetti attuativi del DM n. 127 del 28.06.2024, di seguito illustrato.
Tenuto conto che il DM n. 127/24, alla tabella 1 dell’Allegato 1, individua, in via esclusiva, quali sono i rifiuti utilizzabili per la produzione di aggregato recuperato, elencando al punto 1. i rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti) e al punto 2. i rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti).
Considerata la frequente esigenza dei produttori di aggregato recuperato di mescolare i rifiuti prima dell’effettuazione del recupero “R5”, si evidenzia che, per le procedure autorizzative ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda o del Titolo I – Capo IV della parte quarta del D.Lgs. 152/06, qualora dovesse essere necessario mescolare a tal fine rifiuti con CER differenti nel corso della messa in riserva, l’impianto dovrà essere autorizzato all’operazione di recupero “R12” e pertanto si andrebbe a produrre un rifiuto appartenente al Capitolo 19 . Di conseguenza ( mentre per i rifiuti di origine minerale di cui al punto 2 della Tabella 1 dell’Allegato 1 al DM 127/24 non si incontrerebbero problemi in quanto in tale tabella è previsto l’impiego del rifiuto con CER 19 12 09 ) per i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione di cui al punto 1 della Tabella 1 riportata nell’Allegato 1 al DM 127/24 si rileva l’impraticabilità del mescolatura dei rifiuti, quindi l’impossibilità a svolgere l’operazione di recupero R12, in quanto non è previsto in tale elenco alcun rifiuto con CER appartenente al Capitolo dei 19 . Alla luce di quanto innanzi evidenziato, sembrerebbe che, nella produzione di aggregato recuperato non possono essere autorizzate operazioni di mescolatura di rifiuti (R12) provenienti dalle attività di costruzione e demolizione pertanto ognuno di tale rifiuto deve essere tenuto obbligatoriamente in messa in riserva (R13) in area esclusivamente dedicata. Altresì si evidenzia che al momento dell’effettuazione delle successive operazioni di recupero (R5) per l’ottenimento dell’aggregato recuperato necessita comunque mescolare i rifiuti impiegati.
Tale inconveniente non si riscontra per le attività di produzione di aggregato recuperato in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06, in quanto il DM 127/24, al all’art. 8 – comma 1 – punto 1, stabilisce che in tale fattispecie .. continuano ad applicarsi .. le norme tecniche di cui all’Allegato 5 del DM 5.2.98 .. , il quale allegato prevede che la messa in riserva deve essere organizzata in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dallo stesso DM. Pertanto in tali attività rimane consentita la mescolatura dei rifiuti secondo dette tipologie di rifiuti ( fermo restando l’eliminazione dei CER esclusi dal DM 127/24) individuate dallo stesso DM 5.2.98.
Rappresentato quanto innanzi, si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare autorizzazioni alla mescolatura dei rifiuti da impiegare per la produzione di aggregato recuperato secondo le procedure previste dal DM 127/24 evidenziando l’esigenza dei produttori ad effettuare tale mescolatura nella fase di messa in riserva R13, con specifico riferimento sia titolo III-bis della parte II o del Titolo I, Capo IV della parte IV del D.Lgs. 152/06 .
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Parere del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 15 ottobre 2025, n. 190663
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ordine all’operazione di miscelazione dei rifiuti nell’ambito del regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di rifiuti di origine minerale di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.
QUESITO
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Campobasso chiede chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell’ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare l’articolo 184-ter rubricato “Cessazione della qualifica di rifiuto”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
- Decreto del Ministero dell’ambiente5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere tecnico di ISPRA richiesto con nota prot. n. 97038 del 21 maggio 2025, acquisito con nota prot. n. 134748 del 16 luglio 2025, e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che per la produzione di aggregato recuperato condotta conformemente al decreto ministeriale n. 127 del 2024 sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione elencati nella Tabella 1, punto 1 – allegato 1 al decreto stesso nonché gli ulteriori rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.
Il citato decreto prevede, alla lettera b) del medesimo allegato, che i rifiuti in ingresso siano sottoposti, prima del trattamento, a specifiche verifiche che comprendono l’esame della documentazione, il controllo visivo ed eventuali controlli supplementari. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che i rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1, siano successivamente sottoposti alla messa in riserva in un’area dedicata esclusivamente ad essi e strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con tipologie di rifiuti non ammessi.
Con riferimento all’operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, è utile ricordare che l’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 127 del 2024, per gli impianti di recupero assoggettati al regime semplificato ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia alle norme tecniche generali di cui all’allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Tra le prescrizioni ivi contenute, è espressamente disposto che il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuto individuata e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
Il processo di lavorazione, che segue alla messa in riserva e definito alla lettera c) del citato allegato 1, prevede alcune fasi meccaniche – quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate – elencate a titolo non esaustivo; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2024. Appare utile ricordare che l’operazione di recupero R12 “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, individuata nell’allegato C, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base alla nota 7) del medesimo allegato, può essere utilizzata “in mancanza di un altro codice R appropriato” e “può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di un una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la
miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Scarica in pdf il testo dell’interpello e del parere del MASE:
