Con interpello ambientale ex art. 3-septies d. lgs. n. 152/2006 Confindustria ha richiesto parere al MASE riguardante l’applicazione e alla gestione del contributo ambientale per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU), come disciplinato dal D.M. n. 182/2019, nel caso di cessione di ramo d’azienda tra due società importatrici/produttrici aderenti a diverse forme associate di gestione.
La fattispecie concreta ha riguardato un caso di cessione di ramo d’azienda tra due società importatrici/produttrici aderenti a diverse forme associate di gestione.
Il quesito ha avuto le seguenti richieste:
- se sia corretto applicare il contributo ambientale nel trasferimento degli pneumatici del magazzino per opera della cessione, intesa come prima immissione sul mercato;
- come dovesse essere gestito il contributo in caso di vendita da parte del cessionario degli pneumatici alla lista di venditori di pneumatici ceduti.
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Di seguito il testo integrale dell’interpello di Confindustria e della relativa risposta del MASE al quesito proposto:
Interpello ambientale di Confindustria 25 giugno 2025, n. 120894
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.
La scrivente Confindustria, principale Associazione di categoria delle Imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006. Il presente interpello, in particolare, attiene un quesito relativo all’applicazione e gestione del contributo ambientale per gli Pneumatici Fuori Uso (PFU), come disciplinato dal DM 182/2019, nel caso di cessione di ramo d’azienda tra due società importatrici/produttrici aderenti a diverse forme associate di gestione. Preliminarmente, si intende fornire una premessa normativa. L’art. 228 TUA disciplina i profili di responsabilità estesa del produttore connessi alla gestione di PFU sancendo l’obbligo per i produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.Per adempiere a tale obbligo produttori e importatori trasferiscono all’eventuale struttura operativa associata le somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell’anno precedente (comma 2). Il contributo viene determinato annualmente per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui sopra, fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso (comma 3-bis). Tali obblighi sono stati oggetto di disciplina attuativa inizialmente ad opera del D.M. n. 82/2011, poi sostituito, con decorrenza 23 aprile 2020, dal D.M. n. 182/2019 rubricato “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso”, il quale fornisce puntuali definizioni e obblighi.In particolare, il DM 182/2019, per quanto di interesse, sancisce ai sensi dell’art. 3 rubricato “Obblighi dei produttori e degli importatori” che:
- “1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU […] in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all’articolo 6. […]”
- “3. Il contributo ambientale di cui all’articolo 6 è utilizzato esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di gestione ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8”.
- “4. I produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, nell’anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all’Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente. […]”
Detti obblighi, per il caso di adesione ad una forma associativa, vengono così declinati ai sensi dell’art. 4 del Decreto rubricato “Forme associate di gestione”:
- “10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto nonché agli altri adempimenti previsti dall’articolo 3, commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all’articolo 7. Entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all’Allegato VII, da inserire nel registro di cui all’articolo 7, dichiarano le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell’anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell’Allegato V nonché la relativa percentuale di realizzazione sull’obiettivo di raccolta”.
- “11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle rispettive forme associate di gestione i dati di cui all’articolo 3, comma 8, trasferiscono il contributo di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l’eventuale conguaglio entro il 31 maggio di ogni anno. L’avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione di detto contributo costituisce, per il produttore e per l’importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico ed è comunicato mediante inserimento nel registro di cui all’articolo 7, senza dilazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati”.
Infine, ai sensi dell’art. 6 rubricato “Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio” si prevede che:
- “2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonché le loro forme associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all’Allegato VIII, da inserire nel registro di cui all’articolo 7, il contributo ambientale al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti …”.
Ciò posto, al fine di comprendere alcuni passaggi della norma richiamata, risulta utile ricordare che:
- per produttore o importatore si intende ai sensi del DM, art. 2 lett g) “la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita”;
- per “immesso sul mercato” si intende alla lett. c) “il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche”;
- conformemente a quanto sopra, la nota prot. MATM 0015096.15-2-2021, che ha identificato il momento di applicazione del contributo ambientale al momento della vendita e non a quello dell’ingresso nel Territorio Nazionale.
In tale quadro sorge l’esigenza di avere un chiarimento in merito alla gestione del contributo in caso di cessione di ramo di azienda tra due società affiliate a due forme associate diverse, posto che il DM 182/2019 non prevede espressamente come i consorzi/società consortili debbano procedere in tali circostanze.Ciò in quanto dalla norma sopra richiamata risulta esservi un disallineamento temporale tra contributo e target da rispettare, posto che:
- da un lato, il contributo ambientale viene (rectius: deve essere) speso nello stesso anno in cui viene trasferito;
- il target, invece, si misura in maniera differita, posto che si calcola sull’immesso dell’anno solare precedente.
Nello specifico, si chiede cortesemente di chiarire come debba essere gestito il contributo ambientale nel seguente caso di specie.
- Una società importatrice di pneumatici, di seguito anche Cedente, appartiene ad una forma associata di gestione (A).
- La stessa società importatrice, nello specifico, è titolare di un ramo di azienda per la promozione commerciale della vendita e la distribuzione di pneumatici sul territorio italiano con marchio della casa madre estera.
- Fino ad oggi tale società ha proceduto acquistando gli pneumatici dalla casa madre, per poi immetterli nel mercato italiano con vendita a rivenditori specializzati. È in tale passaggio che la società ha proceduto ad applicare il contributo ambientale.
- La stessa, nel corso del 2025, ha ceduto un ramo di azienda ad un’altra società, da qui in poi Cessionaria, anch’essa operante nella vendita degli pneumatici che, tuttavia, appartiene ad altro consorzio di gestione (B).
- Il ramo ceduto ha ad oggetto, tra l’altro:
– Una lista di venditori di pneumatici e cioè una lista di imprenditori di aziende che vendono gli penumatici a marchio del cedente all’utilizzatore finale sia esso consumatore o imprenditore (es: distributori);– Un magazzino di prodotti a marchio del Cedente presenti sul territorio italiano (poiché importati dalla casa madre) ma non ancora venduti;
- Risultano invece non ceduti altri venditori di pneumatici.
Alla luce della norma richiamata e della premessa in fatto, si formulano i seguenti quesiti corredati delle seguenti argomentazioni:
– immesso sul mercato: “il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa lacomunicazione a distanza con modalità anche telematiche” (lett. c);
– produttore o importatore degli pneumatici: “la persona fisica o giuridica che produce oimporta pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita” (lett. g).
L’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 182/2019 dispone che i produttori e gli importatori degli pneumatici adempiano all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all’articolo 6 dello stesso D.M. n. 182/2019. Tale contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere all’obbligo di gestione sopraindicato ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, come disposto dall’articolo 3, comma 3 del D.M. n. 182/2019 e fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 4, comma 12 e dall’articolo 5, comma 8, dello stesso Decreto. Sempre l’articolo 3, al comma 4, dispone che i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti a gestire, nell’anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici immessi dai medesimi produttori e importatori nell’anno solare precedente a quello di gestione.In questo contesto e in considerazione dei quesiti posti dall’istante, risulta funzionale richiamare anche il Regolamento (UE) 2019/1020, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, il quale all’articolo 3, punto 2 definisce l’immissione sul mercato come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione”, ove per messa a disposizione sul mercato, ai sensi dell’articolo 3, punto 1 del medesimo Regolamento, si intende “qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso e gratuito”.Sul punto “La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022” chiarisce, al paragrafo 2.2, che “il concetto di messa a disposizione si riferisce a ogni singolo prodotto”, che “la fornitura di un prodotto è considerata una messa a disposizione sul mercato dell’Unione esclusivamente quando il prodotto è inteso per l’uso finale nel mercato dell’Unione” e che “la fornitura comprende qualsiasi offerta per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione che possa risultare in un’effettiva fornitura in relazione a prodotti già fabbricati (ad esempio un invito ad acquistare, campagne pubblicitarie)”. L’uso si riferisce alla finalità prevista del prodotto quale definita dal fabbricante in condizioni ragionevolmente prevedibili. Si tratta di norma dell’uso finale del prodotto.La stessa guida blu, al paragrafo 2.3, precisa che l’immissione sul mercato “dovrebbe essere effettuata dal fabbricante o da un importatore e pertanto, quando un fabbricante o un importatore fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come “immissione sul mercato”. Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita “messa a disposizione”.Ulteriormente, la stessa guida blu, al paragrafo 2.5, riporta che “Prima di raggiungere l’utilizzatore finale nell’UE, i prodotti provenienti da paesi extra-UE sono presentati in dogana e dichiarati per la procedura di immissione in libera pratica. Scopo dell’immissione in libera pratica è l’espletamento di tutte le formalità di importazione in modo che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato dell’UE e circolarvi liberamente, come qualsiasi prodotto fabbricato nell’UE. Di conseguenza, quando i prodotti vengono presentati in dogana e dichiarati per la procedura di immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell’UE”. Stante quanto sopra, il perimetro del concetto di “immissione sul mercato” è specificamente delimitato – in ragione dello scopo funzionale della sopracitata normativa – dal D.M. n. 182/2019, che restringe l’ambito geografico rispetto al Regolamento (UE) 2019/1020, pur senza mutare il senso primario riferibile al momento preciso della prima messa a disposizione sul mercato di riferimento.Nel caso sottoposto ad esame, ossia di cessione del ramo di azienda tra due produttori/importatori di pneumatici affiliati a due forme associate di gestione diverse, il ramo ceduto ha per oggetto una lista di venditori di pneumatici, ossia una lista di imprenditori di aziende che vendono gli pneumatici a marchio del cedente all’utilizzatore finale, sia esso un consumatore o un imprenditore, e un magazzino di prodotti a marchio del cedente presenti sul territorio italiano, sebbene non ancora venduti. Come noto, la cessione del ramo d’azienda, disciplinata dagli artt. 2555 e seguenti del Codice civile, consiste nel trasferimento di una parte specifica, organizzata ed autonoma di un’attività commerciale ad un altro soggetto, che include beni materiali e immateriali, contratti e risorse umane; tale trasferimento è caratterizzato dal mantenimento della funzionalità e autonomia del ramo ceduto.Il D.M. n. 182/2019 non prevede espressamente quali modalità applicare ai fini regolatori, ma in ogni caso non appare possibile ricondurre a livello ontologico la cessione del ramo d’azienda alla definizione di immissione sul mercato o di messa a disposizione di un prodotto all’interno di un circuito commerciale destinato al consumatore finale.
