RENTRI. LE ESCLUSIONI DALL’ISCRIZIONE INSERITE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026.

Il regime del RENTRI è stato nuovamente modificato prevedendo altre esclusioni per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, c.d. Legge di Bilancio 2026 (G.U. n. 301, S.O. n. 42 del 30 dicembre 2025).

QUALI SONO LE CATEGORIE ESCLUSE DAL RENTRI CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026?

Il comma 789 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026 prevede infatti la sostituzione del comma 3-bis dell’art. 188-bis del d. lgs. n. 152/2006, escludendo dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i seguenti soggetti:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art.237, comma 1, d. lgs. n. 152/2006;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art.190, commi 5 e 6, d. lgs. n. 152/2006.

Nello specifico, i soggetti indicati nell’art. 190, comma 5 T.U.A. sono i seguenti:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8 («produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno»). Questi soggetti restano comunque tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (per questi ultimi soggetti si tratta di una conferma perché già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).

I soggetti indicati nell’art. 190, comma 6 T.U.A. sono i seguenti:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice Eer 18.01.03* (taglienti a rischio infettivo), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

COSA DEVONO FARE I SOGGETTI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE ESCLUSE SE SI SONO GIA’ ISCRITTI AL RENTRI?

I soggetti rientranti nelle categorie suindicate, laddove si fossero già iscritti al RENTRI, dovranno presentare attraverso il portale operatori del RENTRI una pratica di cancellazione.

Attenzione: in caso contrario, tali soggetti saranno considerati come operatori aderenti al RENTRI in modalità volontaria.

QUANDO SCADE IL TERMINE PER ISCRIVERSI AL RENTRI PER CHI E’ OBBLIGATO?

I produttori iniziali di rifiuti che non abbiano ancora provveduto all’iscrizione al RENTRI avranno tempo sino al 13 febbaio 2026 tramite registrazione nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” al fine di produrre, vidimare e gestire il F.I.R. in formato cartaceo conforme al nuovo modello prescritto.

QUALI SONO LE SANZIONI PER LA MANCATA O IRREGOLARE ISCRIZIONE TEMPESTIVA AL RENTRI?

Si ricorda che la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Di seguito il testo del comma 789 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026.

Legge 30 dicembre 2025, 199

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

(S.O. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301)

Art. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

[…]

789. All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».