AMIANTO. Pubblicata la nuova normativa che migliora le tutele del d. lgs. n. 81/2008. Il d. lgs. n. 213/2025.

In data 9 gennaio 2026 è stato pubblicato il d. lgs. n. 213 del 31 dicembre 2025 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro(G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026).

Il provvedimento normativo, il quale entrerà in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce una direttiva europea con l’intenzione di migliorare il sistema di prevenzione e tutela della salute in favore dei lavoratori, per garantire 4 punti fondamentali:

  • limiti di esposizione più restrittivi introducendo un valore di 0,01 fibre/cm³ (10 fibre/litro) da rispettare entro il 21 dicembre 2029, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri;
  • nuovi strumenti e tecnologie per la misurazione quale la microscopia elettronica per individuare le fibre più sottili;
  • intensificazione della sorveglianza sanitaria tramite introduzione della sua obbligatorietà anche per le esposizioni sporadiche e di debole intensità;
  • maggiore formazione e informazione professionale, con più attenzione all’uso dei dispositivi di protezione respiratoria, all’adattamento dei percorsi formativi alle mansioni effettivamente svolte e alla tracciabilità sanitaria dei lavoratori esposti, anche attraverso il rafforzamento dei registri e il coinvolgimento dell’Inail.

In particolare, gli articoli del d. lgs. n. 81/2008 che sono stati interessati dalle modifiche normative sono i seguenti: 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260 e 262.

La sostanzialità della riforma normativa risulta chiarissima sin dall’ambito di applicazione delle misure di protezione, le quali, pur non essendo richiesto espressamente dalla direttiva europea, vengono applicate nella normativa italianaa tutte le attività che comportino esposizione ad amianto, diretta o indiretta (cfr. art. 2).

Inoltre, la ricerca della presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto negli edifici viene richiesta, prima dell’avvio dei lavori di demolizione, ristrutturazione e manutenzione, con la specificazione che qualora non fossero disponibili informazioni documentali considerate sufficienti (per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, è previsto che il datore di lavoro richieda informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti), vi sia obbligo di ricorrere ad un operatore qualificato ai fini delle verifiche di rito.

Scarica in pdf il testo della normativa: d. lgs. n. 213 del 31 dicembre 2025