MILLEPROROGHE 2016 e aggiornamenti ambientali: SISTRI, AIA e DISCARICHE

In data 30 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.302) il decreto legge n. 210 intitolato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, e più comunemente denominato “Milleproroghe 2016”.

Per quanto di cui alle norme ambientali, rileviamo 3 materie toccate dal decreto de quo:

1) SISTRI

Viene prorogato di ulteriori 12 mesi (sino al 31 dicembre 2016) il sistema del c.d. “doppio binario” (sistema telematico SISTRI e documentazione cartacea), con contestuale e logica posticipazione delle sanzioni prescritte, le quali avranno quindi efficacia a partire dal 1° gennaio 2017.

Pertanto, sino a fine 2016 permarranno tutti gli obblighi e gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei rifiuti sia in relazione all’utilizzo del SISTRI sia all’utilizzo della documentazione cartacea (formulari di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, MUD), secondo il disposto degli artt. 188, 189 e 193 del d. lgs. 152/2006.

In concreto, la proroga riguarda le violazioni previste dall’art. 260-bis, commi da 3 a 9, ovvero:

– omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI;

– omesso accompagnamento da parte del trasportatore del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI;

– utilizzo di certificazioni fraudolenti ed alterate;

– uso di certificati di analisi falsi.

Le violazioni ancora punibili in materia di SISTRI

Le uniche violazioni punibili sono due:

– omessa iscrizione al SISTRI;

– mancato versamento del contributo prescritto.

Ciò premesso, è logico puntualizzare che oltre alla conseguenza dell’obbligo di contribuzione per un servizio di cui di fatto non si può usufruire, penda l’ulteriore spada di Damocle relativamente all’irrogazione delle sanzioni prescritte qualora non si ottemperi. La questione è stata peraltro oggetto di acceso dibattito parlamentare, allorquando il  sottosegretario all’Ambiente Silvia Velo, in una sua risposta in Commissione ambiente della Camera a una interrogazione di Patrizia Terzoni (M5S) sull’attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), ha anche affermato che “è vigente la norma di legge secondo cui il contributo è dovuto a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell’iscrizione. In tal senso infatti si è espressa la Commissione tributaria precisando che il contributo versato non può essere considerato il corrispettivo del servizio e quindi non può essere equiparato ad una tassa di cui chiedere il successivo rimborso in mancanza del servizio a cui si riferisce”.

Per quanto riguarda il MUD inoltre, è da precisare che il D.P.C.M. 21 dicembre 2015 (in G.U. n. 300 del 28/12/2015) ha confermato la validità del modello già allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2014, stabilendo altresì che tale modello sarà quello utilizzato fino alla data di entrata in vigore del SISTRI.

2) IMPIANTI INDUSTRIALI

Modificando l’art. 273 del d. lgs. n. 152/2006, in primo luogo viene prorogato al 1° gennaio 2017, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) il termine per l’applicazione dei valori di emissione nell’Allegato II, Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006 ai grandi impianti di combustione (CIG) e agli impianti multi combustibili. Ciò per consentire l’aggiornamento dell’AIA ai grandi impianti di combustione per i quali siano state regolarmente presentate le istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5 del predetto articolo. In relazione all’istanza di deroga, va precisato che, fino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio dell’attività, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

In secondo luogo viene garantita la proroga al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006. Medesime conseguenze valgono in questo caso sino alla pronuncia dell’Autorità Competente e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, con l’aggiunta che il gestore, oltre alle ulteriori condizioni aggiuntive inserite nelle istanze di deroga, deve altresì rispettare dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006.

3) DISCARICHE

Per quanto inerente il d. lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, viene prorogato al 29 febbraio 2016 il termine entro cui è possibile smaltire in discarica rifiuti con PCI (Potere Calorifico Inferiore) > 13.000 kJ/kg.

Di fatto però tale divieto non entrerà mai in vigore nemmeno dopo il 29 febbraio 2016, poichè con il provvedimento denominato “Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014” (d.d.l. A.C. 2093-B, approvato dalla Camera nella seduta del 13.11.2014, approvato dal Senato con modifiche in data 4.11.2015 e riapprovato dalla Camera definitivamente in data 11.12.2015, ancora non pubblicato) viene abrogato l’art. 6, comma 1, lettera p) del d. lgs. 36/2003, il quale prevede proprio il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

 

Scarica il testo del provvedimento: decreto legge n. 210 del 30 dicembre 2015 – Milleproroghe 2016