ALBO GESTORI AMBIENTALI: LE CATEGORIE DI ISCRIZIONE AGGIORNATE

Pubblichiamo di seguito l’elenco aggiornato delle categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali:

 

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Categorie di iscrizione
Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
Deliberazione n. 1 del 30.01.2003 e s.m.i. – ALLEGATO “A”
Singoli e specifici Servizi nell’ambito della categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Deliberazione n. 1 del 30.01.2003
ALLEGATO “B”
Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani
Attività esclusiva di raccolta differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 dicembre 2012.
Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006)
Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale
Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani)
L’iscrizione nella cat. 1 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (All. “A” alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003) è valida per lo svolgimento di singoli e specifici servizi di cui all’allegato “B” alla delibera n.1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla delibera n.6 del 12 dicembre 2012. L’iscrizione nella cat. 1 per la raccolta differenziata (All. B, Tabella 1B, alla deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2003) è valida per la raccolta differenziata dei rifiuti individuati dalla delibera n. 6 del 12 dicembre 2012 (Tab. 1B-bis).
Altre attività incluse nella Categoria 1 Attività di spazzamento meccanizzato
Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani
Categoria 2: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010)
Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 3: ABROGATA (sono fatte salve le iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010).
Categoria 3bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA)
Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
Categoria 9: bonifica di siti
Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.