GAS FLUOURATI A EFFETTO SERRA: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO CHE IMPONE NUOVE REGOLE: REG. UE 2024/573.

In data 20 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E. Serie L del 20/02/2024) il Reg. UE n. 2024/573 recante “sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014“.

Tramite le modifiche e le abrogazioni dei precedenti regolamenti, la nuova normativa impone nuove regole in materia di gas fluorurati a effetto serra ai fini del raggiungimento degli obiettivi progressivi di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

Il regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra (elencati negli allegati I, II e III) e ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengano gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Tra le modifiche introdotte si evidenziano:

  • disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serrae misure accessorie derivanti (certificazione e formazione sull’uso dei gas);
  • disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  • imposizione di condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  • divieto di immissione sul mercato di alcune categorie di prodotti e apparecchiature che contengano HFC tra cui vengono ricompresi determinate tipologie di frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol;
  • eliminazione dei gas fluorurati nel condizionamento d’aria, nelle pompe di calore e in diverse tipologie di commutatori;
  • fissazione di limiti quantitativi per l’immisisone in commercio di idrofluorocarburi (HFC)
  • regime di responsabilità estesa del produttore;
  • regole più stringenti in tema di tenuta dei registri di controllo periodico.

Per quanto riguarda invece il tema sanzionatorio, il regolamento precisa che fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE in tema di tutela penale dell’ambiente, saranno i singoli Stati membri a stabilire e norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento, adottando tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione di tali sanzion; il corpus delle norme sanzionatorie (e le eventuali modifiche successive) verrà notificato alla Commissione europea prima del 1° gennaio 2026.

In particolare, le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovranno essere determinate in base ai seguenti fattori:

a) la natura e la gravità della violazione;

b) la popolazione umana o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente;

c) le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell’impresa ritenuta responsabile;

d) la situazione finanziaria dell’impresa ritenuta responsabile.

Le sanzioni potranno essere le seguenti:

a) sanzioni amministrative pecuniarie con possibilità di ricorrere a sanzioni penali purchè siano altrettantoeffettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie;

b) confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente;

c) divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato i gas fluorurati a effetto serra o i prodotti e le apparecchiature che  contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, in caso di infrazione grave o di recidiva.

Inoltre, è interessante indicare come le sanzioni amministrative pecuniarie dovranno essere proporzionate al danno ambientale, ove applicabile, e dovranno privare effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazion, con un aumento graduale del loro livello in caso di recidiva.

L’entrata in vigore della normativa è prevista per l’11 marzo 2024 con alcune deroghe temporali:

1° gennaio 2025 per le disposizioni sull’etichettatura, per l’informazione sui prodotti  e apparecchiature (cfr. art. 12) e per l’assegnazione delle quote (cfr. art. 17, par. 5);

3 marzo 2025 in relazione alle previsioni sull’interazione degli Stati membri tra il portale F-Gas e lo sportello unico UE per le dogane (cfr. art. 20 par. 2 e 3 e art. 23 par. 5) per l’immissione in libera pratica (cfr. art. 201 del Reg. UE n. 952/2013) e per tutti i restanti regimi di importazione nonchè per l’esportazione.

Scarica in pdf il testo del regolamento europeo: reg. ue n. 2024-573