La struttura ospedaliera risponde del fatto illecito del dipendente? Tribunale Civile di Firenze.

Trib. Firenze, sent. n. 2865 del 12 settembre 2017

Responsabilità aquiliana. Art. 2049 c.c. . Contratto atipico. Responsabilità contrattuale. Art. 1228 c.c. . Fatto illecito del dipendente di azienda ospedaliera. Danno non patrominiale. Sussistenza. Risarcibilità.

COMMENTO:

Questa recente sentenza del Tribunale Civile di Firenze ha statuito che l’azienda sanitaria risponde civilmente per la condotta del dipendente molesto ai danni di un paziente.

Nella concreta fattispecie, la controversia ha avuto ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2049 c.c. avanzata da una paziente nei confronti della Azienda Sanitaria a causa del comportamento doloso di un infermiere, reo di aver esercitato violenza sessuale sulla paziente all’interno della struttura ospedaliera del Pronto Soccorso.

Il Tribunale argomenta in primo luogo che il rapporto tra struttura sanitaria e paziente vada inserito nell’ambito del contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che, come contratto atipico secondo le statuizioni della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., n. 577/2008; cfr. anche Cass. n. 13066/2004), determina l’insorgenza di effetti protettivi nei confronti del terzo. Da qui, a fronte del pagamento di un corrispettivo (da parte del paziente, dell’assicuratore, del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente) insorgono a carico della struttura (pubblica o privata), accanto alle obbligazioni lato sensu alberghiere, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.

In quest’ottica, quindi, sussiste responsabilità di tipo contrattuale a carico dell’azienda sanitaria, con estensione della responsabilità di matrice aquiliana nei confronti del paziente, sia per i danni da inadempimento contrattuale, sia per i danni cagionati da fatto illecito altrui da parte del personale di cui l’azienda sanitaria si serve per l’adempimento delle prestazioni assistenziali.

Il Tribunale precisa quindi che vi siano tre presupposti comuni per l’applicazione dell’art. 1228 cc. e dell’art. 2049 cc.: a) l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario; b) l’esistenza di un rapporto tra ausiliario e debitore o committente, cd. rapporto di preposizione; c) la relazione tra il danno e l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario, c.d. rapporto di occasionalità necessaria.

Quest’ultimo elemento, in particolare, è riscontrabile ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da una comportamento riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro, qualificandosi come ipotesi di responsabilità oggettiva come tale configurabile proprio in ragione dell’attività dell’ausiliario. Il rapporto di c.d. “occasionalità necessaria” è inoltre idoneo ad agevolare il compimento dell’attività illecita del dipendente durante l’esercizio dell’attività lavorativa.

Per quanto di cui al riconoscimento del danno non patrimoniale, esso sussiste in qualità di danno morale, risarcibile, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata delle Sezioni Unite (Cass., Civ., SS.UU. n. 26972/2008) non solo quando sussista un reato o tale risarcimento sia previsto in modo espresso da una norma di rango primario, ma ogniqualvolta l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell’interesse sia grave ed il danno non sia futile. Tale risarcimento inoltre non necessita di una pronuncia in campo penale non più soggetta ad impugnazione, con la conseguenza che il giudice civile possa operare un accertamento dell’esistenza degli elementi costitutivi del danno indipendentemente da essa.

Per tali motivi, il Tribunale fiorentino ha liquidato in via equitativa il danno morale patito dalla paziente abusata a causa del turbamento emotivo, della frustrazione, del disagio e del dolore provati per esere stata vittima di violenza sessuale durante la permanenza presso la struttura ospedaliera.

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