Rifiuti. Discarica e obblighi del gestore. T.A.R. Friuli Venezia Giulia.

Rifiuti. Discarica e obblighi del gestore.

E’ irrilevante che una discarica sia stata autorizzata antecedentemente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 36/2003, che ha imposto ai gestori l’obbligo di prestare garanzie sia per la fase di gestione sia per la fase successiva. Ancorché l’autorizzazione a suo tempo rilasciata al gestore non prevedesse siffatto obbligo, la circostanza che la discarica fosse ancora attiva al momento dell’introduzione della nuova disciplina normativa determina l’assoggettamento della gestione della discarica al rispetto delle sopravvenute prescrizioni, ivi comprese quelle sulle garanzie da prestare.

T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. n. 257 del 1 agosto 2017 (ud. del 24 maggio 2017)

N. 00257/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00306/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2013, proposto da:
Romanello Ambiente S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv. Luca De Pauli, elettivamente domiciliato presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;

contro

Provincia di Udine, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Marche e Federica Asquini, domiciliata ex lege presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
Comune di Campoformido, non costituito in giudizio;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Ente subentrante alla Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall’avv. Beatrice Croppo, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura regionale, in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 1;

per l’annullamento

– della determina del Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Gestione di Rifiuti della Provincia di Udine n. 2013/5227 dd. 20 agosto 2013, ad oggetto: Romanello Ambiente S.r.l. in liquidazione – Discarica di 1° categoria ubicata in loc. Prati di San Daniele Campoformido – Provvedimento di diffida ai sensi dell’articolo 208, comma 13, lett. A), D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 17 L.R. F.V.G. n. 30/1987 inerente gli obblighi di prestazione delle garanzie finanziarie;

– in parte qua, della determina del Dirigente dell’Area Ambiente – Servizio Gestione di Rifiuti della Provincia di Udine n. 2011/4443 dd. 13 giugno 2013, ad oggetto Ditta Romanello Ambiente S.r.l. – Discarica di 1° categoria loc. Prati di San Daniele, Comune di Campoformido (UD) – Approvazione chiusura primo lotto, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2003, accettazione garanzie finanziarie e autorizzazione installazione impianto fotovoltaico;

– per quanto di ragione, della nota prot. 45224 dd. 9 aprile 2013 della Provincia di Udine;

– di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, conseguenti e/o presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Udine e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Ente subentrante;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Espone la società Romanello Ambiente S.r.l. di essere proprietaria di una discarica in Comune di Campoformido, attualmente classificata di I^ categoria, composta di due distinti invasi, di cui uno (il lotto 1) già saturato e l’altro (il lotto 2) con capacità residua pari a 60.000 mc., per la quale è stata avviata – sia pure con molte difficoltà (come dettagliatamente ricostruito nella parte in fatto del ricorso introduttivo del presente giudizio) la fase di chiusura, stante la mancata approvazione del piano di adeguamento imposto dal D.Lgs. n. 36/2003.

In tale quadro fattuale e giuridico si inserisce l’atto qui impugnato, ovverosia la diffida inviata dalla Provincia di Udine alla società Romanello Ambiente S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 208, comma 13, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, affinché sia rinnovata la garanzia finanziaria per la gestione del surricordato lotto 2 della discarica.

Quattro sono i motivi di illegittimità dedotti dalla società ricorrente a sostegno della domanda caducatoria formulata avverso l’atto gravato, e segnatamente:

I^. la violazione degli articoli 208 D.Lgs. n. 152/2006 e 17 L.R. F.V.G. n. 30/1987, la carenza dei presupposti per l’adozione della diffida in esame, la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi;

II^. l’eccesso di potere per illogicità e la violazione del principio di proporzionalità e del minimo mezzo, imponendosi un onere troppo gravoso a carico del gestore della discarica ora non più operativa;

III^. l’eccesso di potere per illogicità e ingiustizia grave e manifesta, e l’illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto di imposizione della fideiussione (ancora sub iudice) oggetto della diffida qui impugnata;

IV^. l’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, la carenza di legittimazione nel procedimento, il difetto di motivazione, la violazione dell’articolo 3 l. n. 241/1990, per la trasmissione della diffida anche alla Compagnia assicuratrice che ha rilasciato la diversa e distinta fideiussione per la gestione post operativa della discarica.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Udine, cui è subentrata in corso di causa la Regione Friuli Venezia Giulia all’esito del riordino del sistema Regione-Autonomie locali operato dalla L.R. F.V.G. n. 26/2014.

Parte resistente controdeduce alle censure avversarie, concludendo per la reiezione del gravame siccome infondato nel merito.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Campoformido pure evocato.

Nei successivi scritti difensivi le parti hanno dato atto di sopravvenienze fattuali e insistito per l’accoglimento delle già formulate conclusioni.

Dopo un duplice rinvio, ritenendo il Collegio di non accedere all’ulteriore istanza di differimento formulata da parte ricorrente con la memoria depositata in data 3 maggio 2017, alla pubblica udienza del 24 maggio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Viene all’esame di questo Tribunale amministrativo la diffida inviata dalla Provincia di Udine (cui medio tempore è subentrata la Regione Friuli Venezia Giulia) alla società Romanello Ambiente S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 208, comma 13, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006, affinché rinnovi la garanzia finanziaria per la gestione del lotto 2 della discarica in Comune di Campoformido di proprietà della ricorrente medesima.

Il ricorso è infondato.

E’ irrilevante che la discarica per cui è causa sia stata autorizzata antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003, che ha imposto ai gestori l’obbligo di prestare garanzie sia per la fase di gestione sia per la fase successiva (primo motivo di ricorso).

Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenza n. 377/2009), ancorché l’autorizzazione a suo tempo rilasciata al gestore non prevedesse siffatto obbligo, la circostanza che la discarica fosse ancora attiva al momento dell’introduzione della nuova disciplina normativa determina l’assoggettamento della gestione della discarica al rispetto delle sopravvenute prescrizioni, ivi comprese quelle sulle garanzie da prestare (in tale senso, anche C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 1662/2014).

E che la discarica in questione, limitatamente al lotto 2, fosse ancora attiva, benché non fosse stato approvato il piano di adeguamento, lo si evince dal fatto che non è stato adottato da parte della Autorità preposta alla vigilanza l’atto di chiusura di cui all’articolo 12, comma 3, del precitato D.Lgs. n. 36/2003.

Né al riguardo può invocarsi da parte della ricorrente il precedente di questo Tribunale n. 3/2016, attinente ad altra discarica di proprietà della medesima società Romanello Ambiente S.r.l., sita in Comune di Basiliano, trattandosi di fattispecie del tutto diverse. Invero, in quel caso risultava – sulla scorta di plurimi atti dell’Amministrazione – che l’impianto era stato chiuso in data antecedente al recepimento della Direttiva del Consiglio n. 1999/31/CE (attuato, per l’appunto, con il D.Lgs. n. 36/2003).

Parimenti è da escludersi che l’adempimento posto a carico della società ricorrente sia troppo gravoso in ragione del fatto che il lotto 2 non riceve comunque più conferimenti di rifiuti (secondo motivo di ricorso).

Il D.Lgs. n. 36/2003 all’articolo 14, comma 5, contempla già siffatta ipotesi, prevedendo delle riduzioni percentuali dell’ammontare della garanzia (così, anche C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 4595/2015), di talché la congruità dell’obbligo è già stata svolta in via generale ed astratta dal legislatore.

Parimenti irrilevante è che l’atto di imposizione della fideiussione medesima, che costituisce antecedente logico-temporale della diffida qui gravata, sia ancora sottoposto al vaglio giurisdizionale (terzo motivo di ricorso): in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia, la società ricorrente è tenuta a prestare la garanzia e un tanto legittima l’esercizio del potere di diffida.

Infine, la circostanza che la diffida sia stata inoltrata anche a una Compagnia assicuratrice diversa da quella che a suo tempo aveva rilasciato la fideiussione da rinnovare (quarto motivo di ricorso) non incide sulla legittimità dell’atto medesimo, ma al più può essere fonte di un obbligo risarcitorio in capo all’Autorità emanante in ragione della violazione delle regole che informano i rapporti paritetici tra consociati.

In definitiva, il ricorso è infondato e viene respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente a rifondere a favore della Regione le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

Scarica in pdf il testo della sentenza: TAR Friuli Venezia Giulia (Trieste), sez. I, sent. n. 257-2017