SUPERBONUS. Cosa fare per correggere gli errori nella cessione dei crediti quando il credito è già stato accettato e compensato? Interpello Agenzia delle Entrate n. 440 del 28/09/2023.

Con l’interpello n. 440 del 28/09/2023 l’Agenzia delle Entrate illustra la procedura inerente il caso in cui si debba correggere un errore nella cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali che non sia possibile gestire tramite le indicazioni della Circolare n. 33/E del 06/10/2022.

L’ipotesi pratica riguarda il caso in cui il credito derivante da bonus fiscali sia già stato accettato e compensato e nel caso concreto, il contribuente ha riscontrato una comunicazione avente l’indicazione di importi più alti rispetto a quelli asseverati.

Il tema interessa il disposto dell’art. 13, comma 4 d. lgs. n. 471/1997 avente ad oggetto “Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione”, il quale prescrive “4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalita’ di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato“.

Fatta la premessa che le vicende privatistiche tra cedente e cessionario del credito resstino estranei ai rapporti tra contribuente e Agenzia delle Entrate, l’Agenzia stessa precisa come in casi analoghi si debba ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso tramite riversamento delle somme in eccesso mediante modulo F24 con indicazione di codice tributo 6921 esponendo le somme a debito nel modello F24 nella sezione “Erario“, colonna “importi a debito versati”, oltre agli interessi ­ a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione ­nonchè alla sanzione prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 471/1997 in misura ridotta per il ravvedimento operoso.

Questa procedura peraltro ha il beneficio di evitare l’applicazione di interessi e sanzioni qualora sia possibile provare che il credito ceduto non sia ancora stato compensato alla data del riversamento, con possibilità di annullare la comunicazione qualora il credito in esame non fosse stato ancora compensato.

Resta impregiudicata ovviamente l’ipotesi in cui il credito non venga semplicemente considerato “credito non spettante” (ovvero il credito esistente ma utilizzato in misura superiore a quanto spettante oppure in violazione delle modalità di utilizzo previste bensì “credito inesistente” (ovvero credito privo dei suoi presupposti costitutivi, la sua inesistenza non può essere riscontrata tramite controlli automatizzati o formali) secondo quanto indicato dall’art. 10-quater d. lgs. n. 74/2000, con le dovute conseguenze in tema sussitenza di reato tributario secondo la disciplina specifica.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: Interpello AE n. 440-2023