ALBO GESTORI AMBIENTALI: Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016 con la quale ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per i consorzi che svolgano attività imprenditoriale diretta di iscriversi nelle categorie 9 e 10 a seguito della richiesta inoltrata da alcune Sezioni regionali.

E’ stato sottoposto il quesito se sia possibile l’iscrizione all’Albo nelle categorie 9 e 10 dei consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta, i quali, come previsto per gli analoghi consorzi di imprese di trasporto dei rifiuti contemplati dalla circolare n. 5130 del 22 luglio 1999, potrebbero dimostrare il requisito di idoneità tecnica di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) del D. M. 120/2014, mediante la disponibilità esclusiva delle previste attrezzature di proprietà dei consorziati.
Il Comitato nazionale ritiene che i consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possano iscriversi nelle categorie 9 e 10 dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati. A tal fine dette attrezzature sono cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera n. 2 del 28 luglio 2006.
Resta ferma la necessaria dimostrazione, in capo al consorzio, degli altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria e, con specifico riferimento alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A, la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come disposto dalla delibera n. 1 del 30 gennaio 2013, in carenza del quale non potrà essere perfezionata l’iscrizione nella classe A.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: Circolare n. 1201 del 12 dicembre 2016