ALBO GESTORI AMBIENTALI. Le specifiche per la dispensa dalle verifiche in caso di coincidenza della figura di responsabile tecnico con quella di legale rappresentante.

Con la Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha definito ulteriormente le dinamiche applicative della normativa sul Responsabile tecnico e sulla sua eventuale coincidenza con la figura del legale rappresentante aziendale nel caso in cui ricopra tale ruolo.

Partendo dalla precedente Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e le modalità di dispensa dalle verifiche di idoneità, l’Albo Gestori Ambientali cita la recente sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 2, sent. n. 1563 del 02-07-2022 la quale ha stigmatizzato una lettura contraddittoria delle disposizioni relative al rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità del responsabile tecnico, indicando la necessità di ridefinire i criteri di esenzione.

Considerato inoltre che il compito  del responsabile tecnico e’ quello porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa (cfr. art. 12, comma 1 e 2 Decreto n. 120 del 3 giugno 2014) e che l’esenzione del legale rappresentante debba comunque garantire l’esecuzione del compito assegnato per un tempo adeguato nonchè la maturazione di un congruo periodo di esperienza nel ruolo di responsabile tecnico di cui una parte all’interno della stessa impresa, si ricava che il responsabile tecnico svolga mansioni complementari a quelle del legale rappresentante dell’impresa.

Fatte queste premesse, nella Deliberazione n. 6/2017 vengono apportate le seguenti modifiche:

  • il legale rappresentante che al momento della domanda sia anche responsabile tecnico viene esentato se negli ultimi 5 anni abbia mantenuto entrambi gli incarichi, nonchè nei 20 anni precedenti sia stato continuativamente responsabile tecnico nel settore di attività che sia oggetto di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
  • Chi sia esentato dalle verifiche potrà svolgere l’incarico di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è inoltre subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità  entro 1 anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante, mentre oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale;
  • la presentazione della domanda di esenzione va effettuata attraverso il Modello dell’Allegato A, con  dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’Allegato B.”;
  • la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascerà il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità (Allegato C) ovvero il provvedimento di diniego (Allegato D).

Scarica in pdf il testo de provvedimento: Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022