SUPERBONUS 110%: fruizione dei bonus fiscali solo per gli interventi edilizi completati. Cassazione Penale n. 42012/2022.

Con una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale è stato precisato che la fruizione dei bonus fiscali legati agli interventi edilizi è vincolata indissolubilmente al completamento di tali interventi in base alle tempistiche prestabilite dai titoli abilitativi.

Si devono fare opportune distinzioni: se la detrazione della spesa è finalizzata all’inserimento nella dichiarazione dei redditi, l’anticipazione dei pagamenti è consentita anche per lavori ancora da eseguire, a patto che tali lavori terminino in conformità delle tempistiche prescritte dai titoli edilizi sotto pena di revoca dei benefici di sgravio fiscale.

Per quanto riguarda il Superbonus 110%, si potrà optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, così come previsto dall’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77, ma soltanto in due ipotesi:

1) la fine dei lavori;

2) la dichiarazione di “stato di avanzamento” (SAL) previa emissione di tale situazione da parte di un tecnico il quale dovrà attestare a) l’esecuzione di una determinata porzione di lavori agevolabili (almeno 30% per il Superbonus, libera per le altre agevolazioni) b) la congruità delle spese sostenute.

E’ bene precisare che il tecnico attestatore, allorquando attesti “tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora“, non potrà includere nel SAL le lavorazioni che non siano state eseguite, anche se le stesse siano state fatturate e pagate.

La Suprema Corte di Cassazione ha pertanto statuito che non sia possibile rilasciare alcun visto di conformità in relazione a cessioni di crediti che riguardino lavorazioni o somministrazioni non ancora eseguite.

Una tale violazione comporta pertanto la sussistenza del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex artt. 2 e 8, d. lgs. n. 74/2000 per coloro i quali, dopo aver usufruito dello sconto in fattura oppure aver monetizzato il credito tramite cessione secondo le specifiche prescritte dall’art. 121 d.l. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, il Legge 17 luglio 2020, n. 77, fatturi “in acconto” di spese per opere non ancora ultimate o per le quali non sia stato emesso un SAL da parte di un tecnico abilitato tale da attestare l’esecuzione di una porzione di lavori agevolabili e la relativa congruità di spese effettuate. In tali casi, secondo la Suprema Corte, l’emissione di fatture “in acconto” mirerebbe a simulare l’esistenza di spese non ancora sostenute in concreto nonchè a creare un presupposto fittizio alla detrazione fiscale.

Scarica in pdf il testo della sentenza: cass. pen., sez. 3, sent. n. 42012-2022