Albo Gestori Ambientali e nuove possibilità di iscrizione in categoria 4 e 5

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato un decreto datato 16 settembre 2015 nel quale specifica che le imprese autorizzate all’esercizio di autotrasportatore per conto terzi e munite di veicoli immatricolati ad uso di terzi, nonchè le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ex art. 84, comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 285/1992 e ss. mm. e ii. (Nuovo Codice della Strada) potranno richiedere l’iscrizione alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) non soltanto per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzie rifiuti speciali pericolosi di cui l’impresa risulti essere produttore inizialeo nuovo produttore, ma anche per ulteriori attività.

Nello specifico quindi, per la categoria 5 distinguiamo due opzioni.

Per le imprese autorizzate all’esercizio di autotrasportatore per conto terzi e munite di veicoli immatricolati ad uso di terzi, sarà possibile trasportare anche:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
b) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’ impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
c) i RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010”.

Per le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ex NCDS, sarà possibile trasportare anche:

a) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
b) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l’impresa svolga anche l’attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010”.

Anche per la categoria 4 è possibile fare due distinzioni.

Per le imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi, sarà possibile trasportare anche:

a) I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;

b) i RAEE di cui alla categoria 3-bis per le attività di trasporto svolte in nome dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti di quanto disposto dagli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010”.

Per le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ex NCDS, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sarà possibile trasportare anche:

a) i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
b) i rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore;
c) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l’impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
d) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l’impresa svolga anche l’attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportata, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010”.

Alla delibera sono annessi 2 Allegati, A e B, i quali riguardano rispettivamente la domanda di iscrizione e la domanda di variazione/cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali.

E’ bene puntualizzare che nelle premesse della delibera in questione viene ricordato che le iscrizioni in categoria 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporti variazioni in categoria, classe e tipologia dei rifiuti per i quali l’impresa è iscritta; quindi, proprio a questo proposito, la delibera in oggetto fissa i criteri applicativi.

Scarica il testo del provvedimento: delibera 16 settembre 2015 Prot. n. 02-ALBO-CN

mercedes-benz-econic-raccolta-rifiuti-arancione-camion-150

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *