ATTUAZIONE DEL PNRR E AMBIENTE: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 152/2021.

In data 6 novembre 2021 (G.U. n. 265 del 06.11.2021) è stato pubblicato il  Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152, recante “attuazione PNRR Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose“, in vigore dal 7 novembre 2021.

Tra i vari argomenti trattati, il decreto attuativo del PNRR propone al Titolo II, Capo I e II alcune riforme al d. lgs. n. 152/2006.

In particolare, le riforme (modificative o abrogative) sono le seguenti:

Art. 16.

Risorse idriche 1. All’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole «Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell’inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3 -bis . Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.».

Art. 18. Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l’autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;

2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall’autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

3) al comma 5, la lettera f) è abrogata; b) all’articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; c) all’articolo 15; 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»: 2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

Art. 50. Abrogazioni

1. All’articolo 76, comma 1, lettera a -bis ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle d.l. 6 novembre 2021 n. 152 seguenti: «individuato ai sensi dell’articolo 514 c.p.c».».

2. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse; b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,».

3. L’articolo 194 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

4. All’articolo 41 -quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.

5. All’articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2 -bis sono abrogati.

Scarica il testo integrale del decreto legge: d.l. 6 novembre 2021 n. 152