In vigore il d. lgs. n. 104/2017: cambiano le regole per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il d. lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 (pubblicato in G.U. n. 156 del 06/06/2017), il quale ha modificato la disciplina inserita nel d. lgs. n. 152/2006 in tema di Valutazione di Impatto ambientale (VIA).

Il provvedimento trae origine da un adeguamento nazionale alla normativa europea prevista dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, la quale ha modificato  la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Scopo del provvedimento in esame è quello di rendere più efficiente le procedure amministrative nonché di innalzare il livello di tutela ambientale.

LO SCHEMA DELLE MODIFICHE.

Le modifiche del d. lgs. n. 104/2017 al d. lgs. n. 152/2006.

Vengono modificati gli artt. 5, 6, 7, 10, 30 e 32 e 33;

Viene introdotto l’art. 7-bis (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA);

Vengono sostituiti integralmente i seguenti articoli:
– Art. 8 – Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS;
– Art. 19 – Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
– Art. 20 – Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA;
– Art. 21 -Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
– Art. 22 – Studio di impatto ambientale;
– Art. 23 – Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti;
– Art. 24 – Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere;
– Art. 25 – Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA;
– Art. 26 – Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori;
– Art. 27 – Provvedimento unico in materia ambientale;
– Art. 28 – Monitoraggio;
– Art. 29 – Sistema sanzionatorio.

Le modifiche agli Allegati alla Parte II del d. lgs. n. 152/2006.

Vengono modificati i seguenti allegati della Parte II del d. lgs. n. 152/2006:
– Allegato II – Progetti di competenza statale;
– Allegato III – Progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
– Allegato IV – Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Vengono inseriti due nuovi allegati:
– Allegato II-bis – Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale;
– Allegato IV-bis – Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19.

Vengono sostituiti due allegati:
– Allegato V – Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19;
– Allegato VII – Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22.

QUANDO SI APPLICANO LE NUOVE MODIFICHE?

L’art. 23 stabilisce che le nuove disposizioni in tema di VIA si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017, restando salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali l’autorità competente assegnerà al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalla nuova normativa.

Per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA che siano invece pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione o sia stata presentata l’istanza, resta valida la precedente disciplina normativa. Il proponente potrà però preferire l’applicazione della nuove disciplina in tema di VIA tramite un’istanza da proporsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 104/2017 (e quindi entro 60 giorni dal 21 luglio 2017), indicando eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie e stabilendo la rimessione del procedimento alla sola fase della valutazione qualora risultino già effettuate ed esaurite le attività istruttorie. Al proponente è consentita inoltre la facoltà di ritirare l’istanza e di ripresentarne una nuova secondo i nuovi dettami normativi.

In ogni caso vengono garantite le attività di monitoraggio tese ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Delle modalità e dei risultati di eventuali correttivi è data informazione tramite la pubblicazione, unitamente alla decisione finale dell’istruttoria, sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono infatti rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall’autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

E’ previsto inoltre l’obbligo, da parte delle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di adeguamento dei rispetivi ordinamenti entro il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi a partire dal 21 luglio 2017); decorso il cui termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicheranno i poteri sostitutivi statali di cui all’articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 104/2017, infine,  il Ministro dell’ambienteprovvederà a nominare la nuova Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e i componenti del Comitato tecnico istruttorio.

QUALI SONO LE MODIFICHE INTRODOTTE?

Le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento normativo le più importanti sono sue:

  • l’introduzione,  in caso di procedimenti di VIA di competenza statale, del “provvedimento unico in materia ambientale” (PUA), attivabile su richiesta del proponente, comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto (cfr. art. 27 del d. lgs. n. 152/2006);
  • l’introduzione, in caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, del “provvedimento autorizzatorio unico regionale”. Il procedimento unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto (cfr. art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006).

Vale la pena precisare che in tema sanzionatorio l’attuale formulazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 152/2006, così come modificato dal d. lgs. n. 104/2017, prevede quanto segue ai rispettivi commi:

  1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.
  4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.