Impianti di co-incenerimento, limiti di emissione e possibilità delle Regioni di fissare parametri più rigorosi. Tar Molise n. 202/2017.

T.A.R. Molise, Campobasso, sent. n. 202 del 25 maggio 2017 (ud. del 10 maggio 2017)

Pres. Silvestri, Est. Ciliberti

Rifiuti. Impianti di co-incenerimento. Limiti di emissione.  Art. 232-duodecies d. lgs. n. 152/2006. Autorizzazione. Imposizione di limiti di emissione più rigorosi. Possibilità. Sussistenza. Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Limiti di emissione. Art. 29-sexies, commi 4-bis e 4-ter, d. lgs. n.  152/2006. Fissazione di parametri più rigorosi dei livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili (Bat). Legittimità.

I parametri stabiliti dal comma 4-bis dell’art. 29 sexies non sono i valori limite stabiliti e determinati uniformemente dalla legge, bensì i livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili. Si tratta, dunque, di un parametro tecnico variabile, riferito alla riduzione di emissioni resa possibile dalla miglior tecnologia.

E’ ipotizzabile che l’autorità competente fissi valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici: 1) quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni (art. 29-septies); 2) quando lo richieda la normativa regionale; 3) quando, in mancanza di A.I.A., lo richieda il provvedimento autorizzatorio.

N. 00202/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00338/2015 REG.RIC.

N. 00393/2015 REG.RIC.

N. 00092/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti riuniti ricorsi
1) ricorso numero di registro generale 338 del 2015, proposto da Herambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Caia, Stefano Colombari, Nicoletta Dell’Omo e Vincenzo Iacovino, con elezione di domicilio in Campobasso, presso lo studio Iacovino, via Berlinguer n. 1;

contro

– Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliata;
– Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (A.R.P.A.), in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi,

e con l’intervento di

Codacons, in persona del legale rappresentante p. t., “ad opponendum”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Margherita Zezza, Giuseppe Ruta e Massimo Romano, con domicilio eletto presso lo studio Romano, in Campobasso, via Crispi, n. 4;

2) ricorso numero di registro generale 393 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Herambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Caia, Stefano Colombari, Nicoletta Dell’Omo e Vincenzo Iacovino, con elezione di domicilio in Campobasso, presso lo studio Iacovino, via Berlinguer n. 1;

contro

– Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliata;
– Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Giammaria, con domicilio eletto in Campobasso, presso lo studio Carmen Di Iorio, via Monte Santo, n. 2;
– Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avvocato Adele Russo, con domicilio eletto presso lo studio Demetrio Rivellino in Campobasso, via D’Amato, n. 13/D;
– Comune di Venafro, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avvocato Arianna Vallone, con domicilio eletto presso lo studio Demetrio Rivellino in Campobasso, via D’Amato, n. 13/D;
– Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (A.R.P.A. – Molise), in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;
– Comune di Pozzilli (Is), in persona del Sindaco p. t., non costituitosi;
– Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.Re.M.), in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
– Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia, con sede in Venafro, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi in giudizio;

e con l’intervento di

– Associazione “Mamme per Salute e l’Ambiente” Onlus, in persona del legale rappresentante p. t., e Comitato “Donne 29 Agosto”, in persona del legale rappresentante p. t., “ad opponendum”, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Carmela Auriemma, domiciliata, ex art. 25 c.p.a., presso il T.a.r. Molise -Segreteria in Campobasso, via San Giovanni – Palazzo Poste;
– Codacons, in persona del legale rappresentante p. t., “ad opponendum”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Massimo Romano e Margherita Zezza, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Romano, in Campobasso, via Crispi, n. 4;
– Comune di Montaquila, in persona del Sindaco p. t., “ad opponendum”, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Colombo, in Campobasso, via Sannia n. 8;

3) ricorso numero di registro generale 92 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Herambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Caia, Stefano Colombari, Nicoletta Dell’Omo e Vincenzo Iacovino, con elezione di domicilio in Campobasso, presso lo studio Iacovino, via Berlinguer n. 1;

contro

– Regione Molise, in persona del Presidente p. t., e Regione Molise-Servizio Tutela Ambientale, Autorità proponente-procedente in materia di V.A.S., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
– Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi nel giudizio;

nei confronti di

– Giuliani Environment S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Occhionero e Nicola Scapillati, con domicilio in Campobasso, via Milano n. 21;
– Smaltimenti Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto in Campobasso, traversa via Crispi, n. 70/A;

e con l’intervento di

Codacons, in persona del legale rappresentante p. t., “ad opponendum”, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Margherita Zezza e Giuseppe Ruta, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Romano in Campobasso, via Crispi, n. 4;

per l’annullamento

con riguardo al ricorso n. 338/2015, dei seguenti atti:

1) la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2015 n. 231, recante “Impianto di co-incenerimento di Pozzilli della società Herambiente S.p.A. – adozione delle seguenti determinazioni: introduzione del codice CER 19 12 12, adeguamento dell’impianto alle previsione della legge n. 164 dell’11.11.2014, installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto e ridefinizione dell’importo della garanzia finanziaria a carico della società”, pubblicata all’Albo regionale dall’8 giugno al 23 giungo 2015, poi sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16.7.2016, mai comunicata alla ricorrente; 2) ogni atto presupposto e connesso;

con riguardo al ricorso n. 393/2015, dei seguenti atti:

1) la determina dirigenziale n. 15 del 14.7.2015 a firma del direttore del Servizio Valutazione Ambientale della Regione Molise, e relativi allegati, avente a oggetto “D.Lgs. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Herambiente S.p.A. – Impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli (Is)”, comunicata alla ricorrente con nota del direttore del medesimo Servizio prot. n. 80077 del 14.7.2015, limitatamente alle parti in cui: a)stabilisce una drastica riduzione dei valori limite di emissione rispetto all’autorizzazione previgente e ai valori stabiliti dalla normativa tecnica in relazione alle migliori tecnologie disponibili; b) prevede che per il monitoraggio in discontinuo, ai fini della verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite, si deve sommare l’incertezza analitica al dato misurato; c) stabilisce, ai fini del rispetto del valore limite di emissione di CO, un limite semi-orario “di colonna B” in asserita difformità a quanto stabilito dall’allegato I Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (che prevede una valutazione delle medie di 10 minuti, anziché il limite semi-orario di colonna B), e con quanto stabilito dall’Allegato II (che considera soltanto i limiti giornalieri); d) prevede l’applicazione dei valori limite di emissione anche dopo il blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto a malfunzionamento, o a guasti o a fermate programmate, fino all’esaurimento del rifiuto nel forno; e) prescrive la misura della temperatura in camere di combustione mediante l’uso di termocoppie installate nella zona all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria; f)stabilisce il quantitativo massimo dei rifiuti che possono venire conferiti nell’impianto in tonnellate/anno, anziché la saturazione del carico termico; g) non integra i rifiuti ammessi al trattamento nell’impianto con quelli di cui al Codice CER 19.12.12.; h) non contempla l’installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto; 2) il verbale della Conferenza di servizi istruttoria datata 13.5.2015 e i relativi allegati, in particolare la lettera n. 116585/2014 del 16.12.2014 del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise, il parere della Regione – Tutela Ambientale, il parere del Servizio Politiche Energetiche, il parere della Provincia di Isernia, il parere del Servizio Valutazioni Ambientali, il parere della A.S.Re.M.; 3) il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 29.6.2015 e i relativi allegati, in particolare il Rapporto istruttorio – Relazione e annesso Piano di monitoraggio e controllo redatti dall’A.R.P.A. Molise, nonché i pareri della Provincia di Isernia, del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise, comunicati alla ricorrente con nota prot. n. 6554 del 6.7.2015; 4) la nota del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise prot. n. 76888/2015 del 6.7.2015 e i relativi allegati, avente a oggetto “Intervento Centrale Elettrica Co-generativa WTE, viale dell’Energia Pozzilli (Is) – ditta proponente Herambiente S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale; 5) per quanto occorrer possa, i verbali della Conferenza di servizi del 21.10.2013 e 5.12.2013, con i relativi allegati, la mozione approvata dal Consiglio della Regione Molise con delibera n. 172 del 23.6.2015 (verbale n. 25/2015) avente a oggetto “Ambiente e inquinamento nella Piana di Venafro”, mai comunicata alla ricorrente, la comunicazione del direttore tecnico-scientifico f.f. dell’A.R.P.A. Molise prot. n. 7365 del 3.8.2015 recante “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Impianto Herambiente S.p.A. – riscontro alla nota prot. n. 85137/2015 della Regione Molise”;

con riguardo ai motivi aggiunti del 10.12.2015, sul ricorso n. 393/2015, dei seguenti atti:

1) la determina dirigenziale n. 6652 datata 13.11.2015 del Direttore del Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise, avente a oggetto “Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da co-incenerimento con potenza elettrica pari a 13,5 MW da fonti rinnovabili CSS/CDR/Biomasse, ubicato nel Comune di Pozzilli in località zona industriale, via dell’Energia s.n.c. – proponente Herambiente S.p.A.”, comunicato alla ricorrente in data 13.11.2015, limitatamente alle parti in cui: a) stabilisce una drastica riduzione dei valori limite di emissione rispetto all’autorizzazione previgente e ai valori stabiliti dalla normativa tecnica in relazione alle migliori tecnologie disponibili; b) prevede che per il monitoraggio in discontinuo, ai fini della verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite, si deve sommare l’incertezza analitica al dato misurato; c) impone che il rispetto dei valori limite di emissione venga verificato per il mercurio mediante l’installazione di un sistema di campionamento e misurazione in continuo ed impone l’installazione di un sistema per il campionamento in continuo dei microinquinanti organici; d) stabilisce, al fine del rispetto del valore limite di CO, un limite semi-orario “di colonna B” in asserita difformità a quanto stabilito dall’allegato I Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (che prevede una valutazione delle medie di 10 minuti), e con quanto stabilito dall’Allegato II (che considera soltanto i limiti giornalieri); e)prevede l’applicazione dei valori limite di emissione anche dopo il blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto a malfunzionamento o a guasti o a fermate programmate, fino all’esaurimento del rifiuto nel forno; f) prescrive la misura della temperatura in camere di combustione mediante l’uso di termocoppie installate nella zona all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria; g)stabilisce il quantitativo massimo dei rifiuti che possono venire conferiti nell’impianto in tonnellate/anno, anziché la saturazione del carico termico; h) non integra i rifiuti ammessi al trattamento nell’impianto con quelli di cui al Codice CER 19.12.12.; i) non contempla l’installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto; 2) tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti; 3) per quanto occorrer possa, il verbale della Conferenza di servizi del 9.10.2015, avente a oggetto “esercizio di un impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli, ubicato nella zona industriale di Pozzilli”, nonché i relativi allegati, in particolare la nota del Direttore del Sevizio Tutela Ambientale della Regione prot. n. 111948/2015 dell’8.10.2015 e la nota prot. n. 88025 del 5.8.2015 del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, documenti tutti comunicati alla ricorrente il 19.10.2015; 4) la nota di rettifica del verbale della Conferenza di servizi del 9.10.2015, a firma del Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione, comunicata alla ricorrente il 20.10.2015; 5) il verbale della Conferenza di servizi del 22.10.2015, avente a oggetto “esercizio di un impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli, ubicato nella zona industriale di Pozzilli”, nonché i relativi allegati, in particolare la nota del Direttore del Servizio Tutela Ambientale della Regione prot. n. 116956/2015 del 20.10.2015 del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, avente a oggetto “parere per la Conferenza di servizi del 22.10.2015”, la nota del Direttore scientifico dell’A.R.P.A. Molise datata 21.10.2015, avente a oggetto “Autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 17.7.2015 – comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA”; la mozione approvata dal Consiglio della Regione Molise con delibera n. 172 del 23.6.2015 (verbale n. 25/2015) avente a oggetto “Ambiente e inquinamento nella Piana di Venafro”, documenti tutti comunicati alla ricorrente il 4.11.2015; 6) la determina dirigenziale n. 15 del 14.7.2015 del direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise e i relativi allegati, avente a oggetto “D.Lgs. n. 152/2006 – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Herambiente S.p.A. – Impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli (Is)”, nonché il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 29.6.2015 e i relativi allegati, in particolare il rapporto – relazione istruttoria e annesso Piano di monitoraggio e controllo redatto dall’A.R.P.A. Molise, come modificato dal citato verbale (atti già impugnati con il ricorso introduttivo);

con riguardo al ricorso n. 92/2016, dei seguenti atti:

1) la deliberazione del Consiglio regionale n. 341 del 28.12.2015, avente a oggetto “Piano regionale per la gestione dei rifiuti D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., Conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Adozione della proposta di Piano – Approvazione”, comprensiva del relativo verbale, non comunicata alla ricorrente e pubblicata sul B.U.R. Molise del 16.1.2016; 2) il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), come approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 341/2016, ivi compresi gli emendamenti in esso specificati, in particolare gli emendamenti nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, nonché gli emendamenti non numerati riportati alle pagine 885, 886, 890, 893 del B.U.R. del 16.1.2016; nonché gli eventuali ulteriori emendamenti che presentino contenuti o finalità analoghi a quelli degli emendamenti sopra citati; 3)ogni atto presupposto o connesso; 4) per quanto occorrer possa, il rapporto ambientale e di sintesi non tecnica, approvati con la delibera di C.R. n. 341 del 28.12.2015 e con le delibere di G.R. n. 553 del 9.10.2015, e n. 693 del 14.12.2015, il parere motivato di cui alla determina dirigenziale n. 7802 del 22.12.2015 a firma del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali e gli atti allegati, nonché la valutazione di incidenza ambientale; 5) la delibera del Consiglio regionale n. 342 del 28.12.2015 recante “Primo ordine del giorno collegato all’approvazione della proposta, ai fini della VAS, di Piano per la gestione dei rifiuti;

con riguardo ai motivi aggiunti del 13.5.2016, sul ricorso n. 92/2016, dei seguenti atti:

1) il Piano regionale per la gestione rifiuti del Molise (PRGR), pubblicato in maniera incompleta sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R. Molise n. 8 del 16.3.2016, poi ripubblicato integralmente sul B.U.R. Molise n. 9 del 24.3.2016; 2) ogni atto presupposto e connesso; 3) per quanto occorrer possa, la delibera di Consiglio regionale n. 100 del 1.3.2016, avente a oggetto “Piano regionale per la gestione rifiuti – Approvazione”, comprensiva del relativo verbale, non comunicata alla ricorrente e pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R. Molise n. 8 del 16.3.2016; il parere n. 51 della III Commissione consiliare permanente; la delibera di G.R. n. 23 dell’8.2.2016, avente a oggetto “Approvazione definitiva della proposta di Piano regionale per la gestione rifiuti – D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. da sottoporre al Consiglio regionale per l’approvazione finale”, non comunicata alla ricorrente, nonché i relativi allegati, bozza dichiarazione di sintesi e comunicazione del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione prot. n. 1380/2016 del 7.1.2016; la dichiarazione di sintesi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006; 4) tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti i riuniti ricorsi, i relativi allegati, i motivi aggiunti e le memorie di parte ricorrente;

Visto gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise, Provincia di Isernia, Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro, Comune di Venafro, Regione Molise-Servizio Tutela Ambientale – Autorità proponente/procedente in materia di VAS, delle controinteressate Giuliani Environment S.r.l. e Smaltimenti Sud S.r.l., nonché gli atti di intervento “ad opponendum”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – La ricorrente società, operante nel settore della gestione di rifiuti, avendo acquisito il capitale di Energonut S.p.A., proprietaria dell’impianto di co-incenerimento WTE, sito nell’area industriale di Pozzilli (Is), di produzione di energia da rifiuti non pericolosi (legittimamente assentito, stante l’autorizzazione regionale n. 111/2008, nonché la delibera di G.R. n. 488/2009 di compatibilità ambientale, l’assenso ordinario regionale n. 287/2009, l’aggiornamento dell’autorizzazione regionale n. 368/2012, la certificazione Uni En Iso 14001:2004, la registrazione Emas e la qualifica di impianto da fonti rinnovabili rilasciata dal GRTN), presentava alla Regione Molise due comunicazioni di modifica non sostanziale dell’impianto, con note dell’8 agosto 2014 e del 4 novembre 2014, chiedendo la trattabilità di un nuovo rifiuto non pericoloso (codice CER 19.12.12), l’inserimento di un trituratore per la riduzione dei volumi di rifiuti, nonché l’adeguamento del titolo autorizzatorio ex art. 35 comma 4 del D.L. 12.09.2014 n. 133 (conv. in legge 11.09.2014 n. 164). Stante il silenzio della Regione (durato oltre 30 giorni), la ricorrente avviava le modifiche progettate, non ritenute varianti sostanziali, ex L.R. n. 25/2003 (come peraltro riconosciuto dalla relazione istruttoria del Servizio Tutela Ambientale della Regione, allegata alla delibera di G.R. n. 231/2015). Sennonché, la Regione riapriva l’istruttoria, al presumibile scopo di valutare la sottoponibilità dell’istanza al procedimento di AIA (autorizzazione integrata ambientale).

La ricorrente società insorge, con il ricorso n.r.g. 338/2015, notificato il 10.9.2015 e depositato il 22.9.2015, per impugnare i seguenti atti: 1) la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2015 n. 231, recante “Impianto di co-incenerimento di Pozzilli della società Herambiente S.p.A. – adozione delle seguenti determinazioni: introduzione del codice CER 19 12 12, adeguamento dell’impianto alle previsione della legge n. 164 dell’11.11.2014, installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto e ridefinizione dell’importo della garanzia finanziaria a carico della società”, pubblicata all’Albo regionale dall’8 giugno al 23 giugno 2015, poi sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 22 del 16.7.2016, mai comunicata alla ricorrente; 2) ogni atto presupposto e connesso.

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, dello sviamento, del travisamento, dell’illogicità, dell’irragionevolezza, 2) eccesso di potere sotto i profili di contraddittorietà, irragionevolezza, carenza di motivazione; 3) eccesso di potere sotto i profili dell’errata e carente motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, certezza del diritto, legittimo affidamento; 4) violazione dell’art. 237-sexies, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, e dell’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014; 5) eccesso di potere, sotto i profili dell’illogicità e dell’irragionevolezza.

Con successivo atto, la ricorrente integra il collegio difensivo con la nomina dell’avv. Iacovino.

Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con successive note di udienza – l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

Interviene “ad opponendum “, il Codacons, per chiedere la reiezione del ricorso.

La Regione Molise, dando poi corso alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) induce la ricorrente a insorgere nuovamente, con il ricorso n.r.g. 393/2015, notificato l’8.10.2015 e depositato il 23.10.2015, al fine di impugnare i seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 15 del 14.7.2015 a firma del Direttore del Servizio Valutazione Ambientale della Regione Molise, e relativi allegati, avente a oggetto “D.Lgs. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Herambiente S.p.A. – Impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli (Is)”, comunicata alla ricorrente con nota del direttore del medesimo Servizio prot. n. 80077 del 14.7.2015, limitatamente alle parti in cui: a) stabilisce una drastica riduzione dei valori limite di emissione rispetto all’autorizzazione previgente e ai valori stabiliti dalla normativa tecnica in relazione alle migliori tecnologie disponibili; b) prevede che per il monitoraggio in discontinuo, ai fini della verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite, si deve sommare l’incertezza analitica al dato misurato; c) stabilisce, ai fini del rispetto del valore limite di emissione di CO, un limite semi-orario “di colonna B” in asserita difformità a quanto stabilito dall’allegato I Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (che prevede una valutazione delle medie di 10 minuti, anziché il limite semi-orario di colonna B), e con quanto stabilito dall’Allegato II (che considera soltanto i limiti giornalieri); d) prevede l’applicazione dei valori limite di emissione anche dopo il blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto al malfunzionamento, o a guasti o a fermate programmate, fino all’esaurimento del rifiuto nel forno; e) prescrive la misura della temperatura in camere di combustione mediante l’uso di termocoppie installate nella zona all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria; f) stabilisce il quantitativo massimo dei rifiuti che possono venire conferiti nell’impianto in tonnellate/anno, anziché la saturazione del carico termico; g) non integra i rifiuti ammessi al trattamento nell’impianto con quelli di cui al Codice CER 19.12.12.; h) non contempla l’installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto; 2) il verbale della Conferenza di servizi istruttoria datata 13.5.2015 e i relativi allegati, in particolare la lettera n. 116585/2014 del 16.12.2014 del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise, il parere della Regione – Tutela Ambientale, il parere del Servizio Politiche Energetiche, il parere della Provincia di Isernia, il parere del Servizio Valutazioni Ambientali, il parere della A.S.Re.M.; 3) il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 29.6.2015 e i relativi allegati, in particolare il Rapporto istruttorio – Relazione e annesso Piano di monitoraggio e controllo redatti dall’A.R.P.A. Molise, nonché i pareri della Provincia di Isernia, del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise, comunicati alla ricorrente con nota prot. n. 6554 del 6.7.2015; 4) la nota del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise prot. n. 76888/2015 del 6.7.2015 e relativi allegati, avente a oggetto “Intervento Centrale Elettrica Co-generativa WTE, viale dell’Energia Pozzilli (Is) – ditta proponente Herambiente S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale”; 5) per quanto occorrer possa, i verbali della Conferenza di servizi del 21.10.2013 e 5.12.2013, con i relativi allegati, la mozione approvata dal Consiglio della Regione Molise con delibera n. 172 del 23.6.2015 (verbale n. 25/2015) avente a oggetto “Ambiente e inquinamento nella Piana di Venafro”, mai comunicata alla ricorrente, la comunicazione del direttore tecnico-scientifico f.f. dell’A.R.P.A. Molise prot. n. 7365 del 3.8.2015 recante “Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Impianto Herambiente S.p.A. – riscontro alla nota prot. n. 85137/2015 della Regione Molise”.

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 237-duodecies, 237-quattuordecies, 29-sexies del D.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto i profili di sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento; 2) violazione delle norme tecniche per la determinazione dei valori limite di emissione, violazione degli artt. 237-quattuordecies e 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità; 3) violazione degli artt. 237-duodecies e 237-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza; 4) violazione dell’art. 237-octiesdecies del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di proporzionalità, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza; 5) violazione dell’art. 237-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di proporzionalità, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza; 6) violazione dell’art. 237 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014, violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, incompetenza, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza; 7) violazione dell’art. 183 comma 1 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006, della Direttiva 2008/98/UE, della norma tecnica UNI CEN/TS 15359, violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, eccesso di poter sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza; 8) violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza.

Con i successivi motivi aggiunti del 10.12.2015, proposti sul ricorso n.r.g. 393/2015, la ricorrente impugna, altresì, i seguenti, sopravvenuti atti: 1) la determina dirigenziale n. 6652 datata 13.11.2015 del Direttore del Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise, avente a oggetto “Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da co-incenerimento con potenza elettrica pari a 13,5 MW da fonti rinnovabili CSS/CDR/Biomasse, ubicato nel Comune di Pozzilli in località zona industriale, via dell’Energia s.n.c. – proponente Herambiente S.p.A.”, comunicato alla ricorrente in data 13.11.2015, limitatamente alle parti in cui: a) stabilisce una drastica riduzione dei valori limite di emissione rispetto all’autorizzazione previgente e ai valori stabiliti dalla normativa tecnica in relazione alle migliori tecnologie disponibili; b) prevede che per il monitoraggio in discontinuo, ai fini della verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite, si deve sommare l’incertezza analitica al dato misurato; c) impone che il rispetto dei valori limite di emissione venga verificato per il mercurio mediante l’installazione di un sistema di campionamento e misurazione in continuo ed impone l’installazione di un sistema per il campionamento in continuo dei microinquinanti organici; d) stabilisce, al fine del rispetto del valore limite di CO, un limite semi-orario “di colonna B” in asserita difformità a quanto stabilito dall’allegato I Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (che prevede una valutazione delle medie di 10 minuti), e con quanto stabilito dall’Allegato II (che considera soltanto i limiti giornalieri); e) prevede l’applicazione dei valori limite di emissione anche dopo il blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto al malfunzionamento, o a guasti o a fermate programmate, fino all’esaurimento del rifiuto nel forno; f) prescrive la misura della temperatura in camere di combustione mediante l’uso di termocoppie installate nella zona all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria; g) stabilisce il quantitativo massimo dei rifiuti che possono venire conferiti nell’impianto in tonnellate/anno, anziché la saturazione del carico termico; h) non integra i rifiuti ammessi al trattamento nell’impianto con quelli di cui al Codice CER 19.12.12.; i)non contempla l’installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto; 2) tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti; 3) per quanto occorrer possa, il verbale della Conferenza di servizi del 9.10.2015, avente a oggetto “esercizio di un impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli, ubicato nella zona industriale di Pozzilli”, nonché i relativi allegati, in particolare la nota del Direttore del Sevizio Tutela Ambientale della Regione prot. n. 111948/2015 dell’8.10.2015 e la nota prot. n. 88025 del 5.8.2015 del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, documenti tutti comunicati alla ricorrente il 19.10.2015; 4) la nota di rettifica del verbale della Conferenza di servizi del 9.10.2015, a firma del Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione, comunicata alla ricorrente il 20.10.2015; 5) il verbale della Conferenza di servizi del 22.10.2015, avente a oggetto “esercizio di un impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli, ubicato nella zona industriale di Pozzilli”, nonché i relativi allegati, in particolare la nota del Direttore del Servizio Tutela Ambientale della Regione prot. n. 116956/2015 del 20.10.2015 del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise, avente a oggetto “parere per la Conferenza di servizi del 22.10.2015”, la nota del Direttore scientifico dell’A.R.P.A. Molise datata 21.10.2015, avente a oggetto “Autorizzazione integrata ambientale n. 15 del 17.7.2015 – comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA”; la mozione approvata dal Consiglio della Regione Molise con delibera n. 172 del 23.6.2015 (verbale n. 25/2015) avente a oggetto “Ambiente e inquinamento nella Piana di Venafro”, documenti tutti comunicati alla ricorrente il 4.11.2015; 6) la determina dirigenziale n. 15 del 14.7.2015 del direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise e i relativi allegati, avente a oggetto “D.Lgs. n. 152/2006 – Autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Herambiente S.p.A. – Impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli (Is)”, nonché il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 29.6.2015 e i relativi allegati, in particolare il rapporto – relazione istruttoria e annesso Piano di monitoraggio e controllo redatto dall’A.R.P.A. Molise, come modificato dal citato verbale (atti già impugnati con il ricorso introduttivo).

La ricorrente deduce le seguenti censure: 1) eccesso di potere sotto profili di illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, violazione dei principi di buon andamento ed economicità; 2) violazione degli artt. 237-duodecies, 237-quattuordecies, 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto i profili di sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento; 3) violazione delle norme tecniche per la determinazione dei valori limite di emissione, violazione degli artt. 237-duodecies, 237-quattuordecies e 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità; 4) violazione degli artt. 237-duodecies e 237-quattuordecies del D.Lgs. n. 152/2006, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza; 5) violazione dell’art. 237-octiesdecies del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di proporzionalità, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza; 6) violazione dell’art. 237-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e del principio di proporzionalità, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza; 7) violazione dell’art. 237-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014, violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, incompetenza, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza; 8) violazione dell’art. 183 comma 1 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006, della Direttiva 2008/98/UE, della norma tecnica UNI CEN/TS 15359, violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, violazione degli artt. 237-sexies e 35, comma 3, del D.Lgs. n. 133/2014, incompetenza, eccesso di poter sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza; 9) violazione dell’art. 22 della L.R. n. 25/2003, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, carenza di motivazione, irragionevolezza.

Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con una successiva memoria e con note di udienza – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Si costituisce la Provincia di Isernia, per resistere nel giudizio.

Si costituisce il Comune di Venafro, deducendo – anche con due successive memorie – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.

Si costituisce altresì l’Ente Parco Regionale di Venafro, chiedendo – anche con successiva memoria – la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Intervengono “ad opponendum”, l’Associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente Onlus e il Comitato Donne “29 Agosto”, per chiedere la reiezione del ricorso.

Interviene “ad opponendum” anche il Codacons.

Infine, interviene “ad opponendum” il Comune di Montaquila.

Con il successivo ricorso n.r.g. 92/2016, notificato il 16.3.2016 e depositato il 31.3.2016, la ricorrente insorge nuovamente, per impugnare i seguenti, sopravvenuti atti: 1) la deliberazione del Consiglio regionale n. 341 del 28.12.2015, avente a oggetto “Piano regionale per la gestione dei rifiuti D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., Conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Adozione della proposta di Piano – Approvazione”, comprensiva del relativo verbale, non comunicata alla ricorrente e pubblicata sul B.U.R. Molise del 16.1.2016; 2) il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), come approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 341/2016, ivi compresi gli emendamenti in esso specificati, in particolare gli emendamenti nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, nonché gli emendamenti non numerati riportati alle pagine 885, 886, 890, 893 del B.U.R. del 16.1.2016 (che limitano il conferimento nell’impianto di Pozzilli al solo CSS di categoria 3.3.2); nonché gli eventuali ulteriori emendamenti che presentino contenuti o finalità analoghi a quelli degli emendamenti sopra citati; 3) ogni atto presupposto o connesso; 4) per quanto occorrer possa, il rapporto ambientale e sintesi non tecnica, approvati con la delibera di C.R. n. 341 del 28.12.2015 e con le delibere di G.R. n. 553 del 9.10.2015, e n. 693 del 14.12.2015, il parere motivato di cui alla determina dirigenziale n. 7802 del 22.12.2015 a firma del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali e gli atti allegati, nonché la valutazione di incidenza ambientale; 5) la delibera del Consiglio regionale n. 342 del 28.12.2015 recante “Primo ordine del giorno collegato all’approvazione della proposta, ai fini della VAS, di Piano per la gestione dei rifiuti.

La ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) eccesso di potere sotto i profili di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, travisamento, violazione dell’art. 199 comma 3 lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 8 lett. h) della L.R. n. 25/2003; 2) eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria e travisamento, violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006; 3) eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, travisamento, violazione dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8 della L.R. n. 25/2003; 4) violazione degli artt. 181, 182-bis e 183 del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dell’art. 41 Cost.; 5) violazione dell’art. 237-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 del D.L. n. 133/2014, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza.

Con i motivi aggiunti del 13.5.2016, proposti sul ricorso n.r.g. 92/2016, la ricorrente impugna, infine, i seguenti atti: 1) il Piano regionale per la gestione rifiuti del Molise (PRGR), pubblicato in maniera incompleta sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R. Molise n. 8 del 16.3.2016, poi ripubblicato integralmente sul B.U.R. Molise n. 9 del 24.3.2016; 2) ogni atto presupposto e connesso; 3) per quanto occorrer possa, la delibera di Consiglio regionale n. 100 del 1.3.2016, avente a oggetto “Piano regionale per la gestione rifiuti – Approvazione”, comprensiva del relativo verbale, non comunicata alla ricorrente e pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R. Molise n. 8 del 16.3.2016; il parere n. 51 della III Commissione consiliare permanente; la delibera di G.R. n. 23 dell’8.2.2016, avente a oggetto “Approvazione definitiva della proposta di Piano regionale per la gestione rifiuti – D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., da sottoporre al Consiglio regionale per l’approvazione finale”, non comunicata alla ricorrente, nonché i relativi allegati, bozza dichiarazione di sintesi e comunicazione del Direttore del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione prot. n. 1380/2016 del 7.1.2016; la dichiarazione di sintesi di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006; 4) tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

La ricorrente deduce le seguenti censure: 1) eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, travisamento, violazione dell’art. 199 comma 3 lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 8 lett. h) della L.R. n. 25/2003; 2) eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria e travisamento, violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006; 3) eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, travisamento, violazione dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8 della L.R. n. 25/2003; 4) violazione degli artt. 181, 182-bis e 183 del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, violazione dell’art. 41 Cost.; 5) violazione dell’art. 237-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 del D.L. n. 133/2014, eccesso di potere sotto profili di contraddittorietà, sviamento, travisamento, illogicità, irragionevolezza.

Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione regionale intimata, deducendo – anche con una successiva memoria e con note di udienza – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Si costituisce la società controinteressata Giuliani Environment, per resistere nel giudizio. Con due successive memorie chiede la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Si costituisce la controinteressata Smaltimenti Sud S.r.l., per resistere nel giudizio. Con due successive memorie chiede la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Interviene “ad opponendum”, il Codacons.

Nell’udienza pubblica del 10 maggio 2017, la causa è introitata per la decisione.

II – I ricorsi sono opportunamente riuniti, stante la loro connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.

III – Il ricorso n.r.g. 338/2015 è inammissibile, per carenza di interesse. Il ricorso n.r.g. 393/2015 e i successivi motivi aggiunti sono infondati. Il ricorso n.r.g. 92/2016 e i relativi motivi aggiunti sono ammissibili e, in parte, fondati e meritevoli di accoglimento, nei limiti dell’interesse della ricorrente.

IV – L’oggetto del primo dei riuniti ricorsi (il n.r.g. 338/2015) è la delibera di Giunta regionale n. 231 del 19.5.2015, con la quale, invero, non si assumono determinazioni autoritative in ordine alla comunicazione – relazione di modifica non sostanziale, inviata dalla ricorrente società con la nota datata 8.8.2014, per l’introduzione di una nuova tipologia di rifiuti combustibili non pericolosi (codice CER 19.12.12, secondo il catalogo europeo). Infatti, la Giunta regionale, con la detta deliberazioni n. 231/2015, si limita a rimettere la questione al Servizio tutela ambientale della Regione medesima, al fine di un’analisi istruttoria più approfondita, in considerazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), già in corso. La Regione non avvia alcun procedimento di A.I.A., né adotta alcuna decisione in ordine alla due comunicazioni di modifica non sostanziale (di cui alle note dell’8.8.2014 e del 4.11.2014), ma dispone una mera attività istruttoria, da porre in relazione alle due comunicazioni e a un procedimento di A.I.A. già in corso dal 2013, su istanza della stessa titolare dell’impianto di co-incenerimento di Pozzilli.

Il documento istruttorio, compreso nel corpo della detta deliberazione G.R n. 231/2015, non formante tuttavia parte integrante di esso, ma semplice riferimento testuale e presupposto del deliberato, in effetti suscita perplessità, poiché afferma – contraddicendosi – che la comunicazione inviata dalla società ricorrente “ha variato, secondo quanto previsto al comma 2 art. 22 della Legge Regionale del Molise n. 25/2003, il numero dei codici autorizzati, in ragione del valore massimo del 10%, ovvero ha determinato l’incremento di un solo codice identificativo di una tipologia di rifiuto combustibile già peraltro ricompreso nella richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, presentata al Servizio Politiche energetiche nell’anno 2013 e nell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06, anch’essa ‘in itinere’, in quanto ricompresa nella sopramenzionata richiesta di autorizzazione unica di cui al citato art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003”. Lo stesso documento istruttorio, tuttavia, non propone la commutazione della comunicazione in modifica sostanziale, secondo la procedura dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, anzi propone di prendere atto dell’adeguamento dell’impianto, con riguardo al funzionamento a carico termico massimo o a saturazione; inoltre riconosce come modifica non sostanziale l’installazione di un trituratore per il combustibile-rifiuto e, tuttavia, propone anche di ridefinire l’importo della garanzia finanziaria e di stabilire che la potenza termica massima dell’impianto non possa superare i 50 MWt”.

È ipotizzabile che la Giunta Regionale abbia percepito una certa qual contraddittorietà del documento istruttorio in parola e, opportunamente, abbia deliberato un approfondimento. Peraltro, tale approfondimento – inteso che vi sia stato – a quanto consta, non ha condotto ad alcuna decisione in ordine alla due comunicazioni di modifiche non sostanziali della ricorrente.

È vero che il deliberato regionale interviene dopo il decorso del termine dei 30 giorni, previsto dalla L.R. n. 25/2003 (Norme per l’elaborazione e l’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti), in particolare dall’art. 22 (recante “variazioni sostanziali agli impianti già autorizzati”) che, al comma quarto, dispone quanto segue: “…4. Qualora la Giunta regionale accerti che le modifiche proposte non rientrino tra quelle di cui al comma 2, dichiara, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato, che si tratta di modifiche sostanziali e comunica l’avvio del procedimento di approvazione di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al presente Titolo V”.

Ma è altresì vero che qui non è seguito alcun provvedimento col quale sia stata operata una commutazione in procedura sostanziale, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, sicché la ricorrente non ha motivo di dolersi della richiesta istruttoria della Giunta regionale.

La procedura sostanziale di A.I.A., invero, era stata già attivata nel 2013 dalla stessa ditta titolare dell’impianto, di guisa che non è l’impugnata deliberazione regionale ad averla messa in moto o riattivata.

Una questione non irrilevante, semmai, è che le due comunicazioni di variazione non sostanziale del 2014 interferiscono con la procedura A.I.A. avviata nel 2013, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, e si sovrappongono ad essa. La ricorrente, infatti, dopo l’istanza del 2013 di autorizzazione unica (e connessa A.I.A.), ha inviato nel 2014 due comunicazioni di modifica non sostanziale, senza ritirare la precedente istanza di autorizzazione. Questa è – presumibilmente – una ragione per la quale il documento istruttorio contenuto nell’impugnata deliberazione di G.R. n. 231/2015, si rivela contraddittorio e perplesso, poiché – nel mentre propone di prendere atto dell’adeguamento dell’impianto, con riguardo al funzionamento a carico termico massimo e di riconoscere come modifica non sostanziale l’installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto – tuttavia, propone anche di ridefinire l’importo della garanzia finanziaria e di stabilire che la potenza termica massima dell’impianto non possa superare i 50 MWt, dopo aver rilevato che la comunicazione inviata dalla società ricorrente “ha variato, secondo quanto previsto al comma 2 art. 22 della Legge Regionale Molise n. 25/2003, il numero dei codici autorizzati, in ragione del valore massimo del 10%, ovvero ha determinato l’incremento di un solo codice identificativo di una tipologia di rifiuto combustibile, già peraltro ricompreso nella richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, presentata al Servizio Politiche energetiche nell’anno 2013 e nell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06, anch’essa “in itinere”.

Ad ogni modo, l’accoglimento, in questa sede giurisdizionale, della domanda, meramente tuzioristica, di annullamento di un deliberato regionale che dispone approfondimenti istruttori in relazione a un diverso procedimento di A.I.A. in corso dal 2013, non recherebbe alcuna utilità alla società ricorrente. Rispetto all’impugnata deliberazione regionale – ritenuta priva di lesività, stante la sua natura di atto soprassessorio, istruttorio e interlocutorio – non sussiste alcun interesse della ricorrente a vederla annullata (cfr.: T.a.r. Toscana II, 25.3.2013 n. 467; T.a.r Puglia Bari III, 14.10.2009 n. 2425), soprattutto se si considera che la Regione non ha avviato alcun nuovo procedimento di A.I.A., né ha poi adottato alcuna decisione in ordine alla due comunicazioni di modifica non sostanziale (di cui alle note dell’8.8.2014 e del 4.11.2014).

Ciò induce il Collegio a dichiarare inammissibile il ricorso n.r.g. 338/2015, per difetto di interesse della ricorrente. Inteso e non concesso che l’atto impugnato fosse stato lesivo (e il gravame fosse stato ammissibile sotto il profilo dell’interesse a ricorrere), il ricorso sarebbe comunque improcedibile, atteso che, in assenza di determinazioni e provvedimenti conclusivi, verrebbe a mancare l’interesse a coltivare l’impugnativa dell’atto interno di un procedimento rimasto inconcluso.

V – Il ricorso n.r.g. 393/2015 e i relativi motivi aggiunti pongono questioni ben più complesse.

VI – Con essi si impugnano, “in parte qua”, tutti gli atti dei paralleli e connessi procedimenti di A.I.A. e di autorizzazione unica, nelle parti in cui si impongono limiti e prescrizioni al dimensionamento ed al funzionamento dell’impianto di co-incenerimento sito nell’area industriale di Pozzilli (Is), di produzione di energia da rifiuti non pericolosi, di proprietà della ricorrente.

Con il ricorso introduttivo, è impugnata l’A.I.A., di cui alla determina dirigenziale regionale n. 15/2015, avente a oggetto “D.Lgs. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Herambiente S.p.A. – Impianto di co-incenerimento di rifiuti non pericolosi denominato WTE di Pozzilli (Is)”. Con i motivi aggiunti, è impugnata la determina dirigenziale n. 6652 datata 13.11.2015 del Direttore del Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise, avente a oggetto l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da co-incenerimento con potenza elettrica pari a 13,5 MW da fonti rinnovabili CSS/CDR/Biomasse, ubicato nel Comune di Pozzilli in località zona industriale.

Sia l’impugnativa del ricorso introduttivo, sia quella dei motivi aggiunti, invero, sono limitate alle parti delle menzionate determinazioni n. 15/2015 e n. 6652/15, nelle quali si dispone quanto segue: a) si stabilisce una drastica riduzione dei valori limite di emissione rispetto all’autorizzazione previgente e ai valori stabiliti dalla normativa tecnica in relazione alle migliori tecnologie disponibili; b) si prevede che, per il monitoraggio in discontinuo, ai fini della verifica di conformità dei valori misurati ai valori limite, si deve sommare l’incertezza analitica al dato misurato; c) si impone che il rispetto dei valori limite di emissione venga verificato per il mercurio, mediante l’installazione di un sistema di campionamento e misurazione in continuo e si impone l’installazione di un sistema per il campionamento in continuo dei microinquinanti organici; d) si stabilisce, al fine del rispetto del valore limite di CO, un limite semi-orario “di colonna B” in asserita difformità rispetto a quanto stabilito dall’allegato I Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (che prevede una valutazione delle medie di 10 minuti) ed a quanto stabilito dall’Allegato II (che considera soltanto i limiti giornalieri); e) si prevede l’applicazione dei valori limite di emissione anche dopo il blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto al malfunzionamento o a guasti o a fermate programmate, fino all’esaurimento del rifiuto nel forno; f) si prescrive la misura della temperatura in camere di combustione mediante l’uso di termocoppie installate nella zona all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria; g) si stabilisce il quantitativo massimo dei rifiuti che possono venire conferiti nell’impianto in tonnellate/anno, anziché la saturazione del carico termico; h) non si integrano i rifiuti ammessi al trattamento nell’impianto con quelli di cui al Codice CER 19.12.12.; i) non si contempla l’installazione di un trituratore per il combustibile rifiuto.

VII – È necessario procedere alla disamina di tutti le censure del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per valutarne la fondatezza. Nondimeno, prima di accedere all’esame di merito, dunque in via preliminare, occorre sgombrare il campo dall’eccezione di improcedibilità dei gravami sollevata dalla Regione Molise (nelle note di udienza del 24.4.2017) e dall’eccezione di inammissibilità per difetto di contraddittorio, sollevata dal Comune di Montaquila, nell’atto di intervento datato 8.4.2017.

IX – La difesa della Regione Molise, con le note di udienza del 24.4.2017, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in relazione al sopravvenuto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 5.10.2016 (non impugnato), che – in attuazione dell’art. 35 comma 1 del D.L. n. 133/2014 – ha recepito le pianificazioni regionali, ponendole a base della strategia nazionale di individuazione e definizione degli impianti di incenerimento da realizzarsi sul territorio nazionale. È evidente che tale decreto governativo non interferisce con i provvedimenti di A.I.A. e di autorizzazione unica dell’impianto in argomento (peraltro già realizzato e non da realizzarsi), poiché rinvia in senso dinamico a una pianificazione regionale dai contenuti variabili, che possono essere ulteriormente modificati in qualsiasi momento. Nel caso di specie, peraltro, la pianificazione regionale è “sub judice”, stante la proposizione del riunito ricorso n.r.g. 92/2016.

X – L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato, sollevata dal Comune di Montaquila, è priva di pregio. Il Comune di Montaquila non è un controinteressato in senso formale, quand’anche lo fosse in senso sostanziale. La figura del controinteressato, proiezione processuale della titolarità di interessi sostanziali antagonistici rispetto a quello fatto valere in giudizio dal ricorrente, presuppone il positivo riscontro di due concomitanti caratteri: 1) un elemento formale, dato dall’indicazione nominativa dell’interessato nel provvedimento o, comunque, dalla chiara, univoca e agevole identificabilità “aliunde” dello stesso; 2) un elemento sostanziale, rappresentato dalla coagulazione, prodotta in via diretta e immediata dal provvedimento, di un interesse sostanziale analogo e contrario a quello che informa la posizione del ricorrente, di contro specularmente interessato all’abbattimento dell’atto (cfr.: Cons. Stato IV, 12.4.2017 n. 1701). L’assenza dell’elemento formale induce ad escludere, in capo al Comune deducente, la qualità di controinteressato. Ad ogni buon conto, l’intervento “ad opponendum” spiegato dal Comune di Montaquila ha consentito al medesimo di rassegnare, nel giudizio, i propri argomenti e le proprie difese, in contrapposizione alla parte ricorrente.

XI – Ciò premesso, il Collegio ritiene che i motivi del ricorso introduttivo n. 393/15 siano tutti infondati.

In primo luogo, va considerato che sia l’A.I.A. sia l’autorizzazione unica regionale intervengono a conclusione di due procedimenti che hanno origine da un’unica istanza della dante causa della società ricorrente (la società Energonut), effettuata con una trasmissione telematica in data 8.8.2013, all’indirizzo dello Sportello unico delle attività produttive (S.u.a.p.) del Comune di Pozzilli. Si tratta, dunque, di due procedimenti attivati dalla stessa società all’epoca titolare dell’impianto. Nessuno dei due atti impugnati (né l’A.I.A., né l’autorizzazione unica) prende in alcuna considerazione, né tampoco menziona la delibera di G.R. n. 231/2015 (impugnata con il riunito ricorso n.r.g. 338/15); da ciò si evince che il detto deliberato regionale non ha alcun rilievo procedimentale nella vicenda in esame. Non si tratta, dunque, di una conversione delle due comunicazioni di modifiche non sostanziali del 2014 in procedimento di modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 22, comma 4, della L.R. n. 25/2003. La società titolare dell’impianto ha, in effetti, chiesto l’autorizzazione unica, ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, e – così facendo – ha dato l’abbrivio ai due procedimenti paralleli, atteso che l’A.I.A. è atto prodromico e concomitante all’autorizzazione unica regionale. Ciò anche in ragione del regolamento regionale di cui alla delibera di G.R. n. 581 del 30.5.2007 (che prevede un apposito modulo di domanda per gli impianti soggetti ad A.I.A.), nonché dell’allegato IX – parte seconda del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, che prevede alcune ipotesi derogatorie, in cui l’A.I.A. sostituisce l’autorizzazione regionale (tra le quali non è annoverabile la fattispecie in esame).

I due procedimenti si sono svolti nelle sequenze previste dalla legge e si sono conclusi con due provvedimenti (l’A.I.A. e l’autorizzazione unica regionale) di accoglimento dell’istanza unica della titolare dell’impianto, dunque favorevoli alla stessa istanza, ancorché condizionati a prescrizioni e limitazioni. La ricorrente appunta le proprie censure verso tali prescrizioni e limitazioni.

XI -1) – Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità – in assenza dei presupposti – di una prescrizione di valori limite di emissione gassose in atmosfera più rigorosi di quelli stabiliti dalla legge e più severi dei valori limite ai quali l’impianto WTE di Pozzilli era stato finora sottoposto. Cita, a conforto, la normativa degli artt. 237-duodecies, 237-quattuordecies, 29-sexies del D.lgs. n. 152/2006.

In primo luogo va evidenziato che sui valori limite di emissione non possono incidere le autorizzazioni previgenti, ispirate a normative pregresse (come la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 59/2005, prorogata dal D.L. n. 180/2007) e a criteri non più applicabili, in ragione dello “jus superveniens” (che ha il suo riferimento nel titolo III, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Inoltre, un’interpretazione piana e ragionata della normativa vigente porta a conclusioni diverse da quelle rassegnate dalla ricorrente.

A tenore dell’art. 237-duodecies, comma secondo, “2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di co-incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell’atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all’Allegato I, paragrafo A, e all’Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo”. Tale norma vincola i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento, i quali non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite. La norma, viceversa, non vieta alle autorità regionali di imporre limiti più rigorosi di emissioni.

L’art. 237-quattuordecies, comma 2, prescrive che “2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all’Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all’Allegato 2, paragrafo C, punto 1”. Tale normativa riguarda il campionamento e l’analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento e rimanda, all’uopo, agli Allegati per l’individuazione delle soglie dei valori limite. Si tratta, dunque, di una norma che conforma e vincola l’operato dei gestori e delle autorità preposte al campionamento e all’analisi delle emissioni gassose. Vincola anche le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni regionali, ma soltanto nel senso di vietare loro di prescrivere valori limite superiori a quelle legali.

L’art. 29-sexies, al comma 4-bis, prevede che: “4-bis. L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l-ter. 4), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l’autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.

“Best Available Technology” (la migliore tecnologia disponibile o BAT) è una locuzione applicata alle norme sulla limitazione degli scarichi inquinanti, in relazione alle strategie di abbattimento. Per essa si intende la migliore tecnica disponibile, i mezzi migliori, le pratiche più evolute per la protezione dell’ambiente. I “documenti di riferimento sulle BAT” o “BREF” e le “conclusioni sulle BAT” sono documenti riguardanti le conclusioni su: migliori tecniche disponibili, loro descrizione, informazioni per valutarne l’applicabilità, livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, monitoraggio associato, livelli di consumo associati. I BAT-AEL sono gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizione di esercizio normali, utilizzando le migliori tecniche disponibili o le combinazioni delle migliori tecniche disponibili (ex D.Lgs. 4.3.2014 n. 46).

Il citato comma 4-bis stabilisce, pertanto, che i valori-limite fissati dall’autorità competente non superino i livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili. Ancora una volta si tratta di una soglia massima non superabile, non già di una soglia inderogabile, al di sotto della quale non sia consentito stabilire parametri più rigorosi, atteso che il principio di precauzione non si pone affatto in antitesi o in alternativa alle BAT.

Il “principio di precauzione”, di derivazione comunitaria, impone che quando sussistano incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi. Tale principio, lungi dal vietare l’adozione di qualsiasi misura in mancanza di certezza scientifica, quanto all’esistenza o alla portata di un rischio sanitario, può, all’opposto, giustificare l’adozione di misure di protezione sovradimensionate, quand’anche permangano incertezze scientifiche sui rischi (cfr.: Cons. Stato IV, 27.3.2017 n. 1392). La BAT concorre con il principio di precauzione nel garantire la protezione ambientale al livello tecnologico più elevato.

Va, all’uopo, evidenziato che i parametri stabiliti dal citato comma 4-bis non sono i valori limite stabiliti e determinati uniformemente dalla legge, bensì i livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili. Si tratta, dunque, di un parametro tecnico variabile, riferito alla riduzione di emissioni resa possibile dalla miglior tecnologia. La ricorrente non ha provato in alcun modo che il suo impianto possegga i requisiti della migliore tecnologia disponibile. Se si considera che l’impianto in parola è cronologicamente datato, si può persino presumere il contrario. Il dato della cronologia di vita e di attività dell’impianto (peraltro, incontestato) è, di per sé, una plausibile ragione per imporre limiti più stringenti alla sua funzionalità, in considerazione della rapida obsolescenza tecnica e del crescente “gap” tecnologico tra gli impianti preesistenti e gli impianti di ultima generazione. Inoltre, la ricorrente – nel fare riferimento alle soglie legali – non considera che i livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili possano essere di molto inferiori alle soglie legali. In qualche modo, la sua prospettazione lascia intendere che vi sia perfetta coincidenza tra le soglie legali e i livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili, ma così non è o, almeno, non è affatto provato che sia così.

L’art. 29-sexies, al comma 4-ter, prevede che: “4-ter. L’autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall’articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale”.

Alla luce del citato comma 4-ter, è ipotizzabile che l’autorità competente fissi valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici: 1) quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni (art. 29-septies); 2) quando lo richieda la normativa regionale; 3) quando, in mancanza di A.I.A., lo richieda il provvedimento autorizzatorio. Pertanto, è legittimo e ammissibile che l’autorità competente fissi parametri più rigorosi dei livelli di emissione associabili alle migliori tecnologie disponibili.

Nella specie – come rilevato dalle parti resistenti – sarebbe sufficiente valorizzare la zonizzazione approvata dalla Regione Molise, la quale classifica la Piana di Venafro quale area IT403, sottoponendola a speciale tutela ambientale, per giustificare una restrizione dei valori limite.

Va disattesa, tuttavia, la deduzione della difesa regionale, la quale vorrebbe ascrivere un rilievo derogatorio all’art. 2 della L.R. n. 16/2011 che, in Molise, in via concorrente con la legislazione nazionale, riconosce tra le funzioni di pertinenza regionale la fissazione dei valori limite di tollerabilità delle emissioni. Non vi è, infatti, alcuna norma regionale che indichi valori limite diversi da quelli nazionali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare del tutto inconferente il fatto che per i microinquinanti organici e per i metalli pesanti, l’impugnata A.I.A. fissi un valore-limite di emissione valutato su una media annuale (secondo una metodologia diversa da quella indicata nella normativa europea e in quella nazionale). Il presupposto della dedotta illegittimità sarebbe quello dell’inderogabilità o non riducibilità del valore limite fissato dalla normativa nazionale ma – come si è detto – tale presupposto è da ritenersi erroneo o insussistente.

XI – 2) – La ricorrente – nel secondo motivo del ricorso introduttivo – ritiene illegittimo prescrivere che, al fine della verifica di conformità dei valori misurati ai valori-limite, si debba sommare al dato misurato l’incertezza analitica. Si tratta di un criterio di misurazione ispirato al principio di precauzione, non incoerente con la normativa in vigore. Invero, il paragrafo C degli Allegati 1 e 2 – Titolo III-bis – Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 indica, come modalità di misurazione alternativa ad altre, che i valori di emissione siano determinati in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell’intervallo di confidenza al 95%, riscontrato sperimentalmente. Il criterio fissato dall’impugnata A.I.A. non è molto diverso da quello indicati dal documento ISPRA n. 52/2009 (il risultato della misura superiore al valore limite, tenendo conto dell’incertezza di misura stimata a un livello di confidenza del 95%). Esso non è così distante neppure dal criterio di cui al documento ISS n. 91/41 (superamento del limite dato dal valore medio ridotto del valore dell’intervallo di fiducia). Non appare infine incoerente con riguardo al criterio fissato dalle Linee-guida di monitoraggio 2005 del Ministero dell’ambiente (superamento del limite dato dal valore medio ridotto della quota-parte inferiore dell’intervallo di incertezza).

Ad ogni modo, proprio l’esistenza di una pluralità di metodiche di misurazione – leggermente diverse una dall’altra – lascia intendere che il criterio di misurazione di conformità dei valori misurati ai valori-limite possa avere un proprio gradiente di flessibilità, entro variazioni accettabili, da ritenersi tali sulla base di criteri che non è la norma di legge a definire, bensì la scienza analitica e la tecnologia di settore. Non è provata dalla ricorrente l’incongruità scientifica o tecnica di un criterio il quale, al fine di verificare la conformità dei valori misurati ai valori-limite, sommi al dato misurato l’incertezza analitica. La sottrazione del parametro di incertezza analitica al valore misurato – come dedotto dalla difesa regionale nelle sue memorie – è ispirata all’esigenza precauzionale di conseguire maggiori certezze in ordine al travalicamento della soglia di concentrazione dell’elemento analizzato ed è raccomandata, come criterio, dall’Organismo di Valutazione dei Laboratori dell’Istituto Superiore della Sanità.

Appare, dunque, inattendibile la dedotta censura di violazione degli artt. 237-duodecies (emissioni in atmosfera), 237-quattuordecies (campionamento e analisi delle emissioni) e 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) del D.Lgs. n. 152/2006, atteso che detta normativa non indica affatto un preciso criterio di misurazione dei valori di emissione.

XI – 3) – Nel terzo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità di un’imposizione del rispetto di valori limite di emissione da verificare per il mercurio e per i microinquinanti organici, mediante l’installazione di un sistema di campionamento e misurazione in continuo. Si ritiene, altresì, illegittimo stabilire un limite semi-orario per la misurazione del CO (monossido di carbonio), anziché un limite di 10 minuti. Presupposto della censura – discutibile e contestato – è che l’A.I.A. non possa legittimamente prevedere campionamenti e misurazioni con modalità diverse da quanto indicato nel D.Lgs. n. 152/2006. Sennonché, è proprio l’art. 237-quattuordecies, al comma 3, a prevedere che “Negli impianti di incenerimento e in quelli di co-incenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell’effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. L’autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti”. Pertanto, a tenore di legge, la misurazione in continuo delle emissioni nocive e inquinanti è la regola, mentre le misurazioni periodiche sarebbero una deroga.

XI – 4) – Nella quarta articolazione di censure, si deduce l’illegittimità di una prescrizione che applichi i valori limite di emissione anche successivamente al blocco dell’alimentazione dei rifiuti dovuto a malfunzionamento, guasti o fermate programmate, fino ad esaurimento del rifiuto nel forno. Tale prescrizione, a dire della ricorrente, urterebbe con quanto previsto dall’art. 237-octies, comma 11, lett. c) e dall’art. 237-octiesdecies del D.Lgs. n. 152/2006.

L’art. 237-octiesdecies, al comma 3, prevede che “3. Fatto salvo l’articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto di incenerimento o di co-incenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore”.

L’art. 237-octies, comma 11, lett. c), prevede che: “11. Gli impianti di incenerimento e di co-incenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l’alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi: …c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi”.

Il limite delle quattro ore consecutive (e delle 60 ore annue cumulative) è un tetto massimo che non preclude la possibilità di fissare, in sede di autorizzazione, limiti più rigorosi. Ancorché il limite massimo delle 4 ore consecutive sia inteso proprio a garantire l’esaurimento del rifiuto nel forno dopo il blocco dell’alimentazione, tuttavia, non esiste una norma (o anche solo una regola tecnico-ambientale) che imponga di proseguire la combustione, dopo il blocco di alimentazione conseguente a un guasto o un’avaria o al superamento dei valori limite di emissione. Viceversa, proprio l’art. 237-octies, comma 11, nel prevedere il blocco automatico dell’alimentazione in caso di superamento del valore limite, induce a ritenere opportuno, se non indispensabile, che al blocco dell’alimentazione segua, nel tempo più breve possibile, il blocco dell’incenerimento.

XI – 5) – Il quinto motivo del ricorso reputa indebito prescrivere la misura della temperatura in camera di combustione, mediante almeno due termocoppie installate all’interno della fascia di 7 metri dall’ultima immissione di aria. Ciò in quanto la scienza ingegneristica pronosticherebbe, a tal riguardo, frequenti errori di misurazione riconducibili al facile deterioramento dello strumento di misurazione. Si tratta di un profilo tecnico che non può influire sulla regolamentazione del funzionamento dell’impianto, anche perché è la stessa tecnologia che potrebbe porvi rimedio, mediante l’applicazione di speciali protezioni o di controlli per evitare il deterioramento dello strumento di misurazione. Peraltro, non è ben chiaro – nessuna delle parti lo chiarisce bene – se alle termocoppie debba essere collegato il sistema automatico di blocco dell’alimentazione (ex art. 237-octies, comma 11), in relazione al monitoraggio interno della temperatura dei gas prodotti dal co-incenerimento. Se così fosse, l’interesse della ricorrente a proseguire l’alimentazione anche dopo un’eventuale anomalia termica segnalata da una rilevazione potenzialmente imprecisa o fallace sarebbe, comunque, recessivo rispetto all’interesse della collettività – qui rappresentato anche dagli intervenienti “ad opponendum” – a impedire che prosegua l’alimentazione nei forni, dopo una segnalazione di anomalia. Il quinto motivo del ricorso è, pertanto, inattendibile.

XI – 6) – Il sesto motivo del ricorso considera illegittimo definire un limite alla quantità massima dei rifiuti che possano essere conferiti nel WTE di Pozzilli in tonnellate/anno, anziché fare riferimento alla saturazione del carico termico, il cui assetto è stato valutato in sede di VIA. Tale prescrizione, a dire della ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’art. 237-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014.

Invero, l’art. 35, comma 3, del D.L. n. 133/2014 prevede che “3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, sia esistenti sia da realizzare, sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo…”.

L’art. 237-sexies, primo comma lett. b), prevede che; “1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e co-incenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente… b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto”.

Il carico termico nominale non è tutto ciò che può essere bruciato in un impianto ma è il quantitativo massimo che l’impianto è autorizzato a incenerire. Pertanto, per saturazione del carico termico deve intendersi il raggiungimento del limite massimo autorizzato. Nulla vieta che tale limite sia indicato in tonnellate/anno. Ciò destituisce di fondamento le censure del sesto motivo di ricorso.

In modo improprio, la ricorrente rimanda – per la determinazione del carico termico – a una norma di portata generale, che non considera la specialità dell’impianto (cioè la potenza termica nominale massima e il carico minimo tecnico dichiarato), in relazione alla quale deve essere determinato il carico termico nominale. Il tema della specialità dell’impianto è appena accennato dalla parte ricorrente e meglio sviluppato nelle argomentazioni delle parti resistenti, ivi compresi gli intervenienti “ad opponendum”. Le questioni del rendimento energetico, del recupero (che consentirebbe di qualificare l’attività come R1) e della potenza termica nominale del forno restano, comunque, a margine dell’oggetto del contenzioso in questa sede e sono, semmai, gli argomenti di un dibattito acceso, localmente sviluppatosi in ambito politico e di opinione pubblica.

XI – 7) – Il settimo motivo del ricorso considera illegittimo che l’A.I.A. non includa tra i rifiuti da trattare nell’impianto quelli che, nel CER (catalogo europeo rifiuti), recano la nomenclatura CER 19.12.12 (vale a dire “altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti”), né il CSS di categoria 4.3.2 (ecoballe di bassa qualità). Tale previsione – a dire della ricorrente – sarebbe in asserito contrasto con quanto previsto dall’art. 183 comma 1 lett. cc) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010, in recepimento della Direttiva 2008/98/UE). Invero, l’art. 183, comma 1 lett. cc.), prevede che: “1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: … cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni”. Si tratta, dunque, di una mera definizione tecnico-nomenclatoria del tipo di combustibile, non già di una norma che ne imponga il trattamento in tutti gli impianti di incenerimento e coincenerimento. Peraltro, il CSS è una categoria di rifiuto, all’interno della quale si possono distinguere sottocategorie, non del tutto omogenee, come il CSS 4.3.2 e il CSS 3.3.2 (quest’ultima è la tipologia di rifiuto che l’impianto di co-incenerimento in parola è autorizzato a incenerire). Il settimo motivo del ricorso è, dunque, inattendibile.

Come dedotto dalle difese regionale e provinciale e come accertato dalla Conferenza di servizi nel corso del procedimento in esame, la ricorrente già in passato aveva prestato acquiescenza alla prescrizione di divieto di smaltimento di altre tipologie di rifiuti, di guisa che tardivamente oggi prova a rimettere in discussione la limitazione di trattamento a una categoria specifica (il CSS 3.3.2). Non risulta, invero, che l’autorizzazione precedente riguardasse il CER 19.12.12 o il CSS 4.3.2, né che sia stata esplicitamente richiesta, nel 2013, in sede di istanza di nuova autorizzazione, l’estensione a nuovi tipi di rifiuto. La richiesta per il CSS 4.3.2, semmai, risale al 2014, cioè alle comunicazioni di modifica non sostanziale che, tuttavia, sono accessorie alle autorizzazioni previgenti, non all’attuale A.I.A. né all’attuale autorizzazione unica regionale.

La ricorrente afferma che il CDR (combustibile derivato da rifiuti, ottenuto eliminando le frazioni organiche e gli elementi non combustibili), sarebbe ormai superato dalla normativa dell’art. 229 del D.Lgs. n. 152/2006. Tale affermazione è contestata dalle parti resistenti, le quali perspicuamente osservano che il CDR è stato semplicemente ridefinito come CSS (combustibile solido secondario). Si discute se la scelta di incenerire altri rifiuti speciali, diversi dal CSS 3.3.2, possa portare a una riclassificazione dell’impianto come D10 (diverso dal co-incenerimento e mai autorizzato, neppure nelle precedenti versioni dell’autorizzazione regionale). La questione assume rilievo marginale in questa sede, poiché l’impianto WTE di Pozzilli non è autorizzato a incenerire rifiuti diversi.

XI – 8) – L’ottavo motivo del ricorso considera illegittima l’A.I.A. nella parte in cui non prevede l’installazione nel WTE di Pozzilli di un trituratore del combustibile-rifiuto utile a migliorare le “performance” energetiche dell’impianto.

Se è vero che sulla comunicazione del 4.11.2014 (relativa alla realizzazione del trituratore) si è formato l’assenso tacito della Regione Molise, è altresì vero che la realizzazione – ormai tacitamente assentita – del trituratore non equivale, di per sé, all’autorizzazione di farne uso.

Inoltre, la comunicazione del 4.11.2014 interviene nel precedente regime autorizzatorio, il quale deve ritenersi superato dalla nuova A.I.A. e dalla nuova autorizzazione unica regionale.

La contraddittorietà tra l’assenso tacito alla realizzazione del trituratore e le previsioni dell’A.I.A. è, peraltro, unicamente ascrivibile alla condotta fluttuante della ditta titolare dell’impianto, la quale prima ha chiesto un’autorizzazione (nel 2013), poi – senza ritirare l’istanza di autorizzazione – ha optato per una procedura diversa, comunicando la modifica non sostanziale (nel 2014), quando il procedimento di autorizzazione unica (e di A.I.A.) era già in corso e prossimo alla conclusione.

Nondimeno, è in astratto ipotizzabile che la ricorrente possa, in futuro, far uso del trituratore, ove tale uso risulti compatibile con eventuali nuove, adottande autorizzazioni, previsioni di piano e prescrizioni regionali. In tale ottica, il trituratore resterebbe come investimento di aspettativa su un bene strumentale nuovo, da sottoporre ad eventuali procedure autorizzatorie.

XII – Alla luce della compiuta disamina critica delle censure del ricorso introduttivo n.r.g. 393/2015, si può ritenere che esso sia infondato. Infatti, tutti i motivi del ricorso sono destituiti di fondamento. Non va sottaciuto che, nel caso di specie, l’A.R.P.A. Molise – incaricata dell’istruttoria nel procedimento di A.I.A. – ha rimesso al Servizio valutazioni ambientali della Regione Molise un “rapporto istruttorio” e un “piano di monitoraggio e controllo” che assumono a riferimento studi tecnico-scientifici su emissioni in atmosfera, scarichi idrici, residui della combustione, scorie, ceneri pesanti pericolose, mentre recepiscono indicazioni e prescrizioni della normativa regionale e della pianificazione regionale in materia ambientale, di tutela dell’aria e delle acque. Tali valutazioni danno fondamento e congruità di motivazione al provvedimento impugnato. Esse – com’è noto – rivestono carattere tecnico-discrezionale e, stante la loro plausibilità, non sarebbero sindacabili in questa sede, se non per un’eventuale macroscopica illogicità che, nella specie, non appare affatto rilevabile, anche in ragione della ricostruzione ermeneutica della normativa di settore qui elaborata alla luce dei motivi del ricorso.

XIII – Per quel che concerne i motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 393/2015, con essi si impugna la determina dirigenziale n. 6652 datata 13.11.2015 del Direttore del Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise, avente a oggetto “Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da co-incenerimento con potenza elettrica pari a 13,5 MW da fonti rinnovabili CSS/CDR/Biomasse, ubicato nel Comune di Pozzilli in località zona industriale, via dell’Energia s.n.c. – proponente Herambiente S.p.A.”, comunicato alla ricorrente in data 13.11.2015. L’atto è impugnato limitatamente alle parti in cui sono previsti limiti e prescrizioni uguali a quelli contenuti nell’A.I.A. (gravata con il ricorso introduttivo).

XIV – Le censure dedotte con i motivi aggiunti, ad eccezione della prima, sono le medesime del ricorso introduttivo, di guisa che – assorbendosene la disamina – si può ritenere che esse siano ugualmente inattendibili.

XV – Il primo dei motivi aggiunti, invece, censura l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, nonché la violazione dei principi di buon andamento ed economicità, in relazione alla scarsa considerazione ricevuta dalla nota prot. n. 88025 datata 5.8.2015, a firma del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise (che suggeriva un approfondimento istruttorio sulle osservazioni della ricorrente), nonché dal parere n. 111948 dell’8.10.2015, a firma del Direttore del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise (che affermava il carattere non sostanziale delle modifiche proposte dalla ricorrente).

Con riguardo al citato parere dell’8.10.2015, va evidenziato che i procedimenti di A.I.A. e autorizzazione unica sono stati avviati, nel 2013, da apposita istanza della stessa titolare dell’impianto, di guisa che – almeno in quel momento – la titolare non aveva ritenuto sussistente il carattere non sostanziale delle modifiche. Non avendo mai ritirato l’istanza di autorizzazione del 2013, la ricorrente ha reso possibile che la Regione si determinasse su di essa, con il rilascio conclusivo dell’A.I.A. e dell’autorizzazione unica regionale, le quali forniscono l’assenso alle innovazioni di impianto e di processo produttivo, nonché il dettaglio regolamentativo della struttura e delle attività, a prescindere da una distinzione tra modifiche sostanziali e non sostanziali.

Per quel che riguarda la nota del 5.8.2015, si tratta di un generico invito a valutare gli apporti procedimentali forniti dalla ricorrente. Non vi è motivo di ritenere che la Conferenza di servizi regionale non l’abbia fatto. Anzi, la documentazione versata in atti dimostra che, nella specie, si è svolta un’accurata istruttoria, nonché una concertazione plurilivellata (a partire dai documenti tecnici dell’A.R.P.A.), la quale ha portato a sintesi tutti gli apporti cooperativi, consultivi, sub-procedimentali degli uffici e degli enti partecipanti, in una ponderazione complessiva e completa che – stante la completezza – si può ritenere abbia acquisito gli apporti e congruamente valutato le osservazioni e deduzioni della ditta interessata in sede procedimentale.

Pertanto, la nota prot. n. 88025 del 2015, a firma del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Molise e il parere n. 111948 del 2015, a firma del Direttore del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise, stante la loro scarsa rilevanza in termini di apporto procedimentale, non incidono affatto sulla legittimità dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.

XVI – In conclusione, anche i motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 393/2015 devono essere respinti.

XVII – Viceversa, il ricorso n.r.g. 92/2016 e i relativi motivi aggiunti sono ammissibili e, in parte, fondati e meritevoli di accoglimento, ancorché nei limiti dell’interesse della ricorrente.

Vanno, all’uopo, disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parti resistenti.

La difesa della Regione Molise, con le note di udienza del 24.4.2017, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in relazione al sopravvenuto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 5.10.2016 (non impugnato), che – in attuazione dell’art. 35 comma 1 del D.L. n. 133/2014 – ha recepito le pianificazioni regionali, ponendole a base della strategia nazionale di individuazione e definizione degli impianti di incenerimento da realizzarsi sul territorio nazionale. Sull’inattendibilità di tale eccezione si è già detto che il carattere dinamico del recepimento dei piani regionali di gestione dei rifiuti priva il d.P.C.M. sopravvenuto di una valenza preclusiva dell’interesse a vedere annullato il Piano regionale.

Le società controinteressate sollevano altre due eccezioni di inammissibilità: 1) la mancata notifica al proprietario del polo impiantistico di Montagano (Comunità Montana “Molise Centrale”); 2) la carenza di interesse all’annullamento del Piano, nella parte in cui non consente il conferimento nell’impianto di Pozzilli di CSS di categoria 4.3.2.

La prima eccezione va disattesa, poiché la Comunità Montana “Molise Centrale” non è un controinteressato in senso formale ed anche perché il carattere generale della pianificazione non consente di individuare veri e propri controinteressati (cfr.: Cons. Stato IV, 4.9.2013 n. 4411; idem IV, 5.3.2013 n. 1344).

Anche la seconda eccezione d’inammissibilità va disattesa, poiché il Piano, a prescindere dalle categorie dei rifiuti trattabili presso l’impianto di Pozzilli, introduce – nelle parti emendate – molti altri limiti e prescrizioni a carico della ricorrente.

XVIII – Con il gravame introduttivo è impugnato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), come adottato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 341/2015, ivi compresi gli emendamenti in esso specificati, in particolare gli emendamenti nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, nonché gli emendamenti non numerati riportati alle pagine 885, 886, 890, 893 del B.U.R. del 16.1.2016 (che limitano il conferimento nell’impianto di Pozzilli al solo CSS di categoria 3.3.2).

Con i motivi aggiunti del 13.5.2016, è impugnata la successiva delibera di Consiglio regionale n. 100 del 1.3.2016, avente a oggetto “Piano regionale per la gestione rifiuti – Approvazione”.

Invero, il Consiglio regionale, nella seduta del 28.12.2015, ha votato numerosi emendamenti alla proposta di Piano deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione ambientale strategica (VAS). Lo ha fatto senza sottoporre preventivamente detti emendamenti alla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006.

A tenore del citato art. 11, comma 1, “1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma”.

A mente dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, “1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”. Non vi è dubbio che l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti – ex art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 – abbia un impatto significativo sull’ambiente e debba essere preceduta da VAS.

L’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, prevede inoltre che “3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma… Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”.

Infine, l’art. 11, comma 5, aggiunge che: “5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

Considerato che gli emendamenti approvati dal Consiglio regionale sono molteplici ed importanti, operano ritagli e interpolazioni nel testo del Piano, ne modificano in modo consistente il contenuto, non vi è dubbio che prima della loro approvazione definitiva, sarebbe stato necessario sottoporre il testo – come emendato – a una nuova procedura di VAS, atteso che la VAS è parte integrante del procedimento di approvazione ed è nell’ambito di quella valutazione tecnica che gli interessi coinvolti (produttivo-economici e ambientali) sono portati a sintesi nel concetto di sviluppo sostenibile.

È vero che il Servizio Valutazione Ambientale – Autorità competente, con la nota n. 1380 del 7.1.2016, ha confermato la determinazione n. 7802 del 22.12.2015, relativamente alla proposta di Piano, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 341 del 28.12.2015, ma lo ha fatto con una semplice comunicazione (recante una dichiarazione di sintesi), la quale impropriamente tiene luogo della determinazione di nuova VAS che il detto Servizio avrebbe dovuto puntualmente e scrupolosamente eseguire, attivando un nuovo procedimento di VAS sul Piano, come emendato. Detta nota del 7.1.2016 è, peraltro, impugnata dalla ricorrente con i motivi aggiunti e deve ritenersi illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione della normativa di settore, nazionale e regionale, sull’articolazione del procedimento di VAS.

La procedura di valutazione ambientale strategica, importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di piani e programmi, è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE. L’obiettivo della Direttiva enunciato all’articolo 1, è quello “di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile “. La Direttiva è stata recepita dalla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 ” Norme in materia ambientale “, modificata e integrata dal D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 (c.d. correttivo-Ambiente). La VAS è, dunque, un processo volto ad assicurare che, nella formazione e approvazione di un piano o programma, siano presi in considerazione gli effetti significativi sull’ambiente che deriveranno dall’attuazione dello stesso. Non rappresenta un procedimento autorizzativo in sé né una mera valutazione consultiva di contenuti, ma si affianca a tutto l’iter del piano o programma, nel quale l’autorità competente per la VAS e i soggetti con competenze ambientali, assicurano una collaborazione per garantire la sostenibilità dello strumento valutato, in ogni suo aspetto e contenuto. La VAS concorre alla definizione delle scelte da intraprendere all’interno del piano o programma. Il suo obiettivo è individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle scelte di piano o programma, consentendo di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle più in linea coi principi dello sviluppo sostenibile. La VAS documenta le ragioni a fondamento delle scelte strategiche, fornisce elementi conoscitivi e valutativi, indica scelte di piano o programma, seleziona misure volte a impedire, mitigare, ridurre, compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e i potenziali effetti negativi (economici, sociali e ambientali) delle scelte operate. La VAS non garantisce soltanto la tutela dell’ambiente, del territorio e delle collettività, ma anche quella degli operatori economici, riducendo al minimo necessario i sacrifici e i costi da sostenere per la tutela ambientale, ovvero elevando la soglia di tali costi al di sopra del minimo necessario, se ciò è reso opportuno da esigenze di precauzione. La valutazione degli effetti ambientali del piano o programma permette di garantire un elevato livello di protezione ambientale, migliorando la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati ai vari livelli di pianificazione. In questa prospettiva, individua altresì gli indicatori relativi ai principali tematismi e alle criticità che dovranno essere oggetto di monitoraggio, per verificare durante l’attuazione, gli effetti sull’ambiente.

Le fasi procedimentali della VAS sono le seguenti: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; l’elaborazione del rapporto ambientale; lo svolgimento di consultazioni; la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione; la decisione; l’informazione della decisione; il monitoraggio.

Stante la complessità del procedimento, appare ovvio che esso non possa essere sostituito da una semplice e sintetica nota scritta di conferma della precedente determinazione di VAS, relativa alla proposta di Piano, come modificata ed emendata dalla deliberazione consiliare.

XIX – Pertanto, sia la nota n. 1380 del 7.1.2016 del Servizio Valutazione Ambientale, sia il Piano di cui alle delibere di C.R. n. 341/2015 e n. 100/2016, sono da ritenersi illegittimi. In particolare, il Piano approvato è illegittimo nella parte in cui gli emendamenti votati in Consiglio regionale non siano stati sottoposti a nuova VAS. Il Piano, tuttavia, deve essere annullato nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, precisamente nelle parti impugnate di cui agli emendamenti nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, agli emendamenti non numerati riportati alle pagine 885, 886, 890, 893 del B.U.R. del 16.1.2016, nonché – in via generale – nelle parti emendate che limitino i conferimenti nel WTE di Pozzilli ovvero pongano speciali prescrizioni e limitazioni al detto impianto.

XX – E’, peraltro, compatibile col carattere limitatamente conformativo di un annullamento giurisdizionale deciso in relazione a meri vizi procedurali che la Regione Molise possa, volendo, sottoporre a nuova procedura di VAS il testo del Piano, come emendato, per deliberarlo nuovamente in Consiglio regionale, approvarlo, pubblicarlo e renderlo vigente. Ciò anche in considerazione del fatto che tutte le altre censure contenute nel ricorso n.r.g. 92/2016 e nei motivi aggiunti non sono meritevoli di scrutinio favorevole. A tale conclusione conducono le argomentazioni già articolate, in questa motivazione, in ordine al possibile rigore dei limiti di contenimento e delle prescrizioni da apporre in fase di autorizzazione di un impianto di co-incenerimento le quali, a maggior ragione – stante il carattere paranormativo della pianificazione territoriale – possono fare ingresso nelle valutazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Non sussiste, invero, nella fattispecie, la violazione dell’art. 199 comma 3 lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006, a tenore del quale i Piani regionali di gestione dei rifiuti devono prevedere la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, atteso che il Piano in esame presuppone la VAS ed altri atti istruttori recanti la stima dei costi. Per la medesima ragione, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 8 lett. h) della L.R. n. 25/2003 (norma che riproduce e ripropone a livello regionale le stesse prescrizioni del citato art. 199 comma 3 lett. i).

Non è rilevabile, nella fattispecie, alcuna violazione degli artt. 181 (riciclaggio e recupero dei rifiuti), 182-bis (principi di autosufficienza e prossimità) e 183 (recante le definizioni di nomenclatura tecnica) del D.Lgs. n. 152/2006. Invero, dette norme non esprimono alcun indirizzo di favore verso le modalità di trattamento dei rifiuti per incenerimento e co-incenerimento. Semmai, esprimono favore per le modalità di trattamento mediante riciclaggio, recupero, riutilizzo, autocompostaggio, rigenerazione e raccolta differenziata. Coerentemente con l’impostazione tecnica prescelta in sede di VAS, il Piano colloca le attività di incenerimento al quart’ultimo posto, per quel che riguarda la sostenibilità ambientale.

Non è fondata neppure la censura di violazione dell’art. 237-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 (recante norme sul contenuto dell’autorizzazione agli impianti di incenerimento e co-incenerimento) e dell’art. 35 del D.L. n. 133/2014 (recante misure per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani), poiché il Piano regionale del Molise – almeno nella parte sottoposta a VAS – non è incoerente con la normativa su A.I.A., autorizzazione unica regionale e gestione integrata dei rifiuti. Per meglio dire, la ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente e condivisibile che vi sia una significativa incoerenza tra il Piano e la normativa di settore.

Alla luce di tali considerazioni, si può ritenere che tutta l’attività preparatoria, istruttoria e deliberativa svolta dalla Regione Molise (questionario di “scoping”, rapporto preliminare ambientale, rapporto ambientale, sintesi non tecnica del rapporto ambientale, VAS, pareri motivati, “screening”, valutazione di incidenza ambientale, ordini del giorno, verbali, pareri di Commissione, delibere di proposta della Giunta regionale) è valida e legittima, mentre del Piano regionale impugnato devono essere annullate soltanto le parti (impropriamente e irritualmente emendate in assenza di VAS) che riguardano lo stabilimento di Pozzilli.

XXI – In conclusione, il ricorso n.r.g. 338/2015 è inammissibile, per difetto di interesse; il ricorso n.r.g. 393/2015 e i connessi motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti; il ricorso n.r.g. 92/2016 e i connessi motivi aggiunti sono in parte fondati e devono essere accolti, nei limiti della motivazione e per quanto di interesse della ricorrente.

XXII – Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione e decide quanto segue:

1) dichiara inammissibile il ricorso n. 338/2015, per difetto di interesse;

2) respinge per infondatezza il ricorso n.r.g. 393/2015 e i connessi motivi aggiunti;

3) accoglie in parte il ricorso n.r.g. 92/2016 e i connessi motivi aggiunti, nei limiti di cui alla motivazione, e per l’effetto annulla la nota n. 1380 del 7.1.2016 del Servizio Valutazione Ambientale – Autorità competente, nonché la delibera di C.R. n. 341/2015 e la delibera di C.R. n. 100/2016, e il relativo allegato Piano regionale di gestione dei rifiuti nel Molise, nelle parti impugnate di cui agli emendamenti nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, agli emendamenti non numerati riportati alle pagine 885, 886, 890, 893 del B.U.R. del 16.1.2016, nonché nelle altre parti emendate che limitino i conferimenti nel WTE di Pozzilli, ovvero impongano speciali prescrizioni al detto impianto.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere