La Legge 4 agosto 2017 n. 124 e le modalità semplificate per la raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Dal 29 agosto 2017 entra in vigore la Legge 4 agosto 2017 n. 124, denominata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (G.U. Serie Gen. n. 189 del 14 agosto 2017).

LE NOVITA’ IN TEMA DI METALLI FERROSI E NON FERROSI

L’art. 1, comma 123 di tale provvedimento prevede quanto segue:

“123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita’semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi“.

Il comma 124 prevede invece quanto segue:

“124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123, l’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalita’ semplificate d’iscrizione per l’esercizio della attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche’ i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalita’ semplificate“.

LE NOVITA’ IN TEMA DI IMBALLAGGI

L’art. 1 comma 120 prevede quanto segue:

“120. All’articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse; b) dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: «L’obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all’articolo 224, comma 3, lettera h), e’ sospeso a seguito dell’intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»; c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall’ISPRA»”.

Pertanto, i produttori di imballaggi che abbiano presentato un progetto di consorzio autonomo sospenderanno il versamento del contributo ambientale nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del progetto e l’accertamento, da parte del Ministero dell’Ambiente, del funzionamento del consorzio autonomo.