TERRE E ROCCE DA SCAVO: Facciamo il punto della situazione!

TERRE E ROCCE DA SCAVO: FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE!

A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 (in vigore dal 22 agosto 2017) la disciplina delle terre e rocce da scavo è stata modificata in via rilevante.

Facciamo un po’ il punto della situazione.

  • Il D.P.R. n. 120/2017 è attualmente l’UNICO provvedimento normativo di riferimento in materia di terre e rocce da scavo ai fini della loro qualifica quali sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’art. 184-bis del d. lgs. n. 152/2006.
  • Sono state abrogate le precedenti normative, ovvero il D.M. n. 161/2012, l’art. 41 comma 2 2 41-bis del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013, il comma 2-bis dell’art. 184-bis del d. lgs. n. 152/2006.
  • Resta sempre escluso dall’ambito dell’applicazione della Parte Quarta del d. lgs. n. 152/2006 l’art. 185 comma 3 del decreto stesso in tema di movimentazione di sedimenti spostati all’interno di acque superficiali.
  • Per i progetti e le opere in essere alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 120/2017 è possibile applicare le nuove disposizioni normative, in sostituzione di quelle precedenti, ai sensi dell’art. 27.
  • La sussistenza dei requisiti di qualità ambientale per le terre e rocce da scavo sono attestati/dimostrati tramite previa analisi di laboratorio con caratterizzazione chimico-fisica dei materiali.
  • Sono previste 3 tipologie di procedure a seconda delle dimensioni dei cantieri.
  • Le tempistiche di presentazione della documentazione prima dell’inizio dei lavori di cantiere è la seguente:
TIPOLOGIE DI CANTIERI TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
GRANDI DIMENSIONI ASSOGGETTATI A VIA/AIA 90 GIORNI
GRANDI DIMENSIONI NON ASSOGGETTATI A VIA/AIA 15 GIORNI
PICCOLE DIMENSIONI 15 GIORNI
  • Il Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo che mantengano la qualifica di rifiuti (identificati con codice CER 170504 e 170503*) è attuato con condizioni diverse da quelle previste dall’art. 183, comma 1,lett. bb) del d. lgs. n. 152/2006, in particolare con previsione di volumi maggiori di rifiuti trattenuti in deposito (art. 23, D.P.R. n. 120/2017).
  • In caso di produzione di terre e rocce da scavo nell’ambito di realizzazione di opere sottoposte a VIA, i requisiti previsti dall’art. 185, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 152/2006 vanno determinati tramite stesura di uno Studio di Impatto Ambientale, con presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti.
  • Nei siti oggetto di bonifica per cantieri di grandi dimensioni e soggetti a VIA è possibile utilizzare le terre e rocce da scavo anche in siti diversi da quelli di produzione, previa validazione della loro qualità ambientale riferiti sia al sito di produzione che a quello di destinazione, mentre per i siti di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non soggetti a VIA già caratterizzati ai sensi dell’art. 242 del d. lgs. n. 152/2006 è possibile utilizzare le terre e rocce da scavo anche in siti diversi da quelli di produzione a condizione che sia garantita la conformità delle CSC per la specifica destinazione d’uso o rispetto ai valori di fondo naturale.