REGOLAMENTO REACH: LE MODIFICHE DEL REG. N. 453/2010

In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato il Reg. CE n. 453 del 20 maggio 2010 (in GUCE L 133 del 31 maggio 2010, in vigore dal 20 giugno 2010) recante “modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”.

Qui di seguito si riportano le modifiche al Reg. CE n. 1907/2006:

1. Dal 1° dicembre 2010:
“- l’allegato II è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
– all’allegato VI, punto 3.7, nel titolo le parole «(cfr. punto 16 della scheda di dati di sicurezza)» sono sostituite da «(cfr. sezione 1 della scheda di dati di sicurezza)»;”

2. Dal 1° giugno 2015:
“l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall’Allegato II del presente regolamento.”

3. Fino al 1° dicembre 2010:
“- i fornitori di sostanze che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 1, del presente regolamento.
– i fornitori di miscele possono applicare l’Allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 1, del presente regolamento.”

4. Fino al 1° giugno 2015:
“- i fornitori di miscele che applicano l’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 possono applicare l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dall’articolo 1, punto 2, del presente regolamento.
– i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza la classificazione delle sostanze indicate in tale sottosezione in conformità della direttiva 67/548/CEE, comprese l’indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e le frasi R, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
–  i fornitori di miscele che applicano il paragrafo 3 devono indicare nella sottosezione 2.1 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, la classificazione della miscela in conformità della direttiva 1999/45/CE, oltre alla classificazione che comprende le indicazioni di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.
– i fornitori di miscele che soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni uguali o superiori al più basso tra i valori elencati al punto 3.2.1, lettera a), dell’Allegato II del presente regolamento oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.1 dello stesso allegato.
– i fornitori di miscele che non soddisfano i criteri di classificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando applicano il paragrafo 3 dovranno indicare le sostanze che presentano un pericolo per la salute o l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE nella sottosezione 3.2 delle pertinenti schede di dati di sicurezza, qualora tali sostanze siano presenti in concentrazioni singole uguali o superiori all’1 % in peso nelle miscele non gassose e allo 0,2 % in volume nelle miscele gassose, oltre alle sostanze indicate al punto 3.2.2 dell’allegato II del presente regolamento.”

5. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006:
– per le sostanze immesse sul mercato prima del 1 o dicembre 2010, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’Allegato I del presente regolamento prima del 1° dicembre 2012.
– le miscele immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015, per le quali non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario sostituire la scheda di dati di sicurezza con una scheda di dati di sicurezza conforme alle prescrizioni dell’allegato II del presente regolamento prima del 1° giugno 2017.
– le schede di dati di sicurezza per le miscele fornite ai destinatari almeno una volta prima del 1 o dicembre 2010 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi alle prescrizioni dell’Allegato I del presente regolamento fino al 30 novembre 2012.

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