In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 52 del 2 marzo 2024) il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 inerente “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, il quale, tra le norme introdotte, ha previsto l’istituzione di una “patente a punti” per imprese e lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto-legge modifica infatti l’art. 27 del d. lgs. n. 81/2008 (recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”), il quale viene integralmente sostituito dalla nuova norma regolatrice che prevede, all’esito dell’integrazione del sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79, l’obbligo di dotazione di una patente in formato digitale per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 81/2008.
I requisiti della patente a punti
La patente, rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prevede il rispetto di determinati requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui art. 37 del d. lgs. n. 81/2008;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi precritti;
d) possesso del documento unico di regolarita’ contributiva in corso di validita’ (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarita’ Fiscale (DURF).
Dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti, la patente consentirà agli operatori interessati l’esercizio delle attività suindicate che abbiano almeno una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La decurtazione dei punti
Le decurtazioni dei punti patente avverranno in relazione alle seguenti violazioni a seguito degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti (si badi bene, definitivi) emanati nei confronti dei soggetti interessati:
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del d. l gs. n. 81/2008: 10 crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI del d. lgs. n. 81/2008: 7 crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti;
d) riconoscimento della responsabilita’ datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: 20 crediti;
2) un’inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
3) un’inabilita’ temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per piu’ di quaranta giorni: 10 crediti.
In caso di evento mortale o inabilita’ permanente al lavoro, assoluta o parziale, ldirezione territoriale dell’INL potrà anche sospendere in via cautelare la patente fino a un massimo di 12 mesi, definendo i criteri, le procedure e i termini del provvedimento sospensivo, ma gli atti ed i provvedimenti emanati nel medesimo accertamento ispettivo non potranno in ogni caso mai superare i 20 crediti.
Il recupero dei crediti decurtati
I crediti decurtati potranno essere recuperati attraverso la frequentazione dei corsi di formazione prescriti dall’art. 37, comma 7 del d. lgs. n. 81/2008: ogni corso farà recuperare 5 crediti (fino a un massimo di 15 complessivi) previo trasferimento dell’attestato all direzione territoriale dell’INL.
Vengono anche istituiti dei “premi” relativamente ai punti patente:
1) per coloro che seppur destinatari di provvedimenti sanzionatori, non commettano successive violazioni negli anni successivi: la patente sarà infatti incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo fino a un massimo di 10 crediti;
2) per coloro che si dotino di modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 d. lgs. n. 81/2008 è previsto l’incremento di 5 crediti.
Ma cosa accade a coloro che abbiano un punteggio pari o inferiore a 15 crediti?
Tali soggetti non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 81/2008, fatto salvo il completamento delle attivita’ oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonche’ gli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 14 d. lgs. n. 81/2008.
Le sanzioni
I trasgressori privi di patente o con unpunteggio inferiore a 15 crediti saranno soggetti alla sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis d. lgs. n. 81/2008 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per un periodo di 6 mesi.
Chi non è tenuto a possedere la patente?
Non sono tenute a possedere la patente de quo le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.
Il nuovo sistema sarà operativo dal 1° ottobre 2024.
Scarica in pdf il testo del decreto-legge: decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024