Albo Gestori Ambientali e nuove possibilità di iscrizione in categoria 4 e 5 – Addendum

Dopo aver emanato in data 16 settembre 2015 una delibera in tema di ampliamento della possibilità di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le categorie 4 e 5 in relazione alle tipologie di attività effettuabili, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato un secondo decreto datato 15 ottobre 2015nel quale apporta alcune integrazioni.

Viene così modificato l’art. 1, comma 2 della delibera 16 settembre 2015 (riguardante l’iscrizione in categoria 5) con le aggiunte che si riportano in rosso:

“2. L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, può essere iscritta per trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore, anche:
a) i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei qual l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
b) i RAEE di cui alla categoria 3-bis a condizione che l’impresa svolga anche l’attività di distributore di AEE o di installatore o di gestore di centro di assistenza tecnica di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione è riportato, accanto al codice del rifiuto, la seguente indicazione: “con le limitazioni al trasporto previste dal DM 65/2010;

c) i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti“.

Nel precedente articolo sono state riportate le novità riguardanti la delibera 16 settembre 2015.

Scarica il testo del provvedimento: delibera 15 ottobre 2015 Prot. n. 03-ALBO-CN

0-043529a5-800

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