MUD 2024: pubblicato il DPCM per il modello unico di dichiarazione ambientale con termine per la consegna il 1° luglio 2024.

In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2024) avente ad oggetto l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024.

E’bene precisare che nonostante l’art. 1 comma 2 del DPCM citato indichi che “Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, il termine generale prescritto per la consegna, secondo l’art. 6, comma 2-bis della Legge n. 70/1994 è 120 giorni dopo la pubblicazione del relativo DPCM, e quindi il 1° luglio 2024.

Gli aggiornamenti apportati sono i seguenti:

– introduzione dei dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca in base alla Decisione esecuzione UE 2021/958;

– aggiornamento delle metodologie di calcolo relative alla Delibera ARERA 363/2021/R/RIF e nella Determinazione ARERA n. 2 RIF/2021;

– compilazione di un solo modulo MDCR in caso di presentazione da parte di Consorzi, Comunità montane, Unione dei Comuni;

– implementazione delle seguenti sezioni:

  • Per la sezione “comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione”, compilare:
  1. o Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
  2. o Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  3. o Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
  • Per la sezione “comunicazione imballaggi – sezione consorzi”:
  1. introdotta una modifica ai fini della piena conformità alle disposizione della Direttiva 2019/904/UE, sostituendo la locuzione “in Pet” con “per bevande”;
  2. aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET;
  • Per la sezione “STIP”:
  1. distinte le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.

Scarica in pdf il testo del DPCM e i relativi allegati: