ALBO GESTORI AMBIENTALI: i prodotti assorbenti per la persona sono rifiuti urbani. Circolare n. 4/2021.

A seguito di alcuni quesiti proposti dalle sezioni regionali, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha precisato con la Circolare n. 4 del 15 marzo 2021 che i prodotti assorbenti per la persona (PAP) siano da classificarsi come rifiuti urbani, riferendoli alla categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”, nelle more dell’adeguamento delle iscrizioni di categoria a seguito delle modifiche normative introdotte con il d. l gs. n. 116/2020.

Di seguito il testo integrale della Circolare n. 4 del 15 marzo 2021:

 

Circolare del comitato nazionale l’albo dei gestori ambientali 15 marzo 2021, n. 4

Oggetto: attribuzione codici dell’EER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1 – Raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Alcune Sezioni regionali hanno richiesto che venga specificato se sia possibile attribuire nella categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani” i sottoelencati codici dell’EER, derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP):

  •  15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 – limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili;
  •  18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) – limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili.

Al riguardo, visto il decreto del Ministro dell’ambiente 15 maggio 2019, n. 62, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP) e in particolare l’allegato 1, punto 1, il Comitato nazionale, precisa quanto segue.

Nell’attesa dell’adeguamento delle iscrizioni alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 116/2020, anche al fine di garantire un adeguato recupero delle tipologie di rifiuti derivanti da PAP di provenienza domestica, si ritiene che i suddetti codici dell’EER, con le relative limitazioni da riportare nei provvedimenti d’iscrizione, possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: circolare Albo Gestori Ambientali n. 4 del 15 marzo 2021