I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO: la deliberazione dell’Albo Gestori del 23 gennaio 2019.

Con deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha chiarito quali siano i compiti attribuiti al Reponsabile Tecnico.

In particolare, in relazione ai compiti per cui è preposto e alla categoria di iscrizione per cui svolge l’incarico, egli deve:

  1. coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
  2. definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
  3. vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  4. verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;
  5. Il responsabile tecnico che svolge attività di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali affiancamento è svolto.

Per le categorie 1, 4, 5 e 6 – Trasporto dei rifiuti:

a) redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;

b) controllate e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

c) definire le procedure per:

i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da traspottare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;

ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;

iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportate;

iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;

v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con patticolate riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;

e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulati di identificazione dei rifiuti di cui all’ articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Per la categoria 1 – Gestione dei centri di raccolta:

a) attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalità previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;

b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009.

Per la categoria 8 – Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

a) garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commetcio.

Per la categoria 9 – Bonifica di siti:

a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001 e alla delibera n. 2 del 11 maggio 2005;

b) qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;

c) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Per la categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto:

a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004;

b) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Incarichi contemporanei del responsabile tecnico:

Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico pet più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l’attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte.

La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere prodotta da quest’ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: delibera n. 1-2019