La nuova Direttiva UE 2017/2398 per gli agenti cancerogeni: le modifiche alla Direttiva 2004/37/CE.

In data 17 gennaio 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2017/2398 (pubblicata in G.U.C.E. L345/87 del 27 dicembre 2017), che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Al fine di garantire un quadro di principi generali tesi alla migliore protezione contro gli agenti cancerogeni e mutageni sui luoghi di lavoro, vengono presi in considerazione i valori limite di esposizione professionale vincolanti, stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, la fattibilità economica, nonchè una valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e la disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro.

Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale, che rientrano nella gestione del rischio di cui alla direttiva 2004/37/CE, non pregiudica comunque gli altri obblighi in capo al datore di lavoro previsti dalla direttiva citata, con particolare riferimento alla riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine.

Partendo dalla premessa che per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produrrebbe effetti nocivi, oltre alle attività descritte la soluzione ottimale è quella della sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori. In caso di incertezze, vige il ricorso al principio di precauzione.

Viene inserito nella Direttiva 2004/37/CE l’art. 18-bis, il quale valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze. Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, valuterà la possibilità di modificare l’ambito di applicazione per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione.

Viene inserito all’Allegato I, alla voce “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” per la definizione di sostanza cancerogena, il punto 6., “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respisabile da un procedimento di lavorazione”.

Viene infine sostituito l’Allegato III delle Direttiva 2004/37/CE, dove vengono previsti valori limite per l’esposizione professionale per 14 agenti cancerogeni.

Scarica in pdf il testo del provvedimento: Direttiva 2004-37-CE ; Direttiva UE 2017-2398